Accertamenti fiscali: termini di decadenza e proroghe applicabili

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Il potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria è soggetto a specifici termini di decadenza, decorso i quali l’atto impositivo non può più essere validamente notificato.

Per le imposte sui redditi la disciplina è contenuta nell’art. 43 del D.P.R. 600/1973, mentre per l’IVA trova applicazione l’art. 57 del D.P.R. 633/1972. In materia di IRAP, l’art. 25 del D.Lgs. 446/1997 rinvia alle stesse regole previste per le imposte dirette.

Indice

1. Termini per la notifica degli avvisi di accertamento
2. Il raddoppio dei termini per reati tributari
3. Le proroghe straordinarie legate all’emergenza Covid
4. I termini di accertamento per le annualità più recenti
5. Proroghe e riduzioni dei termini di accertamento

1. Termini per la notifica degli avvisi di accertamento

A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 208/2015 (Legge di Bilancio 2016), il termine ordinario per la notifica degli avvisi di accertamento è stato ampliato.

Termini ordinari attualmente vigenti

Tipologia di dichiarazione

Termine di accertamento

Dichiarazione presentata

31 dicembre del quinto anno successivo

Dichiarazione omessa

31 dicembre del settimo anno successivo

 

OSSERVA: Per le annualità fino al periodo d’imposta 2015 continuano invece ad applicarsi i termini previgenti.

Termini previgenti (fino al periodo d’imposta 2015)

Tipologia di dichiarazione

Termine di accertamento

Dichiarazione presentata

31 dicembre del quarto anno successivo

Dichiarazione omessa

31 dicembre del quinto anno successivo

 

OSSERVA: Questa disciplina è stata applicata anche ai fini IVA ai sensi dell’art. 57 del D.P.R. 633/1972.

 

2. Il raddoppio dei termini per reati tributari

Fino alla riforma introdotta dalla Legge n. 208/2015, era previsto il cosiddetto raddoppio dei termini di accertamento nel caso di violazioni penalmente rilevanti ai sensi del D.Lgs. 74/2000.

Il meccanismo era disciplinato dagli artt. 43 del D.P.R. 600/1973 e 57 del D.P.R. 633/1972 nella formulazione precedente alla riforma.

Tale regime:

  • è stato abolito per il futuro dalla legge di Stabilità 2016;
  • continua tuttavia ad applicarsi alle annualità fino al 2015.

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3. Le proroghe straordinarie legate all’emergenza Covid

Durante il periodo emergenziale il legislatore ha introdotto alcune misure straordinarie che hanno inciso sui termini di accertamento.

Proroga prevista dal D.L. 34/2020

L’art. 157 del D.L. 34/2020 ha stabilito che gli atti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 potevano essere notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, purché emessi entro il 31 dicembre 2020.

La Corte di Cassazione ha precisato che tale proroga:

  • non può cumularsi con altre sospensioni previste dalla normativa emergenziale.

Tra le pronunce più rilevanti si segnala:

  • Cass. 30 giugno 2025, n. 17668

La sospensione degli 85 giorni prevista dal D.L. 18/2020

L’art. 67 del D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia) ha previsto la sospensione dei termini dal 8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, pari a 85 giorni.

Secondo la giurisprudenza di legittimità tale sospensione ha applicazione generale.

Tra le principali decisioni:

  • Cass. 23 gennaio 2025, n. 1630
  • Cass. 15 gennaio 2025, n. 960.

OSSERVA: La proroga degli 85 giorni non trova più applicazione per le annualità in scadenza dal 31 dicembre 2025, come previsto dall’art. 22 del D.Lgs. 81/2025.

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4. I termini di accertamento per le annualità più recenti

Applicando la disciplina vigente, i termini di accertamento per i periodi d’imposta più recenti risultano i seguenti.

Dichiarazioni presentate

Periodo d’imposta Termine di accertamento

2019

31 dicembre 2025

2020

31 dicembre 2026

2021

31 dicembre 2027

2022

31 dicembre 2028

2023

31 dicembre 2029

 

Dichiarazioni omesse

Periodo d’imposta

Termine di accertamento

2019

31 dicembre 2027

2020

31 dicembre 2028

2021

31 dicembre 2029

2022

31 dicembre 2030

2023

31 dicembre 2031

 

5. Proroghe e riduzioni dei termini di accertamento

Nel sistema tributario italiano esistono numerose disposizioni che possono modificare la durata ordinaria dei termini.

Principali cause di proroga o riduzione

Fattispecie Effetto sui termini Riferimento normativo
Violazioni penali tributarie (fino al 2015) Raddoppio dei termini Artt. 43 D.P.R. 600/1973 e 57 D.P.R. 633/1972
Attività estere non dichiarate Raddoppio dei termini Art. 12 D.L. 78/2009
Concordato preventivo biennale Proroga dei termini Art. 2-quater D.L. 113/2024
Concordato preventivo e ravvedimento speciale Ulteriore proroga Art. 12-ter D.L. 84/2025
Tracciabilità dei pagamenti Riduzione di 2 anni Art. 1 D.Lgs. 127/2015
Regime premiale ISA Riduzione di un anno Art. 9-bis D.L. 50/2017
Studi di settore (fino al 2018) Riduzione di un anno Art. 10 D.L. 201/2011

 

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