Locazioni brevi e IVA quando scatta l’attività d’impresa

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La legge di Bilancio 2026 ha introdotto una presunzione rilevante ai fini fiscali: il possesso e la gestione di tre o più immobili destinati a locazioni brevi comporta, salvo prova contraria, l’esercizio di un’attività in forma imprenditoriale. Ciò determina l’assunzione dello status di soggetto passivo IVA, con conseguenti obblighi dichiarativi, contabili e di certificazione dei corrispettivi.

Indice

1. La presunzione di attività d’impresa nelle locazioni brevi
2. Qualificazione della prestazione: locazione o servizio ricettivo
3. Qualificazione IVA delle locazioni brevi
4. Regime IVA applicabile
5. Obblighi di fatturazione e certificazione dei corrispettivi
6. Effetti sulla detrazione dell’IVA

1. La presunzione di attività d’impresa nelle locazioni brevi

In prima battuta preme ricordare che a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2026, (art. 1, comma 17, legge n. 199/2025) la gestione di tre o più unità immobiliari destinate a locazioni brevi determina una presunzione legale di esercizio di attività in forma imprenditoriale.

In tale ipotesi, il soggetto – anche se persona fisica – assume la qualifica di soggetto passivo IVA ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972, con conseguente applicazione della disciplina IVA ordinaria (fermo restando il caso in cui il contribuente rientri nel regime forfetario, di cui alla legge n. 190/2014, che prevede la non applicazione dell’IVA).

ATTENZIONE: La locazione breve resta definita, in linea generale, come un contratto di locazione ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, finalizzato a soddisfare esigenze turistiche e spesso accompagnato da servizi accessori (pulizia, fornitura biancheria, accoglienza).

2. Qualificazione della prestazione: locazione o servizio ricettivo

Il nodo centrale ai fini IVA riguarda la corretta qualificazione dell’operazione.

Occorre distinguere tra:

  • mera locazione immobiliare, generalmente esente da IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR n. 633/1972;
  • prestazione di servizi assimilabile all’attività alberghiera, soggetta ad IVA.

La distinzione si fonda sulla presenza o meno di servizi accessori rilevanti.

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3. Qualificazione IVA delle locazioni brevi

Tipologia di prestazione

Caratteristiche Trattamento IVA

Riferimenti normativi

Locazione “pura” immobile abitativo

Messa a disposizione immobile senza servizi

Esente IVA

Art. 10, D.P.R. 633/1972

Locazione con servizi minimi (pulizia, biancheria) Servizi accessori essenziali

Interpretazione controversa ancorché in linea generale con IVA al 10%

Prassi e dottrina

Attività ricettiva (tipo alberghiero) Servizi organizzati e continuativi

IVA 10%

Tabella A, Parte III, n. 120, D.P.R. 633/1972

 

ATTENZIONE: Sul punto, la prassi e la dottrina (tra cui un documento AIDC Lab 2026) tendono a valorizzare la presenza di servizi accessori per qualificare l’attività come ricettiva. Tale impostazione appare coerente con la giurisprudenza unionale, in particolare con la sentenza della Corte di Giustizia UE causa C-733/22, che richiama il principio di neutralità IVA: prestazioni simili non possono essere trattate diversamente sotto il profilo impositivo.

4. Regime IVA applicabile

Quando la prestazione è qualificata come servizio ricettivo, trova applicazione l’aliquota ridotta del 10%, ai sensi del n. 120) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, relativa alle prestazioni rese nel settore alberghiero.

Va evidenziato che, a seguito dell’abrogazione della legge n. 217/1983, il riferimento normativo deve oggi essere coordinato con:

  • le normative regionali;
  • il D.P.C.M. 13 settembre 2002 (criteri uniformi);
  • il D.Lgs. n. 79/2011 (Codice del turismo).

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5. Obblighi di fatturazione e certificazione dei corrispettivi

Il regime IVA applicato incide direttamente sugli adempimenti documentali.

Regime IVA

Fattura Corrispettivi telematici

Normativa

Locazioni esenti Solo su richiesta cliente

Non obbligatori

Art. 22, D.P.R. 633/1972

Prestazioni ricettive imponibili IVA Non obbligatoria salvo richiesta del cliente

Obbligatori

Art. 2, D.Lgs. 127/2015

 

ATTENZIONE: In particolare:

  • per le operazioni imponibili è obbligatoria la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015;
  • l’adempimento può essere assolto tramite registratore telematico o procedura web “Documento commerciale online”;
  • in presenza di pagamenti elettronici, si applica l’obbligo di collegamento tra POS e registratore telematico (art. 2, comma 3, D.Lgs. 127/2015).

6. Effetti sulla detrazione dell’IVA

La qualificazione dell’attività ha impatti rilevanti anche sul diritto alla detrazione IVA.

Tipologia operazione

Detrazione IVA acquisti

Riferimenti normativi

Operazioni esenti

Non detraibile

Art. 19, co. 2, D.P.R. 633/1972

Operazioni imponibili (attività ricettiva)

Detraibile

Art. 19, D.P.R. 633/1972

 

Tuttavia, come chiarito dalla Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 18/2012, l’IVA relativa a immobili abitativi può essere detratta se gli stessi sono utilizzati nell’ambito di un’attività ricettiva.

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