Nuova ritenuta d’acconto tra imprese: la gestione sarà digitale?

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La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto una novità epocale per le imprese, prevedendo, a partire dal 2028, una ritenuta d’acconto applicabile ai corrispettivi dovuti per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, avente la finalità di contrastare l’evasione fiscale. La misura impone un nuovo sistema di prelievo alla fonte, basato sul pagamento delle fatture elettroniche, e solleva importanti interrogativi in termini di impatto sugli adempimenti.

Di seguito la disamina della novità e un’ipotesi di quella che potrebbe essere una modalità di gestione sostenibile, attuabile rispolverando una misura da tempo introdotta e mai attuata: la stanza di compensazione dei crediti.

Indice

1. Inquadramento normativo e decorrenza
2. Una norma di difficile applicazione
3. La nuova ritenuta sarà gestita con la stanza di compensazione?
4. I possibili scenari futuri

1. Inquadramento normativo e decorrenza

La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), all’articolo 1, commi da 112 a 115, interviene in modifica all’articolo 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che assume la nuova rubrica “Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi d’impresa e su altri redditi”.

Novità – La norma introduce l’obbligo di operare una ritenuta a titolo di acconto delle imposte sui redditi sui corrispettivi per cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese da soggetti residenti o stabili organizzazioni in Italia.

L’applicazione della nuova ritenuta d’acconto avverrà secondo le seguenti scadenze e percentuali:

  • 0,5 per cento per i pagamenti effettuati nell’anno 2028;
  • 1 per cento, percentuale a regime, per i pagamenti corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2029.

La base imponibile è costituita dal corrispettivo pattuito al netto dell’IVA.

Cause di esclusione

Sono previste specifiche cause di esclusione per i contribuenti che dimostrano un elevato livello di affidabilità fiscale: la ritenuta non si applicherà ai soggetti che hanno aderito alla proposta di concordato preventivo biennale o che si trovano in regime di adempimento collaborativo.

La disposizione normativa precisa che saranno altresì esclusi dal nuovo meccanismo i pagamenti già soggetti alla ritenuta dell’11 per cento operata dagli istituti di credito per i bonifici relativi ai bonus edilizi.

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2. Una norma di difficile applicazione

L’applicazione della ritenuta d’acconto nel contesto B2B evidenzia evidenti complessità gestionali; basti pensare a quante difficoltà le imprese incontrano nell’ordinaria gestione delle ritenute d’acconto da effettuare all’atto del pagamento di compensi a professionisti o provvigioni, ed immaginare di moltiplicare il tutto per ulteriori migliaia e migliaia di transazioni.

Inoltre, per quanto l’intento di “premiare” i sottoscrittori di CPB sia comprensibile, ciò si traduce in un’ulteriore complicazione per il sostituto di imposta, costretto di volta in volta a verificare se l’impresa cui sta versando il corrispettivo per una cessione di beni o una prestazione di servizi ha aderito o meno all’istituto, e medesime considerazioni valgono per il caso dell’adempimento collaborativo.

Ulteriormente, vi sarebbe la necessità di individuare correttamente le controparti in regime forfettario cui, seppure la norma qui in esame non specifichi nulla, la nuova ritenuta d’acconto non sarebbe applicabile per la natura stessa del regime adottato.

Tutto ciò trasformerebbe l’atto ordinario del pagamento di una fattura tra imprese in una lunga e laboriosa operazione di reperimento delle informazioni necessarie a comprendere se la ritenuta debba essere operata o meno, informazione che peraltro potrebbe essere solo parzialmente supportata dall’esposizione della ritenuta stessa in fattura. Infatti, potrebbe ben accadere il caso in cui la fattura viene emessa in un momento in cui il contribuente non si trova in regime di concordato preventivo, salvo poi esprimere adesione allo stesso prima dell’incasso della fattura di cui sopra.

Gli aspetti da chiarire sono molteplici, ed il quadro potrà risultare più chiaro solo nel momento in cui, così come espressamente previsto dalla Legge di Bilancio, saranno emanate le modalità attuative della nuova ritenuta, demandate ad un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Tale provvedimento, si spera, andrà a chiarire i tanti punti ad oggi ancora oscuri (ad esempio, i contribuenti che percepiscono provvigioni, saranno soggetti sia alla ritenuta specifica che alla nuova ritenuta tra imprese?) e, soprattutto, andrà a chiarire se la gestione sarà quella che ora conosciamo, con tutte le complicazioni che ne discendono, dal versamento a cadenza mensile, alla CU, per finire con il modello 770.

