Certificazione Unica redditi di lavoro autonomo

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Le scadenze, i soggetti obbligati e le novità per il rilascio della Certificazione Unica per i redditi di lavoro autonomo.

Entro il 18 marzo 2024 (posto che il 16 marzo cade di sabato) i sostituti di imposta devono predisporre e rilasciare al percipiente la Certificazione Unica relativa ai redditi di lavoro dipendente, autonomo ed ai redditi diversi.

Indice

1. Termini di trasmissione telematica
2. Quando il contribuente in regime forfettario riveste il ruolo di sostituto di imposta
3. Quando il contribuente in regime di vantaggio riveste il ruolo di sostituto di imposta
4. La certificazione dei compensi erogati ai contribuenti in regime forfettario e di vantaggio
5. Quadro di sintesi
6. Sanzioni

1. Termini di trasmissione telematica

Andando in questa sede ad accentrare l’attenzione esclusivamente sui redditi di lavoro autonomo e redditi diversi, un primo aspetto da evidenziare è quello relativo ai termini di trasmissione telematica, posto che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2024.

Di conseguenza, ad esempio:

  • la certificazione unica relativa a redditi di lavoro autonomo occasionale (lettera M), trattandosi di reddito che può trovare accoglimento nella dichiarazione precompilata, deve essere predisposta e consegnata al percipiente entro il 18 marzo 2024, ed entro la medesima data trasmessa telematicamente;
  • la certificazione unica relativa a compensi di lavoro autonomo abituale (lettera A), trattandosi di reddito non dichiarabile tramite precompilata, deve essere predisposta e consegnata al percipiente entro il 18 marzo 2024, ma la trasmissione telematica della stessa potrà avvenire entro il 31 ottobre 2024.

2. Quando il contribuente in regime forfettario riveste il ruolo di sostituto di imposta

Secondo quanto previsto dalla legge n. 190/2014, art. 1 comma 69, il contribuente in regime forfettario non riveste la qualifica di sostituto di imposta, fatto salvo il caso in cui lo stesso non agisca in qualità di datore di lavoro. Il contribuente in regime forfettario, infatti, normalmente non è tenuto ad operare le ritenute d’acconto, con l’eccezione di quelle di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973.

Pertanto, il contribuente in regime forfettario:

  • se agisce in qualità di datore di lavoro è tenuto ad operare le ritenute d’acconto in capo ai propri dipendenti, nonché alla predisposizione della certificazione unica e alla trasmissione telematica della stessa entro il 18 marzo 2024;
  • al di fuori del caso sovra esposto, non opera ritenuta d’acconto e non è soggetto al rilascio di Certificazione Unica.

Quanto sopra, tuttavia, non implica il fatto che i compensi di lavoro autonomo erogati dai contribuenti in regime forfettario, seppure senza applicazione di ritenuta, non debbano essere monitorati. Infatti, occorre considerare anche gli obblighi informativi di cui al quadro RS di Redditi (la cui funzione è proprio quella di sopperire alla mancata CU).

Nel quadro RS, righi da RS371 a RS373, i contribuenti in regime forfettario devono infatti comunicare i dati dei redditi erogati per i quali, all’atto del pagamento, non è stata operata la ritenuta in ragione dell’art. 1, comma 69, della legge n. 190/2014, indicando, distintamente per percettore, nella prima colonna il codice fiscale del percipiente, e nella seconda colonna l’ammontare dei redditi erogati.

Attenzione – Laddove vi siano più di tre percipienti, si rende necessario compilare un nuovo quadro RS.

3. Quando il contribuente in regime di vantaggio riveste il ruolo di sostituto di imposta

A differenza di quanto avviene in presenza di regime forfettario, i (pochi) contribuenti che ancora possono avvalersi del regime di vantaggio di cui al D.L. 6 luglio 2011, n. 98, rivestono il ruolo di sostituto imposta.

