Detrazione IVA: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

post-image
Condividi

L’Agenzia delle Entrate con la CM n. 1/E del 17 gennaio 2018 ha chiarito la portata della nuova tempistica di detrazione, a seguito delle novità apportate dal DL n. 50/2017 (convertito con modificazioni dalla Legge del 21 giugno 2017, n. 96) che ha modificato gli artt. 19 e 25 del DPR n. 633/1972.

Considerato che la CM n. 1/E/2018 è stata pubblicata successivamente alla liquidazione IVA del mese di dicembre 2017 (in scadenza il 16 gennaio 2018) l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “sono fatti salvi e non saranno sanzionabili i comportamenti difformi rispetto alle indicazioni fornite con il presente documento di prassi” adottati dai contribuenti in sede di liquidazione periodica relativa al mese di dicembre 2017 (il cui termine era fissato al 16 gennaio 2018).

Chiarimenti in “pillole” della CM n. 1/E/2018
Fatture e bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017
  • Esigibilità dell’IVA: le regole sull’esigibilità restano immutate, conseguentemente valgono quelle previste in precedenza.
  • Termine per l’esercizio della detrazione: ai sensi del nuovo art. 19, comma 1, secondo periodo, del DPR n. 633/1972, il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
  • Registrazione delle fatture di acquisto: il nuovo art. 25, comma 1, del DPR n. 633/1972 prevede che la fattura debba essere annotata “in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”.
  • Dies a quo da cui decorre il termine per l’esercizio della detrazione: dev’essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verificano entrambe le seguenti condizioni: avvenuta esigibilità dell’imposta; possesso di una valida fattura redatta conformemente all’art. 21 del DPR n. 633/1972. Da tale momento, quindi, il cessionario/committente può operare, previa registrazione della fattura ai sensi dell’art. 25, comma 1, del DPR n. 633/1972, la detrazione dell’IVA. Inoltre, la detrazione dev’essere esercitata alle condizioni esistenti nel periodo di imposta in cui l’imposta medesima è divenuta esigibile.

Attenzione: per le fatture e bollette doganali emesse prima del 1° gennaio 2017 il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Fatture e bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017 e ricevute nel 2018 Per le fatture e bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017 è stato chiarito che, a norma dell’articolo 25 del DPR n. 633/1972, è possibile annotare una fattura sul libro acquisti dalla data di ricezione della stessa ed entro il termine per la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui la fattura stessa è stata ricevuta, con la conseguenza che:

  • se la fattura la cui imposta è divenuta esigibile nel 2017 è stata ricevuta e annotata nel 2017, tale fattura concorre secondo le modalità ordinarie alla relativa liquidazione di periodo, e alla dichiarazione IVA annuale (si tratta delle consuete modalità di contabilizzazione ed esposizione nei dichiarativi);
  • se la fattura la cui imposta è divenuta esigibile nel 2017 è stata ricevuta nel 2017 ma non è stata annotata in tale anno, per poter far valere la detrazione della relativa imposta la suddetta fattura dovrà essere annotata sul registro acquisti entro il termine per la dichiarazione IVA, ovvero il 30 aprile 2018. Non solo, l’annotazione dovrà avvenire utilizzando un sezionale, o comunque una metodologia atta a rendere la fattura stessa riconoscibile da quelle “correnti” del 2018. Questo perché l’IVA relativa a tale fattura seguirà un percorso particolare: non dovrà essere considerata nella liquidazione del periodo 2018 nella quale viene annotata, e dovrà invece essere ricompresa nel quadro VF (quadro acquisti) della Dichiarazione IVA 2018. Infatti, è con l’inserimento nella dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2017 che sarà concretamente esercitato il diritto alla detrazione.

Vi può essere anche un’ulteriore strada da seguire al fine della detrazione IVA:

  • se la fattura la cui imposta è divenuta esigibile nel 2017 è stata ricevuta nel 2018, la stessa seguirà le tempistiche di annotazione delle fatture datate 2018. Pertanto potrà essere registrata entro il termine della dichiarazione IVA relativa al 2018 (ovvero 30 aprile 2019). L’IVA relativa andrà a confluire nella liquidazione del periodo 2018 in cui è avvenuta la registrazione, e nella dichiarazione IVA 2019 riferimento 2018, secondo le regole descritte in precedenza. Va da sé che se l’annotazione avviene entro il 31 dicembre 2018 seguirà la strada ordinaria, se invece l’annotazione avverrà tra il 1 gennaio 2019 e il 30 aprile 2019 dovrà essere annotata nell’apposito sezionale delle fatture che vanno a confluire nella dichiarazione IVA dell’anno precedente. Tenendo comunque presente che la detraibilità dell’IVA dovrà seguire comunque le condizioni previste nell’anno in cui si è verificata l’esigibilità. Quindi, se il contribuente nel 2017 poteva detrarre solo il 70% dell’IVA acquisti, ad esempio in caso di pro-rata, la fattura relativa al 2017 ma ricevuta e annotata nel 2018 dovrà comunque rispettare tale percentuale di indetraibilità, anche se seguirà le tempistiche delle fatture di acquisto datate 2018 quanto alla contabilizzazione e alla liquidazione dell’imposta.
Note di variazione in diminuzione IVA (ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 633/1972) A seguito del nuovo termine di detrazione IVA annuale vi sarà una drastica riduzione dei termini per operare la detrazione IVA in presenza di note di variazione IVA. Infatti, il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione per le fatture emesse dal 1° gennaio 2017 è stato ridotto alla dichiarazione relativa all’anno nel quale è sorto il diritto.

Articoli correlati


TAG