Canone unico patrimoniale: regole generali e nuovo obbligo di pubblicità

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Il canone unico patrimoniale, introdotto dalla legge n. 160/2019 a decorrere dal 2021, ha sostituito diverse entrate locali collegate all’occupazione di suolo pubblico e alla diffusione di messaggi pubblicitari.

Pur essendo definito “canone”, la sua natura giuridica è stata oggetto di contrasto, soprattutto ai fini dell’individuazione del giudice competente. Con la sentenza n. 12225, depositata il 1° maggio 2026, le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che il canone unico, unitariamente considerato, ha natura tributaria; ne consegue che le controversie relative alla sua applicazione spettano al giudice tributario.

Indice

1. Introduzione del canone unico
2. Presupposto del canone
3. Soggetti obbligati
4. Determinazione del canone
5. Tariffe, rivalutazioni e riduzioni
6. Occupazioni con cavi e condutture
7. Esenzioni
8. Modalità di versamento
9. La sentenza Cass. SS.UU. n. 12225/2026
10. Modalità e termini di pubblicazione delle delibere

1. Introduzione del canone unico

A decorrere dal 2021, la legge n. 160/2019 ha introdotto due nuovi canoni destinati a sostituire alcune entrate degli enti locali:

  • il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, comunemente definito “canone unico”, disciplinato dall’art. 1, commi 816 e seguenti, della legge n. 160/2019.
  • il secondo, di carattere più settoriale, è il canone per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di Comuni e Città metropolitane destinati a mercati, regolato dai commi 837 e seguenti della stessa legge.

Il canone unico ha una funzione di semplificazione, poiché accorpa in un’unica entrata diverse forme di prelievo precedentemente autonome.

Ciò premesso si evidenzia che il canone unico ha sostituito le seguenti entrate.

Entrata sostituita Riferimento
TOSAP Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.
COSAP Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Imposta comunale sulla pubblicità D.Lgs. n. 507/1993
Diritto sulle pubbliche affissioni D.Lgs. n. 507/1993
Canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari Art. 62, D.Lgs. n. 446/1997
Canone stradale Art. 27, commi 7 e 8, D.Lgs. n. 285/1992, limitatamente alle strade comunali e provinciali.

Restano ferme le disposizioni relative alla pubblicità in ambito ferroviario e alla propaganda elettorale.

2. Presupposto del canone

Il presupposto del canone unico è duplice:

  • da un lato, rileva l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell’ente, nonché degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
  • dall’altro lato, rileva la diffusione, anche abusiva, di messaggi pubblicitari mediante impianti installati su aree pubbliche, su beni privati se visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico, oppure all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o privato.

L’applicazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l’applicazione del canone dovuto per l’occupazione.

3. Soggetti obbligati

Sono tenuti al versamento del canone unico i titolari della concessione o dell’autorizzazione.

In mancanza del titolo, il canone è dovuto dai soggetti che effettuano l’occupazione o la diffusione pubblicitaria in modo abusivo.

OSSERVA – Per la diffusione di messaggi pubblicitari sono inoltre obbligati in solido i soggetti pubblicizzati. La risoluzione MEF n. 3/DF del 20 luglio 2023 ha precisato che la solidarietà del soggetto pubblicizzato opera solo se il detentore del mezzo pubblicitario non adempie all’obbligo di pagamento.

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4. Determinazione del canone

Per le occupazioni di suolo pubblico, il canone è determinato tenendo conto della durata, della superficie occupata, della tipologia dell’occupazione, delle finalità perseguite e della zona del territorio comunale, provinciale o metropolitano interessata.

Per la diffusione di messaggi pubblicitari, invece, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario.

La legge n. 207/2024 ha integrato l’art. 1, comma 825, della legge n. 160/2019, precisando che nel computo della superficie complessiva del mezzo pubblicitario deve essere esclusa la parte priva di carattere pubblicitario. Inoltre, se su un unico impianto sono installati più segnali turistici, territoriali o frecce direzionali, la superficie rilevante è quella dell’intero impianto oggetto di concessione o autorizzazione, con ripartizione proporzionale se i titolari del titolo autorizzativo sono diversi.

Per i periodi anteriori al 1° gennaio 2025, tuttavia, si registrano orientamenti non uniformi. La risoluzione MEF n. 3/DF/2023 valorizza la superficie complessiva dell’impianto, mentre Cass. n. 32096/2025 ha escluso la retroattività della modifica normativa, ritenendo che, per i periodi precedenti, il canone o l’imposta vadano calcolati sulla superficie riferibile a ciascuna impresa pubblicizzata.

5. Tariffe, rivalutazioni e riduzioni

La legge n. 160/2019 prevede tariffe standard annue e giornaliere, differenziate in base alla popolazione del Comune.

L’art. 1, comma 817, della L. n. 160/2019, come modificato dall’art. 19-bis del DL n. 95/2025, consente ai Comuni di rivalutare annualmente il canone in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre dell’anno precedente.

La stessa disposizione, come integrata dall’art. 1, comma 757, della legge n. 207/2024, consente inoltre agli enti di modificare le tariffe secondo criteri di ragionevolezza e gradualità, considerando l’impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie, nonché la loro incidenza sull’arredo urbano, sui mezzi di trasporto pubblico locale e sui servizi di mobilità sostenibile.

