Il nuovo contraddittorio tributario in vigore dal 30 aprile 2024

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Il D.Lgs. n. 219/2023 ha introdotto importanti modifiche allo Statuto del Contribuente (Legge n. 212/2000), in particolare riguardo al contraddittorio preventivo, ora disciplinato nell’art. 6-bis dello Statuto.

Questo nuovo articolo eleva il contraddittorio preventivo a principio generale per tutelare i diritti di partecipazione amministrativa del contribuente nell’ambito del rapporto tributario.

Indice

1. Ambito di applicazione del contraddittorio preventivo
2. Modalità procedurali
3. Termini di decadenza

1. Ambito di applicazione del contraddittorio preventivo

Secondo il nuovo testo dell’art. 6-bis dello Statuto del Contribuente, tutti i provvedimenti che influenzano negativamente la sfera giuridica del destinatario in materia di:

  • tributi,
  • dazi,
  • sovrimposte,
  • addizionali, e
  • provvedimenti sanzionatori

devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.

Tuttavia, il diritto al contraddittorio non si applica:

  • agli atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati,
  • agli atti di pronta liquidazione,
  • agli atti di controllo formale delle dichiarazioni,

a meno che l’Amministrazione finanziaria non fornisca una adeguata motivazione in ordine a un ritenuto fondato motivo per la riscossione.

2. Modalità procedurali

Le modalità con cui il contraddittorio deve essere condotto prevedono l’invio da parte dell’Amministrazione finanziaria di uno schema dell’atto impositivo al contribuente, che avrà 60 giorni per presentare le proprie controdeduzioni o per accedere agli atti del fascicolo.

Attenzione – Nonostante la nuova procedura sia già in uso da parte degli uffici finanziari, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (si veda: Atto di indirizzo del 29 febbraio 2024) ha chiarito che l’art. 6-bis troverà applicazione solo a partire dal 30 aprile 2024. Di conseguenza, quanto già avviato dagli Uffici delle Entrate prima di questa data dovrà essere rettificato in conformità con tale disposizione.

3. Termini di decadenza

Per quanto riguarda il differimento di 85 giorni dei termini di decadenza, l’Agenzia delle Entrate ha raccomandato agli uffici di evitare, quando possibile, l’utilizzo di questo differimento e di programmare le attività di controllo in modo da concludere i procedimenti entro gli ordinari termini di decadenza.

In conclusione, le nuove disposizioni sul contraddittorio preventivo rappresentano un importante passo avanti nella tutela dei diritti dei contribuenti, ma è essenziale garantire una corretta applicazione da parte dell’Amministrazione finanziaria per evitare incertezze e possibili controversie.

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