Codice CUN in fattura elettronica: nuove regole per l’agroalimentare
Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 93628/2026, trovano attuazione le disposizioni introdotte dall’art. 3, comma 7-bis, del D.L. n. 63/2024, relative all’obbligo di indicazione del codice CUN nelle fatture elettroniche per specifici prodotti agricoli. L’intervento si inserisce nel più ampio quadro di rafforzamento della trasparenza nelle filiere dell’agroalimentare e definisce modalità tecniche, flussi informativi e implicazioni operative per gli operatori.
Indice
1. Il quadro normativo e la finalità della misura
2. Ambito oggettivo: i prodotti interessati
3. Le modalità operative: compilazione della fattura elettronica
4. Trasmissione e utilizzo dei dati
5. Profili di trattamento dei dati
6. Impatti operativi per gli operatori
7. Tabella riepilogativa
1. Il quadro normativo e la finalità della misura
L’introduzione dell’obbligo di indicare il codice identificativo dei prodotti (c.d. “codice CUN”) nelle fatture elettroniche si colloca nell’ambito delle politiche di tracciabilità e trasparenza delle filiere agroalimentari.
Il riferimento normativo principale è rappresentato dall’art. 3, comma 7-bis, del D.L .15 maggio 2024, n. 63, disposizione inserita dall’art. 33 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, che impone l’indicazione del codice CUN nelle fatture relative ai prodotti per i quali è attiva una Commissione Unica Nazionale (CUN), istituita ai sensi dell’art. 6-bis del D.L. 5 maggio 2015, n. 51.
OSSERVA: Tale obbligo è temporalmente limitato, ma significativo: esso si applica fino al 31 dicembre 2028, termine prorogato dall’art. 15, comma 3-ter, del D.L. n. 200/2025 (c.d. “Milleproroghe”).
La finalità è chiaramente esplicitata nella norma: garantire maggiore trasparenza nelle relazioni commerciali di filiera, consentendo la raccolta e l’elaborazione di dati utili alla formazione dei prezzi di riferimento.
2. Ambito oggettivo: i prodotti interessati
L’obbligo riguarda esclusivamente i prodotti per i quali è attiva una Commissione Unica Nazionale. Si tratta, in particolare, di comparti rilevanti della filiera agroalimentare, quali:
- filiera suinicola;
- settore cunicolo;
- uova;
- grano duro.
Per ciascun prodotto oggetto di transazione deve essere individuato e riportato il relativo codice CUN, reperibile negli elenchi ufficiali pubblicati dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
3. Le modalità operative: compilazione della fattura elettronica
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 18 marzo 2026, n. 93628, disciplina in modo puntuale le modalità tecniche di assolvimento dell’obbligo. In particolare, è stabilito che:
- deve essere utilizzato esclusivamente il tracciato XML della fattura ordinaria, approvato con provvedimento 24 novembre 2022, n. 433608 (come modificato dal provvedimento 8 marzo 2024, n. 105669);
- per ciascun prodotto deve essere compilato un apposito blocco informativo all’interno della fattura.
L’informazione deve essere inserita nel blocco 2.2.1.16 “AltriDatiGestionali”, valorizzando specifici campi:
- nel campo “TipoDato” deve essere indicata la dicitura “CUN”;
- nel campo “RiferimentoTesto” deve essere riportato il codice identificativo del prodotto.
OSSERVA: L’obbligo ha natura analitica: per ogni prodotto oggetto della transazione deve essere inserito un distinto riferimento CUN.
4. Trasmissione e utilizzo dei dati
Un ulteriore profilo rilevante riguarda la gestione e la trasmissione dei dati contenuti nelle fatture elettroniche.
Ai sensi del provvedimento, i dati vengono trasmessi:
- alla segreteria tecnica delle Commissioni uniche nazionali;
- tramite B.M.T.I. S.c.p.A. (Borsa Merci Telematica Italiana), che svolge funzioni di supporto ai sensi del D.M. 31 marzo 2017, n. 72.
I dati oggetto di trasmissione sono individuati in modo preciso e riguardano:
- codice CUN del prodotto;
- unità di misura (campo 2.2.1.6);
- quantità (campo 2.2.1.5);
- prezzo totale (campo 2.2.1.11).
La trasmissione avviene:
- in forma anonima;
- con dati aggregati per codice e unità di misura;
- con frequenza settimanale;
- tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (art. 50-ter del D.Lgs. 82/2005 – CAD).
5. Profili di trattamento dei dati
Il provvedimento disciplina anche gli aspetti connessi alla protezione dei dati personali, individuando:
- la base giuridica del trattamento nell’art. 3, comma 7-bis, del D.L. 63/2024;
- il titolare del trattamento nell’Agenzia delle Entrate;
- il responsabile nel partner tecnologico Sogei S.p.A.
OSSERVA: Il trattamento è qualificato come necessario per finalità di interesse pubblico, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
6. Impatti operativi per gli operatori
Dal punto di vista pratico, l’introduzione del codice CUN comporta una serie di adeguamenti organizzativi:
- aggiornamento dei sistemi di fatturazione elettronica;
- corretta classificazione dei prodotti secondo i codici CUN ufficiali;
- gestione analitica delle informazioni per singola riga di fattura.
OSSERVA: L’obbligo assume particolare rilevanza per gli operatori della filiera agricola e agroindustriale, in quanto incide direttamente sulla struttura del documento fiscale e sui flussi informativi verso l’Amministrazione.
7. Tabella riepilogativa
| Aspetto | Disciplina |
|---|---|
| Riferimento normativo | Art. 3, comma 7-bis, D.L. 63/2024 (introdotto da L. 182/2025) |
| Ambito soggettivo | Operatori della filiera con prodotti soggetti a CUN |
| Tempistica | Fino al 31 dicembre 2028 (art. 15, comma 3-ter, D.L. 200/2025) |
| Modalità di indicazione | Blocco 2.2.1.16 “AltriDatiGestionali” della e-fattura |
| Campo “TipoDato” | “CUN” |
| Campo “RiferimentoTesto” | Codice identificativo prodotto |
| Dati trasmessi | Codice CUN, quantità, unità di misura, prezzo totale |
| Modalità di trasmissione | Flusso settimanale anonimo tramite PDND |
| Soggetti destinatari | Commissioni uniche nazionali (tramite B.M.T.I.) |
| Finalità | Trasparenza e monitoraggio dei prezzi di filiera |
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