Delega unica intermediari: adempimenti e scadenze da rispettare

Si parte l‘8 dicembre, ma le deleghe già attive restano valide fino a scadenza, e comunque non oltre il 28 febbraio 2027.
L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 321918/2025, ha fissato la data di avvio delle nuove funzionalità per la comunicazione della delega unica agli intermediari, chiudendo un cerchio normativo aperto nei primi giorni del 2024 (leggasi su DK Post, Delega unica agli intermediari: le nuove modifiche introdotte). Con l’avvicinarsi del termine di rilascio delle nuove funzionalità è fondamentale fare il punto della situazione al fine di gestire correttamente e in serenità la fase di passaggio dalle vecchie alle nuove modalità. L’obiettivo è duplice: non farsi trovare impreparati di fronte alle nuove procedure telematiche e, al contempo, sfruttare appieno la validità residua delle deleghe già in essere.
1. Premessa: cos’è la delega unica e quali vantaggi porta
2. Le novità introdotte dal provvedimento n. 321918/2025
3. Modalità di conferimento della delega unica
4. Fino a quando si potranno usare le deleghe già conferite
5. Deroga temporanea per ISA e CPB
1. Premessa: cos’è la delega unica e quali vantaggi porta
Occorre innanzitutto ricordare che la delega unica, introdotta dall’art. 21 del D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, nasce con lo scopo di razionalizzare e semplificare i rapporti tra contribuenti e intermediari, eliminando, finalmente, la pluralità di procedure e scadenze di validità delle diverse deleghe.
Con il nuovo strumento, il contribuente potrà autorizzare un professionista di fiducia (fino a un massimo di due intermediari) ad accedere a un’ampia gamma di servizi online, sia dell’Agenzia delle Entrate sia di Agenzia delle Entrate-Riscossione, il tutto attraverso un unico modello o un’unica procedura di conferimento di delega tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Il vantaggio principale della delega unica risiede proprio nel superamento della frammentazione precedente. Prima di questa innovazione, infatti, era necessario conferire deleghe distinte per l’accesso al cassetto fiscale, per i servizi di fatturazione elettronica e per la consultazione e la gestione della posizione debitoria del contribuente presso l’Agente della Riscossione.
Ciascuna delega prevedeva procedure proprie di attivazione e, soprattutto, la durata di validità era differenziata e con decorrenza dalla data di avvenuto conferimento. Tale eterogeneità comportava un onere gestorio non indifferente per gli studi, costretti a un monitoraggio costante delle scadenze per evitare la disattivazione improvvisa dei servizi.
Gestione centralizzata
Con la delega unica, invece, l’intero pacchetto deleghe potrà essere gestito in modo centralizzato. In dettaglio, i servizi che possono essere oggetto di delega, come specificato dal Provvedimento del 2 ottobre 2024, n. 375356, sono (con indicazione del corrispondente codice secondo il tracciato ora approvato):
- (Cod. 01) Consultazione del Cassetto fiscale delegato: permette all’intermediario di consultare le informazioni fiscali del delegante, come dichiarazioni, versamenti, dati anagrafici e comunicazioni.
- Servizi di Fatturazione elettronica / Corrispettivi telematici, che a loro volta si scompongono in:
- (Cod. 02) Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.
- (Cod. 03) Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA.
- (Cod. 04) Registrazione dell’indirizzo telematico per la ricezione delle fatture elettroniche.
- (Cod. 05) Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche.
- (Cod. 06) Accreditamento e censimento dispositivi (es. Registratori Telematici).
- (Cod. 07) Acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale. Questa specifica delega è stata pensata per consentire il prelievo dei cosiddetti “file dati ulteriori” anche all’intermediario che non sia delegato all’accesso completo al cassetto fiscale, garantendo così la corretta elaborazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale e della proposta di concordato.
- (Cod. 08) Utilizzo dei servizi on line dell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione: permette di consultare la posizione debitoria, verificare pagamenti, sgravi, piani di rateizzazione e trasmettere istanze.
Scadenza unificata
Un altro pilastro della semplificazione è, come si è detto, l’introduzione di una scadenza unificata.
Tutte le deleghe conferite tramite il nuovo modello, indipendentemente dal numero di servizi attivati, avranno una validità standard fissata al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento, salva la possibilità di revoca anticipata.
2. Le novità introdotte dal provvedimento n. 321918/2025
Il cuore del recente Provvedimento n. 321918/2025 è la definizione del calendario per l’attivazione delle nuove procedure. La data da cerchiare in rosso è l’8 dicembre 2025: a partire da quel giorno, le funzionalità per la comunicazione dei dati relativi al conferimento della delega unica saranno pienamente operative e diventeranno l’unica via percorribile per il conferimento di nuove deleghe.
