E-fattura: ultimi chiarimenti su soggetti obbligati ed esclusi

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Un riepilogo dei soggetti tenuti all’obbligo di fatturazione elettronica – distinguendo tra emissione, ricezione e conservazione – e di quelli esonerati, anche secondo gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (FAQ del 26 febbraio 2019).

Fatturazione elettronica: obblighi di emissione, ricezione e conservazione in base ai soggetti coinvolti nell’operazione

Obblighi Soggetto passivo IVA residente ovvero stabilito in Italia Soggetto passivo IVA nel regime forfettario ovvero nel regime dei minimi Soggetto passivo IVA produttore agricolo in regime di esonero
Obbligo emissione della fattura elettronica nei rapporti B2B (tra soggetti passivi IVA)
SI
NB: non vi è l’obbligo di emissione della fattura elettronica qualora il cessionario/committente soggetto passivo sia residente ovvero stabilito in un Paese diverso dall’Italia (UE ovvero extra-UE)
NO
NO
Obbligo emissione della fattura elettronica nei rapporti B2C (nei confronti di privati consumatori)
SI
NO
NO
Obbligo emissione della fattura elettronica nei rapporti B2PA (nei confronti della Pubblica Amministrazione)
SI
NB: vi è l’obbligo di apposizione della firma digitale
SI
NB: vi è l’obbligo di apposizione della firma digitale
SI
NB: vi è l’obbligo di apposizione della firma digitale
Obbligo di ricezione della fattura elettronica emessa da soggetti passivi IVA
SI
SI
SI
Obbligo di conservazione sostitutiva della fattura elettronica
SI
NO
NO

Per il periodo d’imposta 2019, non possono emettere fattura elettronica i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Inoltre, rimangono escluse dal nuovo obbligo anche le società sportive dilettantistiche che hanno incassato, nel periodo d’imposta precedente, proventi dall’attività commerciale per un importo non superiore ad Euro 65.000; se invece hanno superato il limite dei Euro 65.000, devono assicurare che la fattura venga emessa per loro conto dal cessionario/committente soggetto passivo IVA.

Fatturazione elettronica: ambito soggettivo e ultimi chiarimenti
Dopo la tabella riepilogativa entriamo maggiormente nei dettagli. A decorrere dal 1° gennaio 2019 è obbligatoria l’emissione della fattura elettronica:

  • tra soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia (operazioni B2B). L’art. 15 del D.L. n. 119/2018 (c.d. collegato alla Manovra 2019) ha confermato invece l’esclusione dall’obbligo della fattura elettronica per i soggetti passivi esteri meramente identificati ai fini IVA in Italia. Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti “non residenti identificati in Italia” (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia possono, dal 1° gennaio 2019, emettere le fatture elettroniche via SDI oppure effettuare la “comunicazione dei dati delle fatture” ai sensi del comma 3 bis dell’art. 1 del D.Lgs. n. 127/2015 (c.d. esterometro, adempimento prorogato da ultimo al 30 aprile 2019). Nei casi in cui il cedente/prestatore soggetto passivo IVA residente o stabilito decida di emettere la fattura elettronica nei confronti del cessionario/committente IVA identificato, riportando in fattura il numero di partita IVA italiano di quest’ultimo, sarà possibile inviare al SDI il file della fattura inserendo il valore predefinito “0000000” nel campo “codice destinatario” della fattura elettronica, salvo che il cliente non gli comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario). Per quanto riguarda, invece, il soggetto identificato ai fini IVA in Italia, lo stesso non è obbligato ad emettere o ricevere le fatture elettroniche;
  • nei confronti dei consumatori finali (operazioni B2C), sempre che ricorra l’obbligo di emissione della fattura. Conseguentemente, per le operazioni effettuate dai soggetti individuati dall’art. 22 del DPR n. 633/1972 (ad esempio cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto) non c’è l’obbligo di emissione della fattura elettronica, se non richiesta dal cliente. Il DL n. 119/2018, con decorrenza 1° gennaio 2020, ha sostituito il contenuto del comma 1 dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 127/2015, prevedendo l’obbligo, per i soggetti di cui al citato art. 22 del DPR n. 633/1972, di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati degli incassi giornalieri, facendo venire meno la registrazione dei corrispettivi di cui all’art. 24 del DPR n. 633/1972. Obbligo anticipato, invece, al 1° luglio 2019 per i contribuenti con volume d’affari superiore ad Euro 400.000.

Attenzione: si evidenzia che i contribuenti che rientrano nel regime dei minimi, ovvero in quello forfettario, ovvero nel regime speciale agricolo non sono tenuti ad emettere la fattura elettronica né tanto meno conservarla in via sostitutiva. Si segnala, poi, che l’art. 10-bis del DL n. 119/2018, poi modificato ad opera della Legge di Bilancio 2019 (art. 1, comma 53 della Legge n. 145/2018) ha stabilito che per il periodo d’imposta 2019, non possono emettere fattura elettronica i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al citato sistema. Conseguentemente, per le operazioni per le quali vi è l’obbligo di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, per il 2019, vi è il divieto di emettere fattura in formato elettronico; sul punto si segnala che l’Agenzia delle Entrate con propria FAQ del 26 febbraio 2019 ha precisato che il divieto di emissione della fattura in formato elettronico torna applicabile anche a podologi, logopedisti e fisioterapisti. Inoltre, rimangono escluse dal nuovo obbligo anche le società sportive dilettantistiche che hanno incassato, nel periodo d’imposta precedente, proventi dall’attività commerciale per un importo non superiore ad Euro 65.000; qualora abbiano superato nel periodo d’imposta precedente proventi superiori ad Euro 65.000, dovranno assicurare che la fattura venga emessa per loro conto dal cessionario/committente soggetto passivo IVA.

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