Lavoro autonomo: le tante novità del quadro RE di Redditi

Il quadro RE del modello Redditi 2025 si presenta ricco di novità. Nuovi campi sono stati introdotti al fine di accogliere le innovazioni introdotte alla norma con la riforma dei redditi di lavoro autonomo, operata con il D.Lgs. 192/2024; al tempo stesso, seppure la descrizione di taluni righi resti invariata rispetto all’anno scorso, sono mutati i criteri di determinazione degli ammontari fiscalmente rilevanti.
Indice
1. Nuovi righi e nuove descrizioni
2. Le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta
3. Spese relative a beni ed elementi immateriali
4. Spese per lavoro dipendente e maxi-deduzione
5. Vecchie descrizioni, nuove regole
6. Criteri di imputazione temporale dei compensi
7. Plusvalenze da cessione di contratto di leasing
8. Ammortamenti al 50% nel primo anno
9. Spese relative agli immobili
10. Differenza compensi e spese e concordato preventivo biennale
1. Nuovi righi e nuove descrizioni
Il quadro RE del modello Redditi 2025 anno di imposta 2024 (approvato con Provvedimento AdE del 17 marzo 2025) prevede, rispetto allo scorso anno, nuovi righi. Ulteriori novità emergono dalla lettura di nuovi campi introdotti in righi preesistenti, come di seguito esaminato.
2. Le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta
Una prima novità si rileva al rigo RE3, che muta descrizione. Nel modello Redditi 2024, infatti, tale campo accoglieva gli “Altri proventi lordi”, mentre a partire dal modello Redditi 2025 occorre considerare gli effetti della riforma dei redditi di lavoro autonomo e l’introduzione del principio di onnicomprensività.
Secondo la nuova formulazione dell’art. 54 del TUIR, infatti, “il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale …”. Per tale ragione, ferma l’indicazione al rigo RE2 dei compensi tipici derivanti dall’attività professionale o artistica, al rigo RE3, con formulazione più ampia rispetto al passato, dovranno essere indicati tutte le altre somme e i valori a qualunque titolo percepiti.
3. Spese relative a beni ed elementi immateriali
Il nuovo rigo RE10A, Spese relative a beni ed elementi immateriali, è stato introdotto al fine di dare rappresentazione a due nuove fattispecie presenti nei criteri di determinazione dei redditi di lavoro autonomo, introdotte dalla riforma. Tale rigo accoglie:
- le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico deducibili in misura non superiore al 50 per cento del costo, in forza del nuovo art. 54-sexies, comma 1, del TUIR;
- le quote di ammortamento del costo degli altri diritti di natura pluriennale deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge, così come disposto dal nuovo art. 54-sexies, comma 2, del TUIR.
4. Spese per lavoro dipendente e maxi-deduzione
Il rigo RE11, spese per lavoro dipendente, si arricchisce di due colonne, destinate a dare separata evidenza della maxi-deduzione per redditi di lavoro dipendente (20% colonna 1, 30% colonna 2), di cui all’art. 4 del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216. Si tratta dell’extra deduzione del costo riferibile al personale dipendente neoassunto nel 2024 a tempo indeterminato, concessa in presenza di incremento occupazionale rispetto al 2023, incremento che deve essere verificato sia con riferimento agli assunti a tempo indeterminato, sia sotto il profilo dell’incremento complessivo degli occupati.
L’extra deduzione è concessa entro il minor valore tra il costo effettivo sostenuto per i neoassunti che rientrano nell’agevolazione e l’incremento del costo complessivo del lavoro rispetto all’anno precedente. In presenza di spettanza del beneficio, al rigo RE11 colonna 3 devono essere indicate le spese per lavoro dipendente già maggiorate di extra deduzione, mentre in colonna 1 occorre indicare il “di cui” afferente alla maggiorazione del 20% ed in colonna 2 il “di cui” della maggiorazione al 30% (concessa nel caso in cui ad essere oggetto di assunzione siano stati lavoratori rientranti tra quelli identificati quali meritori di particolare tutela).
5. Vecchie descrizioni, nuove regole
Le novità introdotte nel quadro RE non si limitano all’introduzione di nuovi campi o descrizioni. Infatti, in più parti, seppure la locuzione appaia invariata rispetto allo scorso anno, il “dietro le quinte” delle regole di determinazione dei valori fiscalmente rilevanti risulta innovato dalla riforma dei redditi di lavoro autonomo, come di seguito illustrato.
6. Criteri di imputazione temporale dei compensi
Il rigo RE2 deve essere compilato tenendo in considerazione l’intervenuta modifica del criterio di imputazione temporale dei compensi per i quali il cliente ha disposto il bonifico a favore del professionista o dell’artista a fine 2024, con accredito a favore di questi ultimi nel 2025.
Se il compenso è assoggettato a ritenuta, seppure l’accredito avvenga nel 2025, il professionista o l’artista dovrà imputarlo ai redditi 2024, ovvero al medesimo periodo di imposta per il quale il sostituto ha operato la ritenuta, includendo pertanto l’ammontare del compenso stesso nel rigo RE2 del modello Redditi 2025.
7. Plusvalenze da cessione di contratto di leasing
Con la riforma dei redditi di lavoro autonomo è stata sancita l’imponibilità delle plusvalenze conseguite in caso di cessione di contratto di leasing. Tali plusvalenze (nuovo art. 54-bis comma 3 TUIR) devono essere determinate assumendo il valore normale del bene, al netto del prezzo stabilito per il riscatto e dei canoni relativi alla residua durata, attualizzati alla data di cessione, ed indicate, unitamente alle plusvalenze derivanti dalle cessioni di beni strumentali, al rigo RE4.
Resta fermo il principio secondo il quale la plusvalenza è imponibile nella medesima proporzione in cui sono stati a monte dedotte le spese (ammortamenti, canoni di leasing).
8. Ammortamenti al 50% nel primo anno
Con la riforma dei redditi di lavoro autonomo è venuto meno uno degli aspetti che più tipicamente distingueva i criteri di determinazione dei redditi di impresa e di lavoro autonomo. Infatti, se per le imprese la riduzione al 50% delle quote di ammortamento nel periodo di messa in esercizio del bene strumentale è prevista da sempre, così non era per i lavoratori autonomi.
Il D.Lgs. 192/2024 è intervenuto in modifica, introducendo il nuovo art. 54-quinquies, comma 1, con il quale viene previsto che i coefficienti di ammortamento sono ridotti alla metà per il primo periodo d’imposta. Di tale indicazione occorre tenere conto per la corretta compilazione del rigo RE7.
9. Spese relative agli immobili
Per quanto riguarda il rigo RE10, si segnala il nuovo criterio di imputazione delle spese di manutenzione straordinaria sostenute sugli immobili strumentali. Tali spese, fino all’esercizio 2023, potevano essere dedotte entro il limite del 5% dell’ammontare complessivo dei beni strumentali, e l’eccedenza ripartita nei successivi cinque anni.
A partire dall’esercizio 2024, così come disposto dal nuovo articolo 54-quinquies TUIR, tali spese sono invece ripartite in quote costanti in sei anni, a partire da quello di sostenimento. La quota imputabile all’anno 2024 (così come le seguenti, per ciascun anno di imputazione) deve essere indicata al rigo RE10.
10. Differenza compensi e spese e concordato preventivo biennale
In presenza di avvenuta adesione al CPB per il biennio 2024-2025, il contribuente (salvo intervenuta causa di cessazione da dichiarare nel quadro CP) è tenuto a considerare quale reddito di lavoro autonomo rilevante il reddito concordato, eventualmente rettificato delle cd. “variabili non concordabili” di cui all’art. 15 del D.Lgs. 13/2024. Il tutto viene gestito nel nuovo quadro CP.
Il risultato finale, ovvero il reddito di lavoro autonomo concordato rettificato, fiscalmente rilevante, deve essere indicato nel rigo RE21 colonna 5. Tale campo, quindi, in caso di CPB non accoglie la differenza tra compensi e spese, bensì il valore del reddito di lavoro autonomo rilevante ai fini IRPEF (salvo scomputo di perdite degli esercizi precedenti), proprio alla luce del concordato preventivo. Il reddito effettivo, invece, rilevante ai fini delle agevolazioni, dovrà essere indicato nella sezione IV del quadro CP.