Detrazione IVA: un punto di vista
Relativamente alla nuova tempistica della detrazione dell’IVA l’Associazione Nazionale Commercialisti (ANC) e Confimi Industria hanno offerto il loro punto di vista attraverso la nota congiunta del 27 marzo 2018.
Detrazione IVA: cosa ne pensano – in pillole – ANC e Confimi
Data di ricezione della fattura passiva
Sul punto la C.M. 1/E/2018 ha chiarito che in merito alla verifica del momento in cui la fattura d’acquisto è stata ricevuta dal cessionario/committente, la ricezione stessa deve emergere (ove non risultante da posta elettronica certificata o da altri sistemi che attestino la ricezione del documento medesimo) da una corretta tenuta della contabilità, in modo da consentire un puntuale controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria del corretto susseguirsi delle registrazioni dei vari documenti.
La nota del 27 marzo 2018 sostiene che l’arrivo è di fatto riconducibile alla protocollazione progressiva (da sempre) richiesta dall’articolo 25 del D.P.R. 633/1972, laddove la ricezione non risulti da PEC o altri sistemi che attestino la ricezione del documento.>
Fatture ricevute in corso d’anno e termini di detrazione (alla luce dell’art. 1 del D.P.R. 100/1998)
La nota in esame ricorda che l’articolo 1 del D.P.R. 100/1998 prevede che “entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633“. Inoltre, questa disposizione normativa non risulta in contrasto con quanto disposto a livello comunitario, considerato che la sentenza CGUE 29 aprile 2004 (causa C‑152/02) si limita a precisare che “in altri termini, la cessione di beni o la prestazione di servizi deve essere stata effettuata e il soggetto d’imposta deve essere in possesso della fattura o di un altro documentato considerato ad essa equivalente, secondo i criteri fissati dallo Stato membro interessato“.
In base a quanto sopra ne consegue che:
- il requisito del possesso presuppone l’arrivo “materiale” della fattura;
- il diritto alla detrazione sorge con l’esigibilità/effettuazione dell’operazione e rimane momentaneamente sospeso fino al momento in cui si perfeziona anche il presupposto formale ossia il possesso della fattura;
- se il possesso di una fattura si perfeziona in tempo utile per la liquidazione (anche dopo la chiusura del periodo di liquidazione) si dovrebbe poter esercitare tranquillamente il diritto alla detrazione.
Note di variazione in diminuzione (art. 26 del D.P.R. 633/1972)
La C.M. 1/E/2018 ha ricordato che il termine per effettuare l’emissione di note di variazione IVA in diminuzione (c.d. note credito ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 633/1972) è strettamente connesso al termine per effettuare la detrazione IVA.
Infatti, dal momento che il cedente/prestatore, al verificarsi delle ipotesi previste dall’art. 26, comma 2, del D.P.R. 633/72, ha il diritto “di portare in detrazione ai sensi dell’art. 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’art. 25“, ne discende che il recupero dell’imposta precedentemente addebitata al cessionario/committente soggiace, nella versione precedente dell’art. 19 del D.P.R. 633/1972, al termine biennale di decadenza (al riguardo si veda: R.M. 89/E del 18 marzo 2002, R.M. 195/E del 16 maggio 2008, R.M. 307/E del 21 luglio 2008 e R.M. 449/E del 21 novembre 2008).
Attenzione: la citata C.M. 1/E/2018 in merito alla casistica delle note di variazione in diminuzione ai fini IVA non ha riportato alcun esempio. Sul punto la nota del 27 marzo 2018 riporta le diverse casistiche di termini di emissione a seconda delle tipologie di operazioni effettuate (si veda la tabella riportata di seguito).
Caso | Norma | Momento in cui sorge il diritto al recupero dell’IVA | Termine ultimo per il recupero dell’IVA | |
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N.
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Descrizione
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5
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25/01/2017 fattura immediata con prezzi errati in eccesso | Articolo 26, comma 3 | Immediato | 25/01/2018 |
6
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15/06/2017 cessione di beni resi per sopravvenuto accordo a dicembre 2017 | Articolo 26, comma 3 | Dicembre 2017 | 15/06/2018 |
7
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15/06/2017 cessione di beni resi a dicembre 2017 a seguito dell’esercizio di una clausola risolutiva espressa | Articolo 26, comma 2 | Dicembre 2017 | 30 aprile 2018 (termine IVA 2018 relativa al 2017) (*) |
8
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Dicembre 2017 chiusura infruttuosa di un fallimento | Articolo 26, comma 2 | Dicembre 2017 (a condizione che il creditore si sia preventivamente insinuato al passivo) |
30 aprile 2018 (termine IVA 2018 relativa al 2017) (*) |
(*) Secondo la tesi retro prospettata (data emissione nota accredito equivalente a data ricezione fattura passiva) l’IVA della nota di accredito, ex comma 2, può essere detratta nell’anno di emissione della nota stessa: quindi, nei nostri esempi n. 7 e n. 8, nel 2018 se la nota viene emessa da gennaio ad aprile; nel 2017 se viene invece emessa immediatamente – a dicembre – nel momento in cui sorge il diritto di recupero. Secondo una diversa tesi restrittiva la detrazione andrebbe, invece, comunque esercitata per l’anno in cui sorge il diritto.
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