Cessioni di apparecchi elettronici nel Decreto semplificazioni

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L’art. 11-bis del DL n. 135/2018, da applicarsi a decorrere dal 13 febbraio 2019, data di entrata in vigore della Legge di conversione del citato Decreto semplificazioni, stabilisce che:

  • se un soggetto passivo facilita tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop importati da territori terzi o paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a 150 Euro, si considera che lo stesso soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto detti beni;
  • se un soggetto passivo facilita tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le cessioni a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop effettuate nell’Unione Europea da un soggetto passivo non stabilito nell’Unione Europea a una persona che non è un soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni.

Attenzione: i punti che precedono attengono le cessioni di determinati beni che siano facilitate da soggetti passivi che mettono a disposizione di terzi dei cosiddetti siti di marketplace. Tali soggetti non sono parti della transazione (che presupporrebbe una prima acquisizione e una successiva cessione al consumatore finale) e ad essi, ai sensi dell’art. 17 del DPR n. 633/1972, non si applicherebbe il meccanismo del reverse charge. Tuttavia, per effetto delle modifiche normative in esame, i soggetti passivi che favoriscono le vendite o le cessioni a dei richiamati beni elettronici si considerano come soggetti che hanno ricevuto e successivamente ceduto tali beni. Sembra dunque evincersi che tali soggetti debbano soggiacere al meccanismo dell’inversione contabile in quanto si qualificano quali soggetti passivi IVA rivenditori.

  • Ai fini dell’applicazione dei punti 1. e 2. che precedono, si presume che la persona che vende i beni tramite l’interfaccia elettronica sia un soggetto passivo e la persona che acquista tali beni non sia un soggetto passivo;
  • il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza ai sensi dei punti precedenti 1. e 2., al fine di agevolare le azioni di contrasto di fenomeni fraudolenti, ha l’onere di conservare la documentazione di tali vendite e di metterla a disposizione delle amministrazioni fiscali degli Stati membri (s’intende dell’Unione Europea) in cui dette cessioni sono imponibili. Nello specifico, è disposto che la documentazione debba essere sufficientemente dettagliata, sì da consentire la verifica in ordine alla corretta contabilizzazione dell’IVA, che sia a richiesta disponibile in formato elettronico e che sia conservata per un periodo di 10 anni a decorrere dal 31 dicembre dell’anno in cui l’operazione è stata effettuata;
  • il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza ai sensi dei punti precedenti 1. e 2. è tenuto a designare un intermediario che agisce in suo nome e per suo conto, se stabilito in un paese con il quale l’Italia non ha concluso un accordo di assistenza reciproca.

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