Acconti 2026 e Concordato Preventivo: le regole di calcolo
La corretta determinazione degli acconti delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l’anno di imposta 2026 richiede un’attenta analisi della posizione del contribuente soggetto agli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) rispetto all’istituto del concordato preventivo biennale (CPB). L’impianto normativo originario di riferimento è contenuto nell’art. 20 del D.Lgs. 13/2024, le cui disposizioni devono essere coordinate e integrate con i recenti chiarimenti di prassi forniti dall’Agenzia delle Entrate tramite specifiche risposte alle domande frequenti (FAQ).
Di seguito si analizzano le regole di determinazione degli acconti dovuti per il 2026 tenuto conto delle diverse situazioni che possono verificarsi in rapporto all’adesione, al rinnovo o all’uscita dal patto con il Fisco da parte dei contribuenti.
Indice
1. Prima adesione al concordato per il biennio 2026-2027
2. Contribuente in concordato nel biennio 2025-2026
3. Contribuente in concordato 2024-2025 che non rinnova per il 2026
4. Contribuente in concordato 2024-2025 che rinnova per il 2026-2027
5. L’impatto delle plusvalenze sugli acconti 2026 con metodo storico
6. Quadro riepilogativo degli adempimenti
1. Prima adesione al concordato per il biennio 2026-2027
Gli aspetti afferenti al calcolo dell’acconto dovuto per il 2026 da parte dei contribuenti che nel 2025 non erano in concordato, ma che esprimono formale adesione per la prima volta al CPB per il biennio 2026-2027, sono disciplinati dal comma 2 dell’art. 20 del D.Lgs. 13/2024.
Il legislatore ha previsto un meccanismo di versamento che impone regole differenziate a seconda della metodologia di calcolo adottata dal contribuente in sede di predisposizione del Modello REDDITI PF e IRAP.
Metodo storico
L’assolvimento dell’obbligo di versamento della prima rata di acconto segue le regole ordinarie.
In sede di versamento della seconda (o unica) rata, si rende dovuta una maggiorazione nel caso in cui il contribuente abbia sottoscritto un concordato che prevede un reddito o un valore della produzione netta 2026 superiore al corrispondente valore storico rilevante ai fini del CPB dell’anno 2025. La base di confronto è il reddito o il valore della produzione netta IRAP del 2025 depurato delle variabili non concordabili di cui agli artt. 15, 16 e 17 del D.Lgs. 13/2024.
Ai fini delle imposte sui redditi, la maggiorazione è fissata nella misura del 10% della differenza positiva tra il reddito concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato.
Ai fini IRAP, la maggiorazione è pari al 3% della differenza positiva calcolata con i medesimi criteri.
Metodo previsionale
L’acconto è calcolato sulla base dell’imposta relativa al periodo in corso (2026). Il dettato normativo impone che la seconda rata di acconto sia calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto, tenuto conto dei valori concordati per l’annualità 2026, e l’importo già versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.
2. Contribuente in concordato nel biennio 2025-2026
I contribuenti vincolati al concordato per il biennio 2025-2026 e che, pertanto, procedono alla determinazione degli acconti per il secondo anno di vigenza del patto devono guardare a quanto previsto dal comma 1 dell’art. 20 del D.Lgs. 13/2024, il quale stabilisce che l’acconto è determinato secondo le regole ordinarie, tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.
OSSERVA – È importante ricordare che, a differenza di quanto accade in sede di adesione, non è dovuto il versamento di alcuna maggiorazione percentuale.
In sintesi, nella fattispecie qui in esame e con applicazione del metodo storico, l’acconto viene quantificato sulla base delle imposte emergenti dal quadro riepilogativo del modello dichiarativo 2026, assumendo come riferimento il reddito dichiarato in base al concordato per il 2025.
Come ulteriormente chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la FAQ del 28 maggio 2025, la base di calcolo per l’acconto storico è costituita dall’imposta dovuta per l’anno precedente, senza considerare la parte di reddito CPB 2025 che è stata eventualmente assoggettata all’imposta sostitutiva (la cosiddetta Flat Tax ex art. 20-bis).
Diversamente, qualora il contribuente adotti il metodo previsionale, si dovrà tenere conto direttamente dei valori concordati per l’annualità 2026.
3. Contribuente in concordato 2024-2025 che non rinnova per il 2026
Nell’ipotesi che vede il contribuente essere giunto al termine del primo biennio di adesione, 2024-2025, senza intenzione di rinnovare l’adesione all’istituto per il successivo biennio, occorre tenere conto di quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la FAQ n. 1 dell’8 giugno 2026.
Nel caso specifico sussistevano dubbi in merito a quale base di calcolo tenere in considerazione, ovvero il reddito concordato per il 2025 oppure il reddito effettivo. Sul punto è stato chiarito che, considerando il fatto che l’articolo 20 del D.Lgs. 13/2024 prevede che l’acconto relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato sia determinato tenendo conto dei redditi concordati, anche in caso di fuoriuscita dall’istituto per il 2026, nella determinazione degli acconti con il metodo storico, nessun rilievo assume il reddito effettivamente conseguito nei periodi d’imposta oggetto di concordato.
