Variazione del plafond nella dichiarazione d’intento

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A partire dal 1° marzo 2017 l’esportatore abituale può compilare i seguenti campi nella dichiarazione d’intento:

  • “1” qualora la dichiarazione d’intento si riferisca ad una sola operazione, specificando il relativo importo;
  • “2” qualora la dichiarazione d’intento si riferisca ad una o più operazioni fino a concorrenza dell’importo ivi indicato.

In quest’ultima ipotesi l’esportatore deve inserire l’ammontare fino a concorrenza del quale intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza Iva nei confronti dell’operatore economico al quale è presentata la dichiarazione (R.M. n. 120/E del 2016).

Quindi, in tale campo (“2”) l’esportatore dovrà indicare soltanto la quota parte di plafond che intende utilizzare presso uno specifico fornitore.

Variazione della scelta espressa

Qualora l’esportatore abituale voglia cambiare la scelta espressa nella dichiarazione d’intento, può effettuare tale cambiamento con le seguenti opzioni:

  • può revocare la dichiarazione d’intento;
  • può sospendere la dichiarazione d’intento momentaneamente;
  • può incrementare il plafond esposto in precedenza.

Le prime due casistiche comportano soltanto che l’esportatore abituale effettui una comunicazione al proprio fornitore senza dover trasmettere alcuna segnalazione all’Agenzia delle Entrate; invece, per il terzo caso, l’esportatore abituale ha a disposizione due ipotesi alternative, a seconda del momento in cui decide di operare la variazione.

Se lo stesso decide di variare il plafond prima dell’effettuazione della singola o della prima operazione (a seconda che abbia compilato, rispettivamente, il campo “1” o il campo “2” della dichiarazione d’intento), potrà presentare una nuova dichiarazione d’intento, barrando la casella “Integrativa” ed indicando il numero di protocollo della dichiarazione che intende rettificare. Gli estremi della dichiarazione d’intento integrativa – che sostituisce interamente la precedente – devono essere richiamati nella fattura emessa all’atto dell’effettuazione dell’operazione.

Qualora invece sia stato compilato solo il campo “2” ed il plafond sia già stato parzialmente utilizzato, per poter incrementare l’ammontare dello stesso è necessario che venga presentata, prima dell’effettuazione dell’eventuale operazione non interamente coperta dalla dichiarazione d’intento già presentata, una nuova dichiarazione, senza barrare la casella “Integrativa” ed indicando l’importo ulteriore fino a concorrenza del quale intende avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza Iva (Risposta n. 126 Agenzia Entrate del 21.12.2018).

Il cedente/committente che emette la fattura relativa a detta operazione dovrà richiamare gli estremi di entrambe le dichiarazioni d’intento, ovvero, sia la dichiarazione nella quale è indicato il plafond insufficiente a coprire l’imponibile dell’operazione che si vuole porre in essere sia quella che “integra” il medesimo plafond.

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