Attenzione: per consentire il necessario aggiornamento tecnico dei sistemi, l’Agenzia ha previsto un fermo dei servizi. Pertanto, nei giorni 6 e 7 dicembre 2025 non sarà possibile comunicare alcuna delega. Di conseguenza, le vecchie procedure potranno essere utilizzate solo fino al 5 dicembre 2025.
3. Modalità di conferimento della delega unica
Dall’8 dicembre 2025, il conferimento, la modifica o la revoca delle deleghe dovranno avvenire esclusivamente con le modalità previste dal Provvedimento del 2 ottobre 2024, n. 375356, come successivamente modificato.
Le vie a disposizione sono principalmente due:
- Comunicazione diretta da parte del contribuente (Punto 6.2): tramite un’apposita funzionalità web disponibile nella sua area riservata, il delegante potrà gestire in autonomia le deleghe, accedendo con le proprie credenziali (SPID, CIE o CNS). Questa modalità, oltre a essere la più snella, rende l’attivazione immediatamente efficace.
- Comunicazione a cura dell’intermediario delegato (Punto 6.3): in questo caso, l’intermediario deve acquisire la delega e trasmettere all’Agenzia un file in formato XML. La sottoscrizione di tale file da parte del contribuente è un punto cruciale. A seguito delle modifiche introdotte dal Provvedimento n. 225394 del 20 maggio 2025, anche per i soggetti titolari di Partita IVA e per i soggetti diversi dalle persone fisiche, è stato ammesso, oltre alla tradizionale firma digitale, anche l’utilizzo della FEA CIE (Firma Elettronica Avanzata basata su Carta di Identità Elettronica). Le deleghe comunicate con questa modalità diventano attive solo dopo la ricezione della ricevuta con esito positivo da parte dell’Agenzia.
Osserva: Si osservi che laddove la delega venga comunicata dall’intermediario è richiesta la firma digitale o la firma elettronica avanzata CIE.
4. Fino a quando si potranno usare le deleghe già conferite
Attenzione: Grazie alle modifiche introdotte dal già citato Provvedimento del 20 maggio 2025, n. 225394, le deleghe per i singoli servizi (cassetto fiscale, fatturazione elettronica, etc.) attivate con le vecchie modalità resteranno efficaci fino alla loro scadenza originaria ma, comunque, non oltre il 28 febbraio 2027.
Ciò significa che per le deleghe già in essere non è necessaria la “corsa” alle nuove procedure, per quanto sia certamente di interesse il passaggio alla delega unica in ragione, soprattutto, dell’uniformità prevista in termini di scadenza delle diverse deleghe conferite. Sotto questo profilo, tuttavia, vi è da evidenziare anche l’opportunità di procedere con il conferimento della delega unica nel mese di gennaio 2026, in luogo degli ultimi giorni dell’anno 2025, potendo così “guadagnare”, grazie ad uno scarto di pochi giorni, un intero anno di validità.
Osserva: La delega unica scade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di avvenuto conferimento, indipendentemente dal giorno di avvenuto conferimento. Pertanto, una delega conferita l’8 dicembre 2025 scadrà il 31 dicembre 2029, mentre una delega conferita solo pochi giorni dopo, ad esempio nel mese di gennaio 2026, scadrà il 31 dicembre 2030.
Resta comunque fondamentale un attento monitoraggio delle deleghe in essere: per quelle prossime alla scadenza, potrebbe essere strategicamente conveniente procedere a un rinnovo entro il 5 dicembre 2025 con le procedure attuali, così da massimizzare la durata della validità fino al nuovo termine lungo del 2027.
Sul punto è bene ricordare che l’attivazione di una nuova delega unica sovrascrive e revoca contestualmente qualsiasi delega preesistente conferita al medesimo intermediario. Pertanto, la sussistenza di una delega conferita con le vecchie modalità alla data di attivazione della nuova procedura unica non impedirà di utilizzare i nuovi servizi.
5. Deroga temporanea per ISA e CPB
Infine, per non intralciare la campagna dichiarativa, con il Provvedimento del 7 agosto 2025, n. 321918 è stata introdotta una deroga specifica per l’acquisizione dei dati necessari all’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2024 e all’elaborazione della proposta di Concordato Preventivo Biennale per i periodi 2025-2026.
Per agevolare tali adempimenti, gli intermediari non ancora in possesso di una delega al cassetto fiscale potranno continuare a trasmettere l’elenco dei contribuenti deleganti con le vecchie modalità, fino al 30 aprile 2026.