Partite IVA inattive: controlli più ampi e riattivazione senza interruzioni

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L’Agenzia delle Entrate aggiorna la procedura di cessazione d’ufficio delle posizioni IVA non operative. La verifica utilizzerà anche fatture elettroniche, corrispettivi telematici e versamenti, mentre il contribuente potrà chiedere la riattivazione anche dopo la chiusura.

Indice

1. Premessa
2. La verifica dell’inattività passa dai dati dell’operatività
3. Comunicazioni digitali e termine di sessanta giorni
4. Chiarimenti prima della cessazione e recupero della posizione già chiusa
5. Tabella riepilogativa

1. Premessa

L’individuazione delle partite IVA inattive si basa su un insieme più ampio di informazioni. Con il provvedimento n. 277710 del 12 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate interviene sulle regole operative definite dal provvedimento n. 1415522 del 3 dicembre 2019, aggiornando sia i criteri di selezione delle posizioni sia le modalità di comunicazione e di interlocuzione con il contribuente.

Il fondamento normativo resta l’art. 35, comma 15-quinquies, del D.P.R. n. 633/1972: l’Amministrazione può chiudere d’ufficio le partite IVA dei soggetti che, sulla base degli elementi disponibili, risultano non aver svolto attività d’impresa, artistica o professionale nelle tre annualità precedenti.

Restano comunque fermi i poteri di controllo e accertamento.

2. La verifica dell’inattività passa dai dati dell’operatività

La procedura delineata nel 2019 individuava le posizioni da esaminare facendo riferimento alla mancata presentazione, per tre annualità, della dichiarazione IVA, se dovuta, oppure delle dichiarazioni dei redditi d’impresa o di lavoro autonomo.

Il nuovo provvedimento amplia il quadro informativo utilizzabile. I riscontri automatizzati effettuati sui dati dell’Anagrafe tributaria comprendono espressamente:

  • le fatture elettroniche;
  • i corrispettivi telematici;
  • i versamenti effettuati tramite riscossione spontanea.

La selezione può quindi tenere conto anche degli elementi che documentano concretamente l’attività del contribuente.

L’individuazione di una posizione potenzialmente inattiva rimane, tuttavia, il punto di partenza della procedura: prima della cessazione deve essere inviata una comunicazione che consenta all’interessato di chiarire la propria situazione.

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3. Comunicazioni digitali e termine di sessanta giorni

La comunicazione preventiva viene indirizzata al domicilio digitale del titolare della partita IVA, individuato secondo l’art. 60-ter del D.P.R. n. 600/1973. Se il destinatario è un soggetto diverso da una persona fisica e tale domicilio è assente, viene utilizzato quello del rappresentante. Quando i domicili digitali non sono disponibili, l’invio avviene mediante raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio fiscale risultante in Anagrafe tributaria.

Il documento è inoltre consultabile nel Cassetto fiscale, nella sezione “L’Agenzia scrive”. La sua disponibilità viene segnalata attraverso un avviso nell’area riservata e, per le persone fisiche interessate, mediante App IO.

La cessazione decorre dal sessantesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione al domicilio digitale oppure, nell’ipotesi prevista di impossibilità di consegna, dalla messa a disposizione nell’area riservata.

4. Chiarimenti prima della cessazione e recupero della posizione già chiusa

Entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, il contribuente che ritenga ingiustificata la chiusura può rivolgersi a qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, illustrando le ragioni per cui la posizione deve essere considerata ancora attiva e producendo la documentazione necessaria.

Il decorso del termine non esclude ogni possibilità di intervento. Anche dopo la cessazione è ammessa una richiesta motivata di riattivazione, sulla quale l’ufficio decide dopo aver esaminato le argomentazioni e gli eventuali documenti presentati.

L’aspetto più significativo riguarda gli effetti del ripristino: la partita IVA viene riattivata dalla data originaria di apertura, senza soluzione di continuità. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la procedura può riguardare anche l’eventuale codice fiscale estinto, ripristinato dalla data della sua originaria attribuzione.

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5. Tabella riepilogativa

Profilo Disciplina e indicazioni operative
Presupposto della chiusura Mancato esercizio di attività d’impresa, artistica o professionale nelle tre annualità precedenti, valutato sulla base dei dati disponibili.
Riferimento normativo Art. 35, comma 15-quinquies, D.P.R. n. 633/1972.
Provvedimenti applicabili Provvedimento n. 1415522 del 3 dicembre 2019, modificato dal provvedimento n. 277710 del 12 ottobre 2026.
Informazioni utilizzate Riscontri automatizzati in Anagrafe tributaria, comprendenti fatture elettroniche, corrispettivi telematici e versamenti da riscossione spontanea.
Invio della comunicazione Domicilio digitale del titolare; nei casi previsti, domicilio digitale del rappresentante; in mancanza, raccomandata A/R al domicilio fiscale.
Consultazione e avvisi Cassetto fiscale, sezione “L’Agenzia scrive”; avviso nell’area riservata e notifiche tramite App IO per le persone fisiche interessate.
Chiarimenti preventivi Entro 60 giorni dalla ricezione, presso qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia.
Decorrenza della cessazione Dal sessantesimo giorno successivo al ricevimento o, nell’ipotesi prevista di mancata consegna, alla disponibilità nell’area riservata.
Riattivazione dopo la chiusura Richiesta motivata a qualsiasi ufficio territoriale, soggetta alla verifica delle ragioni e della documentazione prodotta.
Effetti della riattivazione Ripristino dalla data originaria di apertura della partita IVA e, ove interessato, di attribuzione del codice fiscale, senza interruzioni.
Controlli fiscali La procedura non pregiudica i poteri di controllo e accertamento dell’Amministrazione finanziaria.

 

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