Accertamenti fiscali: termini di decadenza e proroghe applicabili
Il potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria è soggetto a specifici termini di decadenza, decorso i quali l’atto impositivo non può più essere validamente notificato.
Per le imposte sui redditi la disciplina è contenuta nell’art. 43 del D.P.R. 600/1973, mentre per l’IVA trova applicazione l’art. 57 del D.P.R. 633/1972. In materia di IRAP, l’art. 25 del D.Lgs. 446/1997 rinvia alle stesse regole previste per le imposte dirette.
Indice
1. Termini per la notifica degli avvisi di accertamento
2. Il raddoppio dei termini per reati tributari
3. Le proroghe straordinarie legate all’emergenza Covid
4. I termini di accertamento per le annualità più recenti
5. Proroghe e riduzioni dei termini di accertamento
1. Termini per la notifica degli avvisi di accertamento
A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 208/2015 (Legge di Bilancio 2016), il termine ordinario per la notifica degli avvisi di accertamento è stato ampliato.
Termini ordinari attualmente vigenti
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Tipologia di dichiarazione |
Termine di accertamento |
|---|---|
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Dichiarazione presentata |
31 dicembre del quinto anno successivo |
| Dichiarazione omessa |
31 dicembre del settimo anno successivo |
OSSERVA: Per le annualità fino al periodo d’imposta 2015 continuano invece ad applicarsi i termini previgenti.
Termini previgenti (fino al periodo d’imposta 2015)
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Tipologia di dichiarazione |
Termine di accertamento |
|---|---|
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Dichiarazione presentata |
31 dicembre del quarto anno successivo |
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Dichiarazione omessa |
31 dicembre del quinto anno successivo |
OSSERVA: Questa disciplina è stata applicata anche ai fini IVA ai sensi dell’art. 57 del D.P.R. 633/1972.
2. Il raddoppio dei termini per reati tributari
Fino alla riforma introdotta dalla Legge n. 208/2015, era previsto il cosiddetto raddoppio dei termini di accertamento nel caso di violazioni penalmente rilevanti ai sensi del D.Lgs. 74/2000.
Il meccanismo era disciplinato dagli artt. 43 del D.P.R. 600/1973 e 57 del D.P.R. 633/1972 nella formulazione precedente alla riforma.
Tale regime:
- è stato abolito per il futuro dalla legge di Stabilità 2016;
- continua tuttavia ad applicarsi alle annualità fino al 2015.
3. Le proroghe straordinarie legate all’emergenza Covid
Durante il periodo emergenziale il legislatore ha introdotto alcune misure straordinarie che hanno inciso sui termini di accertamento.
Proroga prevista dal D.L. 34/2020
L’art. 157 del D.L. 34/2020 ha stabilito che gli atti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 potevano essere notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, purché emessi entro il 31 dicembre 2020.
La Corte di Cassazione ha precisato che tale proroga:
- non può cumularsi con altre sospensioni previste dalla normativa emergenziale.
Tra le pronunce più rilevanti si segnala:
- Cass. 30 giugno 2025, n. 17668
La sospensione degli 85 giorni prevista dal D.L. 18/2020
L’art. 67 del D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia) ha previsto la sospensione dei termini dal 8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, pari a 85 giorni.
Secondo la giurisprudenza di legittimità tale sospensione ha applicazione generale.
Tra le principali decisioni:
- Cass. 23 gennaio 2025, n. 1630
- Cass. 15 gennaio 2025, n. 960.
OSSERVA: La proroga degli 85 giorni non trova più applicazione per le annualità in scadenza dal 31 dicembre 2025, come previsto dall’art. 22 del D.Lgs. 81/2025.
4. I termini di accertamento per le annualità più recenti
Applicando la disciplina vigente, i termini di accertamento per i periodi d’imposta più recenti risultano i seguenti.
Dichiarazioni presentate
| Periodo d’imposta | Termine di accertamento |
|---|---|
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2019 |
31 dicembre 2025 |
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2020 |
31 dicembre 2026 |
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2021 |
31 dicembre 2027 |
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2022 |
31 dicembre 2028 |
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2023 |
31 dicembre 2029 |
Dichiarazioni omesse
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Periodo d’imposta |
Termine di accertamento |
|---|---|
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2019 |
31 dicembre 2027 |
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2020 |
31 dicembre 2028 |
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2021 |
31 dicembre 2029 |
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2022 |
31 dicembre 2030 |
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2023 |
31 dicembre 2031 |
5. Proroghe e riduzioni dei termini di accertamento
Nel sistema tributario italiano esistono numerose disposizioni che possono modificare la durata ordinaria dei termini.
Principali cause di proroga o riduzione
| Fattispecie | Effetto sui termini | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Violazioni penali tributarie (fino al 2015) | Raddoppio dei termini | Artt. 43 D.P.R. 600/1973 e 57 D.P.R. 633/1972 |
| Attività estere non dichiarate | Raddoppio dei termini | Art. 12 D.L. 78/2009 |
| Concordato preventivo biennale | Proroga dei termini | Art. 2-quater D.L. 113/2024 |
| Concordato preventivo e ravvedimento speciale | Ulteriore proroga | Art. 12-ter D.L. 84/2025 |
| Tracciabilità dei pagamenti | Riduzione di 2 anni | Art. 1 D.Lgs. 127/2015 |
| Regime premiale ISA | Riduzione di un anno | Art. 9-bis D.L. 50/2017 |
| Studi di settore (fino al 2018) | Riduzione di un anno | Art. 10 D.L. 201/2011 |