Gli stessi, pertanto, sono tenuti a operare ritenuta d’acconto, nonché a predisporre e trasmettere telematicamente la Certificazione Unica, secondo i termini ordinariamente previsti, sia nel caso in cui eroghino redditi di lavoro dipendente, sia nel caso in cui eroghino redditi di lavoro autonomo o altra natura.

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4. La certificazione dei compensi erogati ai contribuenti in regime forfettario e di vantaggio

Per quanto, come abbiamo visto, i contribuenti in regime forfettario e quelli in regime di vantaggio assumano una diversa posizione nel momento in cui erogano redditi potenzialmente assoggettati a ritenuta d’acconto (sostituto di imposta), gli stessi sono assoggettati al medesimo trattamento laddove siano i soggetti cui i compensi sono riconosciuti (percipienti).

Infatti, i contribuenti in regime forfettario, così come i contribuenti in regime di vantaggio, non subiscono mai ritenuta d’acconto all’atto della percezione dei compensi; ciò nonostante, i soggetti che hanno loro riconosciuto tali compensi sono tenuti al rilascio della Certificazione Unica.

Attenzione – Il decreto legislativo “Adempimenti”, D.Lgs. n. 1/2024, ha cancellato l’obbligo di rilascio di Certificazione Unica con riferimento ai compensi erogati in favore di contribuenti in regime forfettario o di vantaggio, relativamente ai compensi riconosciuti a partire dal 1° gennaio 2024.

Di conseguenza, entro il 18 marzo 2024 dovranno comunque essere certificati i compensi erogati a tali soggetti nell’anno 2023 (con trasmissione telematica entro il 31 ottobre 2024).

5. Quadro di sintesi

In sintesi, il quadro degli obblighi di certificazione a carico dei contribuenti in regime ordinario, forfettario e di vantaggio, per i redditi di lavoro autonomo erogati nel 2023, è il seguente:

Regime contabile soggetto erogante Regime contabile percipiente Ritenuta d’acconto Certificazione Unica
ORDINARIO FORFETTARIO NO SI
ORDINARIO DI VANTAGGIO NO SI
ORDINARIO ORDINARIO SI SI
FORFETTARIO FORFETTARIO NO NO – Ma quadro RS Redditi
FORFETTARIO ORDINARIO NO NO – Ma quadro RS Redditi
FORFETTARIO DI VANTAGGIO NO NO – Ma quadro RS Redditi
DI VANTAGGIO FORFETTARIO NO SI
DI VANTAGGIO DI VANTAGGIO NO SI
DI VANTAGGIO ORDINARIO SI SI

6. Sanzioni

Nel caso in cui la Certificazione Unica non venga trasmessa telematicamente nei tempi prescritti, ovvero venga trasmessa con dati errati, si applica il regime sanzionatorio di cui all’art. 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. n. 322/1998:

  • per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di 100 euro, con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta;
  • non è applicabile il cumulo giuridico;
  • non è possibile ricorrere al ravvedimento operoso.

La medesima norma dispone altresì una riduzione delle sanzioni nei seguenti casi:

  • Certificazione Unica trasmessa nei termini, ma con dati errati: se i dati vengono rettificati trasmettendo una CU sostitutiva entro i 5 giorni successivi alla scadenza, non vengono comminate sanzioni;
  • Certificazione Unica trasmessa nei termini, ma con dati errati: se i dati vengono rettificati trasmettendo una CU sostitutiva entro 60 giorni dal termine, le sanzioni vengono ridotte ad un terzo (ovvero 33,33 euro per ciascuna CU), con un massimo di euro 20.000.

Osserva – Si osservi che la cancellazione delle sanzioni, o la loro riduzione, è prevista solo nel caso in cui la CU venga innanzi tutto trasmessa nei termini, seppure con dati errati. In caso di omissione, invece, non è possibile ottenere alcuna riduzione delle sanzioni.

Attenzione – Alla luce dell’importanza della tempestiva trasmissione telematica delle CU, si ricorda di prestare particolare attenzione all’avvenuta acquisizione del file telematico trasmesso.

Laddove intervenga uno scarto, si considerano comunque tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini previsti, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto.

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