Tuttavia, una soluzione alternativa a questo incomparabile aggravio di adempimenti potrebbe esserci, e potrebbe risiedere proprio in una iniziativa assunta con la Legge di Bilancio 2021, che non ha mai realmente visto la luce: la cd. “stanza di compensazione”.

Facciamo dunque mente locale su tale misura, nella speranza che l’introduzione della nuova ritenuta sia l’occasione per mettere veramente in pista la piattaforma informatica mai realizzata, consentendo tramite la stessa anche la soluzione di gran parte, se non tutte, le problematiche sovra evidenziate.

3. La nuova ritenuta sarà gestita con la stanza di compensazione?

In premessa occorre richiamare uno strumento interessante ed innovativo che è stato formalmente introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 – Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (art. 1, commi da 227 a 229), rimasto finora privo di attuazione pratica.

Tale norma prevedeva la creazione di una “stanza di compensazione” digitale all’interno della piattaforma Fatture e Corrispettivi, finalizzata ad alleviare i problemi di liquidità. In estrema sintesi, lo strumento avrebbe dovuto attingere ai dati delle fatture elettroniche per permettere compensazioni tra posizioni debitorie e creditorie aventi pieno effetto tra le parti, potendo gestire anche rapporti tra più parti (ad esempio, A creditore di B, B di C, C di A) senza effettivi passaggi di denaro.

È interessante ricordare che per la realizzazione della piattaforma era stata prevista un’autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro, subordinando l’operatività a decreti attuativi mai concretizzati.

Ebbene, immaginiamo che la piattaforma venga finalmente realizzata e venga altresì integrata con il circuito bancario: in questo caso le imprese potrebbero compensare le rispettive posizioni debitorie e creditorie, o semplicemente pagare le fatture, a partire da un database rappresentato da tutte le fatture elettroniche.

In questo quadro, che vede l’Agenzia delle Entrate stessa fornire i dati, sarebbero a disposizione in tempo reale anche altre informazioni fondamentali nell’ottica della nuova ritenuta, ovvero l’eventuale adesione al concordato preventivo biennale del contribuente o l’adozione del regime forfettario.

Ci si troverebbe quindi dinnanzi ad un database di fatture (con distinzione di imponibile e IVA, essenziale per la corretta applicazione della ritenuta), cui accedere per indicare quali si intende pagare e/o compensare, potendo così applicare automaticamente la ritenuta d’acconto.

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4. I possibili scenari futuri

È possibile spingersi ancora oltre: ipotizzando una piattaforma integrata, si potrebbe anche prevedere un versamento automatico della ritenuta operata, il tutto già “agganciato” al soggetto che tale ritenuta ha operato e all’altro soggetto che invece tale ritenuta ha subito.

In questo modo non vi sarebbe alcuna necessità né di indicare la ritenuta in sede di emissione della fattura, né di procedere a conteggi, versamenti, rilascio della CU ed indicazione nel 770.

Ipotizziamo di trovarci nel 2029:

  • Il Soggetto B emette fattura al Soggetto A per un imponibile di 10.000 euro più IVA al 22% (2.200 euro), per un totale di 12.200 euro.
  • Il Soggetto A effettua il pagamento tramite l’ipotetica piattaforma digitale integrata con i canali bancari e l’anagrafe tributaria.

In questo scenario ideale, l’ordine di pagamento verrebbe gestito direttamente dal sistema:

  1. La piattaforma rileva l’importo imponibile di 10.000 euro dalla fattura elettronica presente nel Sistema di Interscambio.
  2. Il sistema “splitta” automaticamente il pagamento: 12.100 euro vengono accreditati al fornitore (Soggetto B), mentre la ritenuta di 100 euro (l’1% sull’imponibile) viene stornata e incassata direttamente dall’Amministrazione finanziaria.

Che la si voglia chiamare stanza di compensazione, o piattaforma dei pagamenti o altro, l’auspicio è che l’Amministrazione finanziaria punti con decisione ad una soluzione di questo genere che consegnerebbe quasi “chiavi in mano” la gestione della nuova ritenuta alle imprese.

Diversamente, per quanto le esigenze di gettito siano comprensibili (e si tratta comunque solo di un anticipo di cassa, essendo la ritenuta a titolo di acconto), risulterebbe incomprensibile scaricare addosso ai contribuenti una gestione “ordinaria” delle ritenute tra imprese, che comporterebbe un aggravio in termini amministrativi irricevibile.

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