Iperammortamento: beneficiari, requisiti e beni agevolabili

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È stato firmato in data 4 maggio 2026 il decreto attuativo che definisce le modalità di accesso al nuovo iperammortamento introdotto dall’art. 1, commi da 427 a 436, della legge di Bilancio 2026.

Il quadro delineato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, si presenta complesso ed articolato, e scandito da un numero di comunicazioni telematiche al GSE senza precedenti. Al fine di fornire un quadro completo occorre coordinare la norma principale con le successive modifiche intervenute, unitamente alle disposizioni operative sancite dal decreto attuativo. Data l’ampiezza degli argomenti da trattare, la disamina sarà suddivisa in due contributi.

In questa prima parte analizzeremo l’inquadramento normativo generale, i soggetti beneficiari, i requisiti di accesso e la corretta individuazione dei beni agevolabili, con un focus specifico sui vincoli tecnici per le energie rinnovabili. Nella seconda parte, che seguirà a breve, entreremo invece nel vivo degli adempimenti, affrontando l’iter procedurale: dalla comunicazione preventiva alla conclusione dell’investimento, fino al monitoraggio della spesa e alle cause di decadenza.

Indice

1. Inquadramento normativo, beneficiari e beni agevolabili
2. I vincoli sui beni per l’autoproduzione di energia
3. Requisiti specifici Moduli Fotovoltaici

1. Inquadramento normativo, beneficiari e beni agevolabili

In premessa occorre ricordare che l’art. 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), ha istituito una maggiorazione del costo di acquisizione per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

ATTENZIONE – Tali investimenti devono essere obbligatoriamente destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

I beni agevolabili (comma 429, legge n. 199/2025) sono:

  • i beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V della legge n. 199/2025, purché interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  • i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, aventi specifiche caratteristiche tecniche definite negli allegati al decreto qui in esame.

OSSERVA – Secondo la formulazione originaria della norma, tra le condizioni di accesso al beneficio vi era il vincolo di provenienza europea (beni prodotti in UE o nello Spazio Economico Europeo). Tale disposizione è stata successivamente modificata ad opera dell’art. 7 del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, che ha soppresso questo vincolo di produzione geografica in via generale sia per gli investimenti di cui all’allegato IV e V, sia per gli investimenti in ambito di autoproduzione da fonti rinnovabili.

ATTENZIONE – Tuttavia, il vincolo è confermato esclusivamente per una specifica casistica: gli impianti con moduli fotovoltaici che sono agevolabili a condizione che rispondano ai requisiti di cui all’art. 12, comma 1, lettere b) e c), del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181.

Art. 12 D.L. 9/12/2023, n. 181 – Registro delle tecnologie per il fotovoltaico
1. Al fine di predisporre una più completa mappatura dei prodotti europei di qualità in favore di imprese e utenti finali, L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) procede alla formazione e alla tenuta di un registro in cui sono iscritti, in tre distinte sezioni, su istanza del produttore o del distributore interessato, i prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di carattere territoriale e qualitativo:
a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento;
b) moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti negli Stati membri dell’Unione europea, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
c) moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.

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L’agevolazione spetta ai titolari di reddito d’impresa e si applica secondo i seguenti scaglioni (art. 4, comma 2, D.M. 4 maggio 2026):

  • 180% per la quota degli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% per la quota degli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 50% per la quota degli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.M. 4 maggio 2026, la maggiorazione rileva esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi (è irrilevante IRAP) e decorrere dal periodo d’imposta nel quale l’impresa trasmette al GSE la richiesta comunicazione di completamento (della quale si dirà meglio nel seguito), e ottenuto esito positivo alla stessa, a condizione che l’investimento sia entrato in funzione nel medesimo periodo di imposta.

Requisiti di accesso

Ai sensi del comma 428 della legge n. 199/2025, il beneficio non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, altresì, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

OSSERVA – Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

2. I vincoli sui beni per l’autoproduzione di energia

L’agevolazione include gli investimenti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo (comma 429, lett. b), legge n. 199/2025).

L’art. 8, comma 1, del D.M. 4 maggio 2026 elenca le spese agevolabili:

  • i gruppi di generazione dell’energia elettrica;
  • i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;
  • gli impianti per la produzione di energia termica, inclusi i relativi sistemi di accumulo.

Ai sensi della lettera c) dello stesso comma, l’energia deve essere utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della deliberazione ARERA ARG/elt 104/11;

  • i servizi ausiliari di impianto;
  • gli impianti per lo stoccaggio dell’energia asserviti agli impianti di cui alla lettera a) (ossia ai gruppi di generazione dell’energia elettrica).

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3. Requisiti specifici Moduli Fotovoltaici

Il comma 429 della legge n. 199/2025 specifica che, con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia solare, sono agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12, comma 1, lettere b) e c), del D.L. n. 181/2023 (già sopra riportato).

Sono previsti anche precisi vincoli territoriali. Gli impianti devono trovarsi:

  • sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva,
  • ovvero localizzati su particelle differenti a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva,
  • ovvero, nei casi di cui all’art. 30, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, localizzati nella medesima zona di mercato su cui insiste la struttura produttiva (art. 8, comma 1, D.M. 4 maggio 2026).

Quanto ai limiti dimensionali previsti dalla norma, il dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili deve prevedere una producibilità massima attesa non eccedente il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, determinato come somma dei consumi medi annui registrati nell’esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della comunicazione preventiva, di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti associati all’uso diretto di energia termica o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica ad uso della struttura produttiva, calcolati tramite le formule e i fattori di conversione di cui all’allegato 1 (art. 8, comma 2, D.M. 4 maggio 2026). Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili è, invece, determinato con riferimento esclusivo al fabbisogno del calore di processo.

Oltre al limite dimensionale, l’art. 8, comma 3, del D.M. 4 maggio 2026 introduce precisi limiti di costo massimo ammissibile per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e i relativi sistemi di accumulo, calcolati secondo i parametri previsti all’Allegato 1 al decreto.

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