Definizione delle controversie tributarie

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Con la Manovra 2023 sono state previste numerose misure di “tregua fiscale”. Tra queste, di particolare interesse, e di prossima scadenza, è quella che prevede la possibilità per i contribuenti di chiudere i contenziosi in corso grazie all’istituto della “definizione delle controversie tributarie pendenti”, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, commi da 186 a 202, della legge n. 197 del 2022.

Indice

1. Termini per la definizione agevolata
2. L’ambito applicativo
3. Presentazione della domanda
4. Ammontare dovuto
5. I versamenti

1. Termini per la definizione agevolata

I termini per la definizione, così come modificati dall’art. 20, del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, sono i seguenti:

  • 30 settembre 2023: per la presentazione della domanda di definizione agevolata; entro il medesimo termine deve essere versata la prima rata o unica rata;
  • 10 ottobre 2023: deposito presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria ove pende il ricorso di copia della definizione agevolata e del pagamento della prima rata.

Attenzione – Acquisita la documentazione la Corte di Giustizia Tributaria dichiarerà l’estinzione del processo.

2. L’ambito applicativo

La definizione delle controversie tributarie può essere utilizzata al fine di chiudere le controversie pendenti dinnanzi alla giurisdizione tributaria, in ogni stato e grado di giudizio, nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • deve essere parte della controversia l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, a condizione che alla data di presentazione della domanda di definizione il processo non si sia già concluso con pronuncia definitiva;
  • il ricorso introduttivo deve essere stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022).

3. Presentazione della domanda

Al fine di definire in via agevolata le controversie tributarie i contribuenti interessati sono chiamati alla presentazione di una specifica domanda, in proprio o per il tramite di un intermediario abilitato alla trasmissione dei dichiarativi.

A definire le modalità tecniche dell’istanza è stato emanato il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 250755/2023 del 5 luglio 2023.

Il software per la compilazione della definizione è disponibile sul sito istituzionale nella sezione dedicata (per accedere Clicca qui).

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4. Ammontare dovuto

Tramite la definizione agevolata delle controversie tributarie i contribuenti possono chiudere le controversie in corso con Agenzia delle Entrate ed Agenzia Dogane e Monopoli, senza corrispondere sanzioni ed interessi, versando un ammontare pari al valore della lite, o una percentuale di tale valore, variabile a seconda del grado di giudizio ed anche in ragione dell’eventuale soccombenza di controparte.

Il valore della lite è pari all’importo del tributo, al netto degli interessi e delle sanzioni che erano state irrogate con l’atto oggetto di impugnazione. Laddove la controversia si riferisca esclusivamente a sanzioni, il valore della lite è pari al valore delle sanzioni stesse.

Quanto all’ammontare da versare:

Grado di giudizio % del valore della lite
Ricorsi iscritti in primo grado al 1° gennaio 2023. 90%
Ricorsi non iscritti in primo grado al 1° gennaio 2023. 100%
Pronuncia di primo grado depositata prima del 1° gennaio 2023 che vede l’Agenzia totalmente soccombente. 40%
Pronuncia di secondo grado depositata prima del 1° gennaio 2023 che vede l’Agenzia totalmente soccombente. 15%
Ricorso pendente con Agenzia totalmente soccombente in primo e in secondo grado (doppia soccombenza). 5%
A seguito di rinvio della Corte di Cassazione. 90%
Tutti gli altri casi. 100%

 

Laddove il ricorso sia stato parzialmente accolto, o comunque la pronuncia abbia previsto una soccombenza ripartita:

 

% del valore della lite
Parte per la quale il contribuente è risultato soccombente. 100%
Parte per la quale l’Agenzia è risultata soccombente in primo grado. 40%
Parte per la quale l’Agenzia è risultata soccombente in secondo grado. 15%

 

Il versamento del dovuto deve essere effettuato utilizzando gli specifici codici tributo di cui alla Risoluzione ADE n. 6/E/2023.

5. I versamenti

Il versamento dell’ammontare dovuto può avvenire:

  • in unica soluzione;
  • a rate, nel caso in cui l’ammontare dovuto sia superiore a 1.000 euro.

Nel caso di pagamento rateale, il calendario dei versamenti prevede un numero massimo di 20 rate trimestrali, alle seguenti scadenze:

  • prima rata: 30 settembre 2023;
  • seconda rata: 31 ottobre 2023;
  • terza rata: 20 dicembre 2023;
  • a seguire rate trimestrali, scadenti il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno, a partire dal 2024.

In alternativa, fermo restando il pagamento delle prime tre rate alle scadenze cui sopra, il residuo può essere versato in 51 rate mensili, a partire da gennaio 2024.

In caso di versamento rateale, per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati a tasso legale, a decorrere dalla data del versamento della prima rata.

Attenzione – Si ricorda che la definizione si perfeziona con la presentazione dell’istanza e il pagamento dell’unica o prima rata.

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