Compensazione del credito IVA trimestrale

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I soggetti passivi che hanno effettuato nel trimestre un’eccedenza detraibile d’imposta maggiore di 2.582,28 Euro, presentano il Modello TR qualora intendano chiedere, in tutto o in parte, il rimborso di tale eccedenza oppure utilizzarla in compensazione “orizzontale”.

Dopo le modifiche effettuate dal D.L. n. 50 del 2017, per le compensazioni dei crediti infrannuali, risultanti dalle istanza IVA TR, superiori al limite di 5.000,00 Euro annui è necessaria l’apposizione del visto di conformità.

Inoltre, il superamento del limite di 5.000 Euro – riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno d’imposta – determina per il contribuente l’obbligo di utilizzare in compensazione i predetti crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.

Si tenga presente che prima delle modifiche del D.L. n. 50 del 2017, nel caso di utilizzo in compensazione di un credito infrannuale, non era mai richiesta l’apposizione del visto di conformità anche se l’importo superava la soglia dei 15.000 Euro (per singolo trimestre o in cumulo). L’unica regola che il contribuente doveva rispettare era di utilizzare in compensazione il credito maturato soltanto dopo il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione telematica del Modello TR.

Quindi, ora il visto di conformità è obbligatorio se l’istanza con cui viene chiesto di poter compensare il credito IVA infrannuale è di importo superiore a 5.000 Euro annui, anche quando alla richiesta non faccia seguito alcun effettivo utilizzo in compensazione.

Si tenga infine presente che qualora venga presentato erroneamente un Modello TR con un credito superiore a 5.000 Euro e non venga apposto il visto di conformità, per poter compensare l’intero importo sarà necessario presentare un Modello IVA TR “integrativo” con il visto di conformità.

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