6. Occupazioni con cavi e condutture

Una disciplina specifica riguarda le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture utilizzati per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali energia elettrica, gas, acqua, calore, telecomunicazioni e servizi radiotelevisivi.

In tali casi, ai sensi dell’art. 1, comma 831, della L. n. 160/2019, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto di concessione o da chi occupa il suolo pubblico, anche in via mediata, mediante l’utilizzo materiale delle infrastrutture.

OSSERVA – L’art. 5, comma 14-quinquies, del D.L. n. 146/2021, con norma di interpretazione autentica, ha chiarito che, nei settori in cui vi è separazione tra titolari delle infrastrutture e soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito al cliente finale, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell’atto di concessione delle infrastrutture.

La risoluzione MEF n. 3/DF del 22 marzo 2022 ha precisato che rientra tra le attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità anche l’attività di produzione di energia elettrica.

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7. Esenzioni

L’art. 1, comma 833, della legge n. 160/2019 individua numerose ipotesi di esenzione. Tra le principali rientrano:

  • le occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province e Città metropolitane, dai Comuni e dai loro consorzi;
  • quelle effettuate da enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato;
  • le occupazioni realizzate da enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  • le occupazioni occasionali entro i limiti previsti dai regolamenti di polizia locale;
  • le aree cimiteriali;
  • le condutture idriche utilizzate per l’attività agricola.

Sono inoltre esenti, tra le altre, le insegne, targhe e simili apposte per individuare sedi di enti senza scopo di lucro, nonché le targhe e le insegne di esercizio di attività commerciali e produttive che contraddistinguono la sede o il cantiere in cui si svolge l’attività, entro il limite di superficie previsto dalla legge.

Gli enti possono inoltre prevedere ulteriori esenzioni o riduzioni nei propri regolamenti, ai sensi dell’art. 1, comma 821, lett. f), della legge n. 160/2019.

8. Modalità di versamento

Il canone unico deve essere versato direttamente all’ente locale, normalmente contestualmente al rilascio della concessione o dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 1, comma 835, della legge n. 160/2019.

Il MEF, nelle risposte fornite nel corso della videoconferenza del 27 gennaio 2022, ha tuttavia precisato che l’ente locale può stabilire modalità di versamento diverse rispetto a quelle previste dalla norma.

9. La sentenza Cass. SS.UU. n. 12225/2026

La questione più rilevante riguarda la natura giuridica del canone unico e, conseguentemente, l’individuazione del giudice competente.

Prima della pronuncia delle Sezioni Unite, si erano formati orientamenti divergenti. Una prima tesi riconosceva la giurisdizione tributaria, come affermato da C.G.T. I Reggio Emilia 26 settembre 2022 n. 178/1/22. Una seconda tesi riteneva invece competente il giudice ordinario, come sostenuto dal TAR Lazio n. 3248/2022. Un terzo orientamento, espresso da C.G.T. II Liguria 24 ottobre 2024 n. 799/3/24, proponeva una valutazione caso per caso.

ATTENZIONE – Con la sentenza n. 12225 depositata il 1° maggio 2026, le Sezioni Unite della Cassazione hanno superato tali incertezze, affermando che il canone unico patrimoniale ha natura tributaria e che le relative controversie appartengono alla giurisdizione del giudice tributario.

La Corte richiama i criteri elaborati dalla Corte costituzionale, secondo cui la qualificazione formale attribuita dal legislatore non è decisiva. Occorre invece verificare la presenza dei caratteri tipici del tributo: doverosità della prestazione, imposizione autoritativa, assenza di un rapporto sinallagmatico e destinazione al finanziamento della spesa pubblica. In questa prospettiva, vengono richiamate Corte cost. n. 64/2008 e Corte cost. n. 124/2025.

Secondo la Cassazione, il presupposto del canone unico non è un rapporto contrattuale tra ente e contribuente, ma l’occupazione del suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari, anche in assenza di titolo. Proprio la rilevanza dell’occupazione o della pubblicità abusiva dimostra che il prelievo non dipende da un rapporto sinallagmatico, ma da una imposizione autoritativa.

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10. Modalità e termini di pubblicazione delle delibere

La pronuncia espressa dalla Cassazione relativamente alla natura tributaria del canone unico, determina per gli enti locali importanti conseguenze sul piano operativo, costituendo la pubblicazione dei tributi comunali condizione di efficacia degli atti e della loro applicabilità.

In conseguenza di ciò, il Dipartimento delle Finanze ha emanato nuove istruzioni operative con circolare n. 1/DF del 22 maggio 2026, disponendo che:

  • a partire dall’anno 2026, le deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia di canone unico devono essere trasmesse al ministero dell’Economia e delle Finanze in via telematica tramite il Portale del federalismo fiscale e pubblicate sul sito istituzionale finanze.gov.it secondo i termini stabiliti;
  • per quanto riguarda l’anno d’imposta 2026, considerando che il termine fissato dall’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 per l’adozione delle delibere (28 febbraio 2026) è ormai scaduto, i Comuni devono trasmettere le deliberazioni eventualmente già adottate entro il 14 ottobre 2026;
  • in mancanza di nuove delibere, deve essere inviata esclusivamente l’ultima deliberazione in materia di canone unico vigente alla data del 1° maggio 2026, e non anche quella eventualmente adottata negli anni precedenti.

 

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