Testo Unico IVA: le novità in arrivo dal 2026

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Il Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2025 ha dato il via libera, in esame preliminare, allo schema di decreto legislativo che istituisce il Testo Unico in materia di IVA, in attuazione della legge delega di Riforma fiscale n. 111/2023 (art. 21, comma 1).

Il Governo conferma l’impostazione compilativa del provvedimento: il nuovo corpus raccoglie e coordina la normativa vigente, abrogando contestualmente le disposizioni oggi sparse, fissando l’entrata in vigore al 1° gennaio 2026. Il termine per l’adozione definitiva dei decreti di riordino è stato prorogato dalla legge n. 122/2024 al 31 dicembre 2025.

Si propone nel seguito una lettura critica della bozza di provvedimento, con tabelle riepilogative per orientarsi tra rinumerazioni, inclusioni/esclusioni, aggiornamenti puntuali (es. art. 8 D.P.R. n. 633/1972, futuro art. 45 T.U.IVA, prova di uscita doganale) e nodi ancora irrisolti (ETS, aliquote ridotte, voci doganali, norme “procedurali” migrate altrove).

Indice

1. Struttura e caratteristiche principali
2. Architettura del nuovo Testo Unico: logica, vantaggi, limiti
3. Cosa confluisce (e cosa no) nel Testo Unico IVA
4. Materie escluse o rinviate
5. Presupposto oggettivo, lessico “intraunionale” e “buoni corrispettivo”
6. Prova dell’esportazione: addio alla “bolla di accompagnamento”
7. Aliquote ridotte: aggiornato il rinvio per l’edilizia, ma restano le “vecchie” voci doganali
8. ETS ed enti non commerciali: il nodo del 1° gennaio 2026
9. Conclusioni: un Testo unico “utile”, ma ancora non “codice”

1. Struttura e caratteristiche principali

  • Carattere compilativo: il nuovo Testo Unico raccoglie, senza variazioni sostanziali, le disposizioni del D.P.R. n. 633/1972 e del D.L. n. 331/1993, che disciplinano rispettivamente le operazioni nazionali e intraunionali, e del D.Lgs. n. 127/2015 su fatturazione elettronica/trasmissione telematica, oltre a disposizioni complementari.
  • Struttura rinumerata e più organica: strutturato in XVIII Titoli per complessivi 171 articoli, è ispirato – in buona parte – all’ossatura della Direttiva 2006/112/UE, relativa al sistema comune dell’IVA.
  • Materie incluse e escluse: fuori dal Testo Unico le norme sull’accertamento; dentro, invece, molte regole operative che nelle prime bozze erano state relegate ad altri Testi Unici (fatturazione, registrazione, liquidazione, rimborsi).
  • Aggiornamenti puntuali: tra gli altri, la prova di uscita doganale come condizione per l’esportazione (nuovo art. 45 T.U. IVA), allineata alla procedura AES (Codice doganale dell’Unione e art. 334 Reg. UE 2447/2015).
  • Aliquote ridotte: corretta la base normativa degli interventi edilizi (rinvio al D.P.R. n. 380/2001, art. 3, comma 1, al posto della legge n. 457/1978 ormai abrogata); non aggiornate le voci doganali delle Tabelle, rinvio a futuri interventi “sostanziali”.
  