Dichiarazione IVA 2023: pronti gli aggiornamenti al modello

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L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito la bozza del modello di Dichiarazione IVA 2023, relativo all’anno d’imposta 2022, con le relative istruzioni. Quest’anno le novità accolte nel modello, pubblicato il 15 dicembre 2022, non sono numerose. Nell’illustrarle torna utile ricordare quali sono i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione e quelli invece esonerati.

ULTIMI AGGIORNAMENTI: I modelli definitivi della Dichiarazione IVA/2023 e IVA base/2023, con le relative istruzioni, sono stati approvati con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 11378 del 13 gennaio 2023 e resi disponibili sul sito dell’Agenzia.

Indice

1. Le novità del modello
2. Soggetti obbligati
3. Soggetti esonerati

1. Le novità del modello

Le novità del modello di Dichiarazione IVA 2023 non sono numerose (qui il Modello e le Istruzioni in bozza). Nel dettaglio vi è stata:

  • l’introduzione del nuovo quadro CS, per consentire ai soggetti passivi del contributo straordinario contro il caro bollette (previsto dall’art. 37 del D.L. n. 21/2022) di assolvere i relativi adempimenti dichiarativi;
  • l’introduzione, nel quadro VO, della possibilità per le imprese enoturistiche di revocare la scelta espressa in precedenza di essere soggette alla detrazione dell’Iva e alla determinazione del reddito nei modi ordinari.

ATTENZIONE: La Dichiarazione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 2 maggio 2023.

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2. Soggetti obbligati

Risulta opportuno ricordare che, in linea generale, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i contribuenti esercenti attività d’impresa (sotto qualsiasi forma giuridica) ovvero attività artistiche o professionali (anche in forma associata), titolari di partita IVA.

ATTENZIONE: La dichiarazione va comunque presentata qualora i suddetti soggetti passivi nel corso del 2022:

  • non abbiano effettuato operazioni IVA;
  • non siano tenuti al versamento dell’imposta;
  • non abbiano svolto alcuna attività;
  • abbiano effettuato solo operazioni non imponibili ex artt. 8, 8-bis e 9, del D.P.R. n. 633/1972;
  • abbiano effettuato operazioni di cessione rottami (ex art. 74, commi 7 e 8, del D.P.R n. 633/1972).

Sono, inoltre, obbligati alla dichiarazione annuale IVA:

  • i soggetti (agricoltori esonerati, esercenti attività di intrattenimento) che in precedenza abbiano optato per l’applicazione dell’IVA in modo ordinario;
  • gli eredi;
  • il curatore fallimentare;
  • le società incorporanti;
  • le società beneficiarie in caso di scissione.

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3. Soggetti esonerati

Rimangono invece esonerati dall’obbligo di presentazione della Dichiarazione IVA 2023:

  • i contribuenti che nel 2022 hanno registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972;
  • i contribuenti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti (art. 36-bis, D.P.R. n. 633/1972) e hanno effettuato solo operazioni esenti. L’esonero non si applica qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, D.L. n. 331/1993) o siano state eseguite le rettifiche di cui all’art. 19-bis2 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l’imposta è dovuta da parte del cessionario/committente – cioè mediante reverse charge (servizi edili, oro, rottami, ecc.);
  • i contribuenti che si avvalgono del regime forfettario/minimi per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
  • i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti IVA (art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972);
  • gli esercenti attività di giochi, intrattenimenti e altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, qualora non abbiano optato per l’applicazione dell’IVA secondo criteri ordinari;
  • le ditte individuali che hanno concesso in affitto l’unica azienda e non esercitano altra attività rilevante ai fini IVA;
  • i soggetti IVA residenti in altri Stati UE: i) che hanno nominato il rappresentante fiscale “leggero”; ii) qualora abbiano effettuato solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta (art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993);
  • le associazioni sportive dilettantistiche (e soggetti equiparati) che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime forfettario di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, consistente nell’esonero dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
  • i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74-quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi a tutti i servizi resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta;
  • i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 75, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad euro 7.000 (art. 34-ter).

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