Detrazione IVA e fatture “a cavallo d’anno”: l’UE sulla retro-imputazione

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Con la sentenza T-689/24, il Tribunale dell’Unione Europea ha affermato un principio di forte impatto operativo: il diritto alla detrazione IVA nasce con l’esigibilità dell’imposta (art. 167 della Direttiva 2006/112/CE) e non può essere differito per il solo fatto che la fattura sia ricevuta nell’anno successivo, se il documento è nella disponibilità del soggetto passivo al momento della presentazione della dichiarazione relativa all’anno di insorgenza del diritto.

La pronuncia si pone in tensione con l’orientamento amministrativo italiano (Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/2018) e con il divieto di retro-imputazione previsto dall’art. 1 del D.P.R. 100/1998, riaccendendo il dibattito sulla gestione delle fatture “a cavallo d’anno”.

Indice

1. Il quadro normativo di riferimento
2. Il contrasto: orientamento italiano contro sentenza T-689/24
3. Il ruolo dell’art. 7 della Legge delega Riforma fiscale
4. Tabella di sintesi

1. Il quadro normativo di riferimento

Secondo la norma (art. 1 del D.P.R. 100/1998) e la prassi (Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/2018) nazionale, il diritto alla detrazione può essere esercitato solo quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

  1. esigibilità dell’imposta (requisito sostanziale);
  2. possesso della fattura (requisito formale).

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2. Il contrasto: orientamento italiano contro sentenza T-689/24

La questione riguarda le fatture ricevute nell’anno successivo rispetto all’effettuazione dell’operazione.

ESEMPIO OPERATIVO N. 1

  • Operazione effettuata: 30.12.2025
  • Fattura ricevuta: 2.1.2026
  • Soggetto con liquidazione mensile.

Secondo la prassi italiana (Circolare 1/2018): la detrazione è esercitabile dal mese di gennaio 2026 (e comunque entro la dichiarazione IVA 2027 relativa al 2026).

Secondo la sentenza T-689/24: se il contribuente dispone della fattura al momento della presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2025, la detrazione può essere imputata al 2025, perché il diritto è sorto con l’esigibilità dell’imposta.

Il Tribunale UE ha chiarito che:

  • la fattura è requisito per l’esercizio, non per l’esistenza del diritto;
  • il rinvio automatico comporta un onere finanziario contrario al principio di neutralità;
  • l’art. 273 della Direttiva non giustifica restrizioni sproporzionate.

ESEMPIO OPERATIVO N. 2 – Fattura ricevuta dopo la dichiarazione

  • Operazione effettuata: novembre 2025
  • Fattura ricevuta: luglio 2026
  • Dichiarazione IVA 2026 (relativa al 2025) già presentata ad aprile 2026.

In questo caso:

  • secondo la logica unionale, la detrazione non può essere esercitata nel 2025 perché la fattura non era disponibile al momento della dichiarazione;
  • l’esercizio dovrà avvenire nel periodo di effettiva disponibilità del documento (2026).

OSSERVA: La sentenza non elimina il requisito del possesso della fattura, ma ne ridimensiona l’impatto temporale.

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3. Il ruolo dell’art. 7 della Legge delega Riforma fiscale

L’art. 7 della legge 111/2023 (delega per la Riforma fiscale) prevede, tra i criteri direttivi, che per beni e servizi con esigibilità nell’anno precedente rispetto alla ricezione della fattura il diritto alla detrazione possa essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno di ricezione.

Si tratta di un’impostazione sostanzialmente coerente con la logica espressa dal Tribunale UE, volta a:

  • rafforzare la neutralità dell’IVA;
  • evitare penalizzazioni finanziarie temporanee;
  • superare rigidità formali.

Tuttavia, ad oggi, manca un intervento normativo attuativo che modifichi in modo espresso:

  • l’art. 1 del D.P.R. 100/1998;
  • l’impostazione consolidata della prassi amministrativa.

La delega resta quindi, allo stato, più programmatica che pienamente operativa.

4. Tabella di sintesi

Profilo

Orientamento italiano
(Circ. 1/2018
, D.P.R. 100/1998)
Sentenza T-689/24

Art. 7 L. 111/2023

Nascita del diritto Esigibilità + possesso fattura Con l’esigibilità (art. 167 Dir. 2006/112/CE) Impostazione sostanzialistica
Fattura ricevuta a gennaio per operazione di dicembre Detrazione dal nuovo anno Detrazione nell’anno precedente se fattura disponibile alla dichiarazione Possibile esercizio entro dichiarazione dell’anno di ricezione
Rilievo del requisito formale Determina il periodo di detrazione Non può comprimere il diritto se integrati i presupposti sostanziali Superamento rigidità formali
Principio guida Cautela e controllo Neutralità e proporzionalità Razionalizzazione del sistema

 

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