Comunicazione liquidazioni IVA: mancato versamento e ravvedimento

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L’obbligo di presentare la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA è previsto dal D.Lgs. 193/2016, che ha introdotto il nuovo art. 21Bis del D.L. 78/2010.
La finalità di questo adempimento, come noto, è la riduzione dei tempi di riscossione dell’IVA periodica, che verrà perseguita attraverso la ricezione in tempi più ravvicinati (rispetto alla dichiarazione annuale IVA) dei risultati delle liquidazioni periodiche e l’emissione da parte dell’Agenzia delle Entrate di apposite lettere di compliance ai soggetti che non hanno provveduto al relativo versamento.

Le scadenze di invio delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA sono fissate:

  • al 31 maggio (primo trimestre);
  • 16 settembre (secondo trimestre);
  • 30 novembre (terzo trimestre);
  • 28 febbraio (quarto trimestre).

Solo per l’esercizio 2017 le scadenze sono state modificate in 12 giugno, 18 settembre, 30 novembre e 28 febbraio.
Alle suddette 4 scadenze dovranno essere inviate le comunicazioni del periodo di riferimento, sia che il contribuente sia con IVA mensile che trimestrale.
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L’omessa, incompleta o infedele trasmissione della comunicazione è soggetta a sanzione amministrativa da 500,00 a 2.000,00 euro ai sensi dell’art. 11, comma 2ter, D.Lgs. 471/1997, sanzione ridotta alla metà in caso di invio entro i 15 giorni successivi alla scadenza della comunicazione omessa o correttiva.
Queste sanzioni, così come il mancato versamento dell’eventuale debito IVA risultante dalla comunicazione entro i termini (soggetto a sanzione pari al 30% dell’importo dovuto), sono sanabili tramite l’istituto del ravvedimento operoso.
In particolare, in caso di versamento effettuato con ritardo non superiore a 90 giorni la sanzione è ridotta alla metà, mentre in caso di ritardo non superiore a 15 giorni la sanzione è ulteriormente ridotta a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo.

A seguito dell’invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, l’Agenzia delle Entrate verifica nei propri database il versamento dell’eventuale imposta a debito e qualora riscontri una mancanza in tal senso invia, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, una lettera di invito alla compliance a mezzo PEC.
In questo ambito è ancora possibile aderire all’istituto del ravvedimento operoso, in quanto la lettera di compliance non costituisce atto impositivo né notifica di avviso di pagamento.
Successivamente all’invio della lettera di compliance, l’Agenzia delle Entrate può avvalersi di quanto previsto dall’art. 54Bis del DPR 633/1972 e cioè la possibilità, in caso di “pericolo per la riscossione”, di segnalare al contribuente i mancati versamenti con l’emissione dell’avviso bonario, precludendo la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.

Per le comunicazioni periodiche IVA relative ai primi 2 trimestri dell’anno 2017 l’Agenzia delle Entrate si è rivelata particolarmente tempestiva, provvedendo a inviare gli avvisi bonari nell’arco di 20/30 giorni dopo l’invio delle lettere di invito alla compliance, vanificando così la possibilità di ravvedimento operoso.
Il messaggio è quindi chiaro: dopo l’arrivo della lettera di invito alla compliance, qualora l’importo sia effettivamente dovuto, è necessario procedere al versamento tramite ravvedimento operoso entro i 15/20 giorni successivi. In caso contrario verranno applicate le sanzioni del 10% previste dall’avviso bonario.

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