BREXIT e IVA: tutte le novità dal 1° gennaio 2021

post-image
Condividi

Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito è uscito dalla UE. Tale uscita comporta per gli operatori (nella generalità soggetti passivi IVA) diversi cambiamenti dal punto di vista fiscale. L’uscita, inoltre, impatta sulle transazioni E-commerce, considerato che, dal 1° gennaio 2021, non si può più utilizzare la procedura riservata per le c.d. vendite a distanza in ambito UE.

Indice

1. Il protocollo sull’Irlanda del Nord
2. Scambi intracomunitari di beni
3. Prestazioni di servizi
4. Vendite a distanza
5. Cessioni di beni verso UK per importi inferiori a £135
6. Ulteriori aspetti IVA

1. Il protocollo sull’Irlanda del Nord

In prima analisi, risulta opportuno evidenziare che a seguito del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord (che è parte dell’accordo di recesso), l’Irlanda del Nord, anche dal 1° gennaio 2021, rimane soggetta alla normativa dell’UE sull’IVA relativa ai beni.

Per quanto riguarda i servizi, invece, l’Irlanda del Nord è considerata, insieme al resto del Regno Unito, esterna all’UE.

Affinché il sistema IVA dell’UE funzioni adeguatamente, è stata approvata una direttiva comunitaria (DIRETTIVA (UE) 2020/1756 DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2020) che prevede che i numeri di identificazione IVA nell’Irlanda del Nord abbiano il prefisso specifico “XI”.

Conseguentemente, i soggetti passivi stabiliti in Irlanda del Nord, che effettuano scambi di beni intracomunitari, dovrebbero essere identificati mediante un numero distinto di identificazione IVA dell’UE, accordato in conformità delle norme dell’UE e diverso da qualsiasi numero di identificazione IVA del Regno Unito.

ATTENZIONE: Il Dipartimento delle finanze, con il comunicato stampa del 15 gennaio 2021, ha confermato che le prescrizioni della direttiva 2020/1756 non necessitano di norme di recepimento, ma comportano l’aggiornamento dei modelli recanti i codici identificativi degli Stati membri e dei database operanti con codici identificativi esteri (VIES, OSS-Ioss, VAT e-FCA).

2. Scambi intracomunitari di beni

Gli scambi che avvengono tra l’Italia e la Gran Bretagna, dal 1° gennaio 2021, non possono essere più considerati alla stregua degli scambi intracomunitari (ai sensi degli artt. 38 e 41 del DL n. 331/1993). Di conseguenza, viene meno l’obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat beni (sia lato attivo che passivo), nonché l’obbligo di verifica tramite il sistema VIES della partita IVA del soggetto stabilito nel Regno Unito.

Software fatturazione

Infatti, dal 1° gennaio 2021, le cessioni di beni dall’Italia verso il Regno Unito vanno trattate quali cessioni all’esportazione (di cui all’art. 8 del DPR n. 633/1972), invece, gli acquisti di beni dal Regno Unito verso l’Italia vanno trattati come beni in importazione.

ATTENZIONE: per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2021 da cedenti soggetti passivi stabiliti ai fini IVA nel Regno Unito non si dovrà più procedere a reverse charge in Italia (in quanto non rientrano più tra gli acquisti intracomunitari di beni).

Va da sé che risulta necessario espletare le formalità doganali per gli acquisti di beni dal Regno Unito. Inoltre, non sarà più possibile beneficiare delle semplificazioni previste dalla direttiva UE (Direttiva 2006/112/CE) in tema di operazioni triangolari comunitarie.

In base a quanto sopra ne discende che dal 1° gennaio 2021:

  • le cessioni effettuate dall’Italia verso il Regno Unito sono considerate cessioni all’esportazione ai sensi dell’art. 8 del DPR n. 633/1972. Si ricorda che, per la presentazione di una dichiarazione doganale o per la richiesta di una decisione, l’operatore economico deve chiedere l’attribuzione di un codice di registrazione, il c.d. codice EORI (Economic Operator Registration and Identification). Ne consegue che, tutti gli operatori economici stabiliti nel territorio doganale dell’UE, che intendono intrattenere scambi commerciali con il Regno Unito, dal 1° gennaio 2021, dovranno essere in possesso di detto codice identificativo EORI;
  • gli acquisti dal Regno Unito verso l’Italia sono considerate importazioni, quindi, con riscossione dell’IVA direttamente nella dogana di importazione.

SuperBill, il software di fatturazione per la tua attività

Nulla è impossibile con SuperBill

Scopri come è facile gestire le fatture e la tua attività se ci pensa SuperBill.
SuperBill è un software di fatturazione online completo, che ti permette in più di fare molte cose: puoi creare preventivi o DDT e hai sempre sott’occhio l’andamento della tua attività.

Con riferimento al periodo transitorio (operazioni a cavallo 2020 e 2021), l’art. 51, par. 1 dell’Accordo di recesso, stabilisce che “Ai beni spediti o trasportati dal territorio del Regno Unito al territorio di uno Stato membro e viceversa si applica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, purché la spedizione o il trasporto abbiano avuto inizio prima della fine del periodo di transizione e si siano conclusi dopo la fine del periodo di transizione”.

In base a quanto riportato all’interno dell’Accordo ne deriva che, per le operazioni che hanno ad oggetto beni la cui spedizione o trasporto ha inizio in vigenza del periodo transitorio (quindi prima del 1° gennaio 2021) e ha fine quando il periodo transitorio è terminato (anche dopo il 1° gennaio 2021) mantengono la natura di acquisti/cessioni intracomunitarie. Ne consegue che, tali operazioni saranno soggette, nel 2021, degli elenchi riepilogativi INTRASTAT (qualora ne ricorrano i presupposti).

Si evidenzia poi che, con riferimento ai soggetti che rientrano tra gli esportatori abituali, dal lato attivo, non vi saranno ripercussioni. Infatti, le cessioni all’esportazioni così come le cessioni intra-UE concorrono alla formazione del plafond IVA.

3. Prestazioni di servizi

Secondo la Direttiva 2006/112/CE, le prestazioni di servizi generici (in Italia si tratta delle prestazioni di servizi identificate dall’art. 7-ter del DPR n. 633/1972), sono territorialmente rilevanti ai fini IVA nel Paese di stabilimento del soggetto passivo committente.

Il trattamento ai fini IVA, dal punto di vista del soggetto committente o prestatore UE,  è sostanzialmente lo stesso di quello previsto fino al 31 dicembre 2020.

Dal punto di vista degli adempimenti formali il soggetto passivo IVA stabilito in Italia:

  • per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, deve indicare che l’operazione è “non soggetta” e non più, come accadeva fino al 31 dicembre 2020, che l’operazione era soggetta ad “inversione contabile”;
  • per le prestazioni di servizi ricevute (fatture ricevute dal 1° gennaio 2021 – indipendentemente dal fatto che la fattura sia datata 2020) occorrerà emettere autofattura e non più procedere all’integrazione (reverse charge) della fattura ricevuta dal prestatore inglese.

Dal 1° gennaio 2021, viene meno l’obbligo di presentazione degli elenchi INTRASTAT. Inoltre, eventuali note di variazione in diminuzione riferite ad operazioni avvenute prima del 1° gennaio 2021, saranno soggette alla medesima disciplina IVA applicata nella fattura originaria.

Con riferimento, invece, alle altre prestazioni di servizi contemplate dagli artt. da 7 a 7-septies del DPR n. 633/1972, qualora rese da prestatore stabilito ai fini IVA nel Regno Unito e territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia, le stesse sono soggette, dal 1° gennaio 2021, ad autofattura in Italia e non più a reverse charge.

4. Vendite a distanza

Dal 1° gennaio 2021 non è più possibile adottare la procedura prevista per le vendite per corrispondenza nei confronti di privati consumatori (ovvero in base ai cataloghi). Si ricorda che, la procedura appena menzionata, prevede l’imponibilità IVA nel Paese del cedente soggetto passivo IVA qualora non vengano superate determinate soglie.

Infatti, le cessioni di beni nei confronti di privati consumatori, dal 1° gennaio 2021, andranno trattate come cessioni all’esportazione ai sensi dell’art. 8 del DPR n. 633/1972.

5. Cessioni di beni verso UK per importi inferiori a £135

Qualora il soggetto passivo IVA stabilito in Italia ponga in essere nei confronti di privati consumatori della Gran Bretagna cessioni di beni con importo non superiore a £135, lo stesso dovrà dotarsi di codice EORI UK, inoltre, dovrà procedere all’apertura di partita IVA in UK al fine di assolvere l’IVA su tali cessioni.

Anche le vendite business to business, di valore non superiore a £ 135, sono soggette alle nuove regole. Tuttavia, se il cessionario UK è registrato ai fini IVA nel Regno Unito e fornisce al venditore il proprio numero di partita IVA valido, l’IVA sarà contabilizzata dal cessionario UK mediante inversione contabile (fonte: www.gov.uk)

ATTENZIONE: il valore di £135 è basato sul “valore intrinseco” dei beni, che equivale al prezzo al quale i beni vengono venduti, escludendo:

  • spese di trasporto e assicurazione, a meno che non siano comprese nel prezzo e non indicate separatamente in fattura;
  • qualsiasi altra tassa e tassa identificabile dalle autorità doganali da qualsiasi documento pertinente

È importante precisare che la soglia di £ 135 si applica al valore della spedizione e non a ogni singolo articolo della spedizione.

6. Ulteriori aspetti IVA

Di seguito si riportano ulteriori profili IVA a seguito dell’uscita, con effetto 31 dicembre 2020, del Regno Unito dalla UE:

  • dal 1° gennaio 2021, il trasferimento di beni mobili per lavorazioni o perizie dal/al Regno Unito in/da altro Stato membro, non sono più agevolati secondo le disposizioni del DL n. 331/1993 (operazioni intracomunitarie). Va da sé che si dovrà ricorrere a istituti doganali quali, ad esempio, il perfezionamento attivo e passivo o l’ammissione temporanea;
  • i soggetti passivi IVA inglesi potranno aprire in Italia, come accadeva fino al 31 dicembre 2021, delle identificazioni dirette IVA (così come chiarito da ultimo ad opera della RM n. 7/E del 1° febbraio 2021). Di fatto viene meno quanto detto dalla stessa Agenzia delle Entrate con una propria FAQ pubblicata il 31 dicembre 2020, con la quale era stato affermato che era possibile, dal 1° gennaio 2021, aprire unicamente rappresentanti fiscali IVA in Italia da parte dei soggetti passivi stabiliti ai fini IVA in UK;
  • in linea generale non è più possibile, sia per i soggetti italiani nonché per quelli inglesi, procedere a rimborso IVA telematico UE (artt. 38-bis1 e 38-bis2 del D.P.R. n. 633/1972). A tal riguardo, si precisa comunque che, l’art. 51, paragrafo 3 dell’Accordo di recesso, fa salva la possibilità per i soggetti passivi IVA stabiliti in uno Stato membro della UE che hanno effettuato acquisti nel Regno Unito nel corso del 2020 e per i soggetti passivi IVA stabiliti nel Regno Unito che hanno effettuato acquisti in uno Stato membro della Ue nel corso del 2020, di presentare l’istanza di rimborso di cui alla direttiva 2008/9/CE, sussistendone le condizioni, mediante portale elettronico entro il 31 marzo 2021. Sempre l’accordo di recesso prevede che le previsioni della citata direttiva continueranno ad applicarsi per cinque anni dopo il termine del periodo transitorio sia alle istanze presentate nel 2021 in relazione al 2020, sia alle istanze di rimborso già presentate al termine del 2020.

Articoli correlati


TAG