Prestazione occasionale e IVA nelle gare di progettazione

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L’Agenzia delle Entrate torna su un tema delicato: quando un compenso percepito da un professionista può essere qualificato come prestazione occasionale, con conseguente esclusione dal campo IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/1972, e senza obbligo di fatturazione.

Il caso, esaminato nella Risposta a interpello n. 266 del 21 ottobre 2025, riguarda il pagamento di un premio riconosciuto ai partecipanti di un concorso di progettazione in due gradi, indetto ai sensi degli artt. 152 ss. del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 24 del D.L. 152/2021, con finanziamento PNRR.

Indice

1. Il caso sottoposto all’Amministrazione finanziaria
2. Il presupposto soggettivo IVA: abitualità e professionalità
3. La conclusione dell’Agenzia: compenso fuori campo IVA e nessuna fattura
4. Il ruolo dell’iscrizione all’albo: quando incide e quando no
5. Effetti fiscali ulteriori
6. Tabella di riepilogo: prestazione occasionale e IVA nelle gare di progettazione

1. Il caso sottoposto all’Amministrazione finanziaria

Il concorso prevedeva:

  • un primo grado con presentazione dell’idea progettuale;
  • un secondo grado cui accedevano i primi cinque progetti di ciascuna area;
  • l’erogazione di premi sia al vincitore sia ai classificati dal secondo al quinto posto.

L’interpello verteva in particolare sul premio da erogare a un soggetto iscritto all’Ordine degli architetti, residente all’estero, che non esercita abitualmente la professione e non possiede partita IVA.

Si chiedeva se:

  1. il compenso dovesse essere assoggettato a IVA e fatturazione;
  2. potesse essere qualificato come prestazione occasionale, con sola ritenuta alla fonte.

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2. Il presupposto soggettivo IVA: abitualità e professionalità

L’art. 5, comma 1, del D.P.R. 633/1972 stabilisce che l’esercizio di arti e professioni richiede:

  • abitualità, anche non esclusiva;
  • professionalità nell’esercizio dell’attività;
  • a prescindere dall’ammontare del corrispettivo.

La Risposta n. 266/2025 richiama la consolidata prassi dell’Agenzia (Risoluzione 41/E/2020) secondo cui:

  • l’attività è “abituale” quando si caratterizza per regolarità, sistematicità e ripetitività;
  • è invece occasionalmente esercitata quando l’atto economico è isolato e non inserito in un contesto organizzato.

Nel caso esaminato, l’Agenzia rileva che:

  • il partecipante non esercita abitualmente la professione;
  • non svolge attività autonoma nel Paese estero in cui risiede;
  • ha partecipato al concorso una tantum.

Pertanto, manca il presupposto soggettivo IVA.

3. La conclusione dell’Agenzia: compenso fuori campo IVA e nessuna fattura

Secondo la Risposta n. 266/2025, quindi:

  • la prestazione è mera attività occasionale, ricadente nell’art. 67, comma 1, lett. l), TUIR (redditi diversi);
  • l’operazione è fuori campo IVA per assenza del presupposto soggettivo;
  • il professionista non deve emettere fattura.

Per il soggetto non residente opera la ritenuta:

  • 30% a titolo d’imposta, ai sensi dell’art. 25, comma 2, D.P.R. 600/1973 (lavoro autonomo occasionale di non residenti).

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4. Il ruolo dell’iscrizione all’albo: quando incide e quando no

In più occasioni (Risoluzione n. 88/E/2015), l’Agenzia ha affermato che:

  • l’iscrizione all’Albo è indice di abitualità;
  • quindi, di regola, i compensi dei professionisti iscritti non possono mai essere occasionali.

Tuttavia, nel caso di specie la Risposta n. 266/2025 riconosce un’eccezione:

  • l’iscrizione all’albo era solo ai fini contributivi figurativi, non finalizzata allo svolgimento della professione;
  • la partecipazione al concorso non costituiva esercizio abituale dell’attività professionale.

Da ciò deriva la conclusione: prestazione occasionale anche per un professionista iscritto all’albo, ma che non esercita.

5. Effetti fiscali ulteriori

Redditi

Il premio costituisce reddito diverso (art. 67, lett. l), TUIR).

È quindi soggetto a:

  • ritenuta 30% se percepito da non residente;
  • ritenuta 20% se percettore residente in Italia.

Contributi previdenziali

La risposta precisa che il tema contributivo non rientra nella competenza dell’Agenzia.

IVA e territorialità

Non si analizza il presupposto territoriale (artt. 7-ter ss. D.P.R. 633/1972) poiché manca il presupposto soggettivo.

6. Tabella di riepilogo: prestazione occasionale e IVA nelle gare di progettazione

Profilo

Regola applicata

Riferimento normativo

Necessità di partita IVA

No, se attività non abituale

Art. 5 D.P.R. 633/1972

Necessità di fattura

No, se prestazione occasionale

Artt. 1 e 5 D.P.R. 633/1972

Qualificazione del reddito

Reddito diverso, non lavoro autonomo abituale

Art. 67, comma 1, lett. l), TUIR

Ritenuta da applicare a non residente

30% a titolo d’imposta

Art. 25, co. 2, D.P.R. 600/1973

Ritenuta da applicare a residente

20% a titolo d’acconto

Art. 25 D.P.R. 600/1973

Concorso di progettazione

Prestazione non abituale → fuori campo IVA

Risposta n. 266/2025

Iscrizione all’albo

Non sempre indice di abitualità (caso eccezionale)

Ris. 88/E/2015, Ris. 41/E/2020

 

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