Trattamento IVA del distacco e prestito di personale: i chiarimenti delle Entrate

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L’Agenzia delle Entrate fa il punto sui requisiti e le condizioni per l’assoggettabilità IVA delle operazioni di distacco e prestito del personale a seguito dell’intervento modificativo del decreto-legge n. 131/2024 (“Salva-infrazioni”), che, al ricorrere di determinati presupposti, fa rientrare nel campo di applicazione dell’imposta tutti i distacchi di personale effettuati verso corrispettivo, anche laddove quest’ultimo sia pari al rimborso dei costi del personale distaccato.

Indice

1. La novella normativa
2. Principali novità interpretative
3. Tabella riepilogativa
4. Considerazioni finali

1. La novella normativa

Con la circolare n. 5/E del 16 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti operativi sull’applicazione dell’art. 16-ter del D.L. 16 settembre 2024, n. 131 (cd. “decreto Salva-infrazioni”), convertito dalla legge 14 novembre 2024, n. 166.

La norma abroga l’art. 8, comma 35, della legge n. 67/1988, che escludeva da IVA i distacchi di personale a fronte del mero rimborso dei costi. Tale modifica si adegua all’orientamento della Corte di Giustizia UE (sentenza C-94/19, “San Domenico Vetraria”) e impone una revisione sostanziale dell’inquadramento IVA di tali operazioni.

2. Principali novità interpretative

Anche in caso di rimborso del solo costo del personale, il distacco/prestito di personale configura una prestazione imponibile, se vi è un nesso sinallagmatico tra la prestazione e il corrispettivo.

Requisiti per l’imponibilità

  • Soggettivo: il distaccante deve agire in qualità di soggetto passivo IVA (impresa, professionista o ente non commerciale con attività commerciale).
  • Oggettivo: deve sussistere un corrispettivo, anche se coincidente con il solo rimborso dei costi.
  • Territoriale: la prestazione si considera effettuata in Italia se il distaccatario è soggetto passivo stabilito in Italia o è un privato residente nell’UE.

Eccezioni

Restano fuori campo IVA:

  • i distacchi infragruppo tra soggetti appartenenti al medesimo gruppo IVA;
  • i distacchi tra enti non commerciali senza organizzazione d’impresa.

 

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Codatorialità e avvalimento di personale

Codatorialità: non rientra nel campo IVA se gli oneri sono addebitati pro-quota tra co-datori, senza remunerazione aggiuntiva, costituendo mera ripartizione di spesa.

Avvalimento: è rilevante ai fini IVA se oneroso. Per le P.A., occorre valutare se l’erogazione di risorse costituisca corrispettivo.

Decorrenza della disciplina

La novità si applica ai contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025. Restano salvi i comportamenti pregressi conformi alla normativa precedente o alla sentenza UE, se non oggetto di accertamento definitivo.

3. Tabella riepilogativa

 

Fattispecie Rilevanza IVA Condizioni
Distacco/prestito con corrispettivo (anche se pari al costo) Imponibile Sussistenza di corrispettivo e soggettività passiva IVA.
Distacco gratuito senza rimborso Non imponibile Mancanza del requisito oggettivo.
Distacco tra soggetti in gruppo IVA Non imponibile Ai sensi dell’art. 70-quinquies D.P.R. 633/1972.
Distacco tra enti non commerciali senza attività d’impresa Non imponibile Mancanza del requisito soggettivo.
Codatorialità (riparto costi tra imprese retiste) Non imponibile Assenza di mark-up, riaddebiti proporzionati.
Avvalimento oneroso (tra imprese o P.A.) Imponibile Ricorrenza di corrispettivo e soggettività IVA.
Avvalimento gratuito (anche tra P.A.) Non imponibile Assenza di corrispettivo, anche in presenza di interesse patrimoniale.

 

4. Considerazioni finali

La circolare n. 5/E del 2025 si pone come fondamentale strumento interpretativo in un ambito soggetto da tempo a incertezza normativa e contenzioso. L’Agenzia adotta un approccio rigoroso, aderente alla giurisprudenza europea, superando le precedenti deroghe nazionali.

Occorre tuttavia prestare particolare attenzione nei casi di enti non commerciali e nelle pratiche infragruppo, per evitare applicazioni difformi. Le indicazioni offerte, integrate da esempi puntuali, rappresentano un valido supporto per contribuenti e professionisti chiamati a rimodulare la disciplina contrattuale dei distacchi a partire dal 2025.

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