27 dicembre 2023: ultimo giorno per versare l’acconto IVA

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Entro il 27 dicembre 2023, i soggetti passivi IVA, sono chiamati al calcolo nonché all’eventuale versamento dell’acconto IVA (sempre che siano tenuti a tale versamento).

Indice

1. Soggetti obbligati al versamento
2. Soggetti esclusi
3. Modalità di calcolo dell’acconto
4. Casi particolari
5. Sanzioni

1. Soggetti obbligati al versamento

Sono obbligati al versamento dell’acconto IVA 2023 i soggetti passivi IVA che effettuano le liquidazioni periodiche IVA.

2. Soggetti esclusi

Rimangono, invece, esclusi dall’obbligo di versamento dell’acconto IVA 2023 i soggetti passivi IVA che ricadano all’interno di una delle seguenti situazioni:

  • nel caso in cui l’acconto dovuto per l’anno 2023 risulti di importo inferiore ad euro 103,29;
  • qualora la liquidazione periodica dell’ultimo periodo dell’anno precedente a credito o a debito risulti di importo non superiore ad euro 116,72;
  • se l’attività del soggetto passivo IVA è iniziata nel corso del 2023;
  • se l’attività sia cessata nel corso del 2023:
    • per i contribuenti con liquidazione IVA mensile: prima del 30 novembre 2023;
    • per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale: entro il 30 settembre 2023;
  • contribuenti che nell’anno 2022 hanno applicato il regime previsto per i contribuenti minimi (D.L. 6 luglio 2011, n. 98) ovvero regime forfetario (legge 23 dicembre 2014, n. 190). Al riguardo, risulta opportuno precisare che l’esonero dal versamento dell’acconto si applica anche per il primo periodo d’imposta di fuoriuscita da uno dei due regimi, in considerazione del fatto che manca il dato storico di riferimento per il calcolo dell’acconto;
  • soggetti che esercitano attività di intrattenimento di cui all’art. 74, sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972;
  • produttori agricoli esonerati o in regime semplificato con versamento annuale dell’IVA;
  • associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fine di lucro e pro-loco, in regime forfetario IVA. Infatti, in tali casi, non sono eseguite le liquidazioni periodiche IVA;
  • contribuenti che hanno effettuato nel 2023 unicamente operazioni esenti ovvero non imponibili IVA;
  • imprenditori individuali che hanno concesso in affitto l’unica azienda entro il 30 novembre 2023, se soggetti alla liquidazione periodica del tributo con cadenza mensile, ovvero entro il 30 settembre 2023, se trimestrali;
  • applicazione del metodo delle operazioni effettuate al 20 dicembre, con evidenza di un credito d’imposta;
  • applicazione del metodo previsionale, con determinazione presunta di un credito.

 

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3. Modalità di calcolo dell’acconto

Per il versamento dell’acconto IVA 2023, così come avvenuto per gli anni precedenti, i soggetti passivi IVA possono adottare una delle seguenti metodologie di calcolo, secondo la propria convenienza.

Tabella

Metodo previsionale 88% del “dato previsionale”, cioè di quanto si prevede di dovere versare con l’ultima liquidazione periodica (mensile ovvero trimestrale) dell’anno 2023.

Attenzione – Il rischio che scaturisce dall’applicazione di tale metodo è quello di applicazione delle sanzioni per versamento insufficiente, qualora la liquidazione definitiva evidenzi un saldo a debito eccedente rispetto alla previsione.

Metodo storico 88% del “dato storico”, cioè di quanto versato in base all’ultima liquidazione periodica dell’anno precedente (anno 2022).

Tale metodo di calcolo è quello che generalmente viene utilizzato dai contribuenti data l’estrema semplicità di calcolo, che non richiede alcun tipo di valutazione da parte del contribuente stesso.

Metodo analitico 100% del “dato effettivo”, cioè l’intero importo che risulta dalla particolare liquidazione dell’imposta al 20 dicembre 2023 (da eseguirsi ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 477/1993, convertito nella legge n. 55/1994, disposizione ora contenuta nell’art. 6, comma 3-bis, della legge n. 405/1990 a seguito delle modificazioni apportate dall’art. 3 del D.L. n. 250/1995 convertito con modificazioni dalla legge n. 349/1995).

Operazioni per la liquidazione IVA al 20 dicembre 2023
Tipologia di liquidazione IVA del soggetto passivo d’imposta Operazioni attive Operazioni passive
Liquidazione IVA mensile Operazioni effettuate nel periodo 1° dicembre 2023 – 20 dicembre 2023. Operazioni registrate nel periodo 1° dicembre 2023 – 20 dicembre 2023.
Liquidazione IVA trimestrale Operazioni effettuate nel periodo 1° ottobre 2023 – 20 dicembre 2023. Operazioni registrate nel periodo 1° ottobre 2023 – 20 dicembre 2023.

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4. Casi particolari

 

Casistiche particolari

Trasformazione di snc, sas, srl, sapa in società semplice In tale ipotesi l’acconto IVA 2023 non sarà dovuto qualora venga adottato il metodo previsionale. Ciò in considerazione del fatto che la trasformazione agevolata in società semplice determina la perdita della qualifica di soggetto passivo IVA.
Assegnazione ai soci ovvero cessione agevolata di beni dell’impresa In tale ipotesi:

  • qualora vi sia stata l’assegnazione di beni ai soci e scioglimento della società entro il 30 settembre 2023, l’acconto IVA per il 2023 non sarà dovuto qualora venga utilizzato il metodo previsionale e sempre che le operazioni di liquidazione siano effettivamente ultimate entro il terzo trimestre del 2023;
  • invece, nel caso in cui la società che ha effettuato l’assegnazione non sia stata liquidata, andrà versato l’acconto IVA entro il prossimo 27 dicembre scegliendo una delle metodologie di calcolo, più sopra evidenziate.
Estromissione di beni strumentali dal patrimonio da parte dell’imprenditore individuale In tale ipotesi:

  • qualora l’imprenditore individuale abbia proceduto all’estromissione in via agevolata dei beni dal patrimonio entro il 31 maggio 2023, senza cessazione dell’attività, sarà dovuto l’acconto IVA 2023.
  • invece, se a seguito dell’estromissione, di cui sopra, sia stata contestualmente cessata l’attività non sarà dovuto l’acconto se viene utilizzato il metodo storico.

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5. Sanzioni

Sulle somme non versate o versate in meno torna applicabile la sanzione amministrativa nella misura del 30% dell’imposta non versata, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997.

Attenzione – La sanzione si applica comunque sull’intero importo non versato. Non è più prevista, infatti, quella tolleranza del 5% nei casi di acconto calcolato sul “Dato previsionale” (Circolare n. 23 del 25 gennaio 1999, Cap. 4, par. 1.3).

Si tenga comunque presente che gli omessi o insufficienti versamenti dell’acconto potranno essere regolarizzati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997 (ravvedimento operoso).

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