OSSERVA – Il contribuente utilizzerà quindi i valori di reddito e VPB IRAP 2025 dichiarati sulla base del concordato quali basi di calcolo per gli acconti dovuti per il 2026.
4. Contribuente in concordato 2024-2025 che rinnova per il 2026-2027
Un altro aspetto che ha richiesto chiarimenti è quello del contribuente che ha concluso il primo biennio concordatario e che, a differenza del caso precedente, desidera aderire all’istituto anche per il successivo biennio 2026-2027. In questo caso, infatti, il dubbio era se considerare il nuovo periodo come “nuova adesione”, e quindi maggiorazione percentuale in caso di valori concordati per il 2026 superiori a quelli del 2025, oppure se il concordato dovesse essere interpretato come “in continuità”.
Anche su questo punto è intervenuta l’Agenzia delle Entrate, con la FAQ n. 2 del 3 giugno 2026, con la quale è stato chiarito che i soggetti che, terminato il primo biennio (2024-2025), scelgono di rinnovare il patto con il Fisco accettando la proposta per il biennio 2026-2027, non sono assimilati ai soggetti che aderiscono per la prima volta in assoluto. Quanto sopra alla luce del dettato del comma 2 dell’art. 20 del D.Lgs. 13/2024, che si riferisce (per l’applicazione della maggiorazione) testualmente al “primo periodo d’imposta di adesione”, inteso come primo anno assoluto di applicazione del CPB.
OSSERVA – Di conseguenza, le maggiorazioni del 10% e del 3% non sono dovute da parte dei contribuenti che, avendo aderito al CPB per il biennio 2024-2025, rinnovano l’adesione in continuità per il biennio immediatamente successivo 2026-2027.
Tale principio resta valido anche per il futuro, a condizione che il regime di concordato non si interrompa mai. Laddove il contribuente dovesse “saltare” una o più annualità, per poi aderire nuovamente, allora scatteranno nuovamente le maggiorazioni, essendo in questo caso la fattispecie assimilata ad una nuova “prima adesione”.
5. L’impatto delle plusvalenze sugli acconti 2026 con metodo storico
Un aspetto particolare che merita attenzione è quello dell’impatto delle plusvalenze realizzate nel 2025 sulla base di calcolo degli acconti 2026, qualora si scelga l’applicazione del metodo storico.
L’art. 1, comma 43, della Legge di Bilancio 2026 (Legge 199/2025) ha stabilito che per il calcolo dell’acconto 2026 si deve assumere quale imposta del periodo precedente quella determinata facendo concorrere le plusvalenze realizzate nel 2025 per il loro intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate. Quanto sopra, indipendentemente da fatto che le stesse siano state rateizzate per il 2025.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la FAQ n. 1 del 3 giugno 2026, precisando che tale disposizione di legge si applica anche ai contribuenti che hanno aderito al CPB. Poiché in base alle disposizioni dell’art. 16 del D.Lgs. 13/2024 i valori relativi alle plusvalenze costituiscono variabili non concordabili e non sono compresi nel reddito oggetto di concordato, la nuova formulazione dell’art. 86, comma 4, del TUIR impone che l’intera plusvalenza debba sommarsi al reddito concordato 2025 per formare la corretta base di calcolo dell’acconto.
6. Quadro riepilogativo degli adempimenti
Al fine di agevolare la corretta individuazione del corretto comportamento da adottare, si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle casistiche esaminate:
| Situazione del Contribuente ISA |
Calcolo acconto 2026 con metodo storico |
Maggiorazione (10% redditi, 3% IRAP) |
Riferimento |
|---|---|---|---|
|
Prima adesione per biennio 2026-2027 |
Acconto calcolato con regole ordinarie per la prima rata. Maggiorazione su seconda rata. | Sì, sulla differenza positiva tra reddito/VPN IRAP concordato 2026 e valore storico 2025. |
Art. 20, c. 2, D.Lgs. 13/2024 |
| In CPB per il biennio 2025-2026 |
Base calcolo su reddito CPB 2025 (esclusa quota a Flat Tax ex art. 20-bis). |
No |
Art. 20, c. 1, D.Lgs. 13/2024; Faq 28 maggio 2025 |
|
In CPB 2024-2025 che non rinnova per il 2026 |
Base calcolo su reddito CPB 2025 (nessun ricalcolo sul reddito effettivo). | No |
Faq n. 1 dell’8 giugno 2026 |
| In CPB 2024-2025 che rinnova in continuità per 2026-2027 |
Base calcolo determinata secondo regole ordinarie su reddito CPB. |
No (applicabile solo al primo anno assoluto di CPB). |
Faq n. 2 del 3 giugno 2026 |
