Inquadramento reddituale e IVA dei B&B non occasionali

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Una recente sentenza di giurisprudenza (CTR Sicilia, Sentenza 3080/4/2017) ha analizzato il caso di un’attività di alloggio turistico che si definiva di “Bed & Breakfast” e veniva gestita con le caratteristiche dell’attività d’impresa: questa sentenza ci fornisce l’occasione per chiarire il regime IVA applicabile a tali attività e portare alla corretta identificazione delle attività svolte in questo campo.

Innanzitutto la definizione amministrativa dell’attività di B&B è contenuta nell’art. 12 del D.Lgs. 79/2011 (Codice del Turismo), ove vengono definite come tali le strutture ricettive a conduzione e organizzazione familiare, gestite da privati in forma non imprenditoriale, che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unità immobiliare purché funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi.
Proprio a seguito di tale definizione abitualmente le attività di B&B si configurano come meramente occasionali, per la caratteristica base della condivisione della residenza dei proprietari dell’immobile con i locali adibiti all’attività, elemento indispensabile e obbligatorio, ma anche per i caratteri di stagionalità e quindi non abitualità dello svolgimento dell’attività, che come tali portano a conseguire un reddito di natura diversa, di cui all’articolo 67, comma 1, numero 3, lettera i, del TUIR.
Partendo da questa definizione stabilita dal Codice del Turismo, la regolamentazione dell’attività di B&B viene poi definita dalle singole Leggi Regionali cui dovrà attenersi ogni attività in base alla propria localizzazione geografica.

Ai fini IVA, invece, viene meno il requisito oggettivo di cui all’art. 4 del D.P.R. 633/1972, il quale prevede che per attività imprenditoriale si intende l’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, dell’attività commerciale. Conseguentemente le attività di B&B, generalmente gestite occasionalmente, risultano non soggette ad IVA.

La sentenza citata (CTR Sicilia, Sentenza 3080/4/2017) determina che l’attività organizzata con carattere di sistematicità e svolta in modo non occasionale, configura l’esercizio di attività d’impresa ai fini delle imposte sui redditi e non può beneficiare dell’esclusione dall’applicazione dell’IVA.
In particolare il caso in esame riguardava un’attività ricettiva svolta sotto l’egida del B&B ma che possedeva caratteristiche particolari: venivano infatti forniti l’alloggio e la prima locazione ma tutte le camere erano destinate ad alloggio della clientela, elemento che ha portato i Giudici a ritenere che non ci si trovasse nel caso di conduzione prettamente familiare dell’attività ma piuttosto di una attività abituale e conseguentemente imprenditoriale.

Considerando quanto sopra definito, si può affermare che la definizione di B&B non sia attinente all’attività propriamente svolta, e quando ci si trova nella fattispecie di una vera e propria attività imprenditoriale la si deve piuttosto ricondurre ad altre forme definite dal Codice del Turismo.
In particolare, quella che si ritiene più attinente nel caso di attività propriamente imprenditoriale è l’esercizio di “affittacamere”, come viene definita nel comma 2 dell’art. 12 del D.Lgs. 79/2011 (Codice del Turismo): gli esercizi di affittacamere sono strutture ricettive composte da camere ubicate in più appartamenti ammobiliati nello stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari.

Meno frequente potrà invece essere la riconduzione all’attività di “unità abitative ammobiliate ad uso turistico” come definita al comma 5 del D.Lgs. 79/2011, in quanto in tale caso i contratti dovranno avere validità non inferiore a 7 giorni e non superiore a 6 mesi: si definiscono unità abitative ammobiliate ad uso turistico le case o appartamenti, arredati e dotati di servizi igienici e cucina autonomi, dati in locazione ai turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a 7 giorni e non superiore a 6 mesi consecutivi, senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero.
Nella fattispecie, quindi, una vera e propria organizzazione di risorse materiali e umane, rivolta all’esecuzione in modo non occasionale delle prestazioni, ai fini IVA non può che ricondursi alla disciplina prevista per le prestazioni di alloggio di tipo turistico/alberghiero, da assoggettarsi a IVA con aliquota del 10% come previsto dal n. 120 della Tabella A del D.P.R. 633/1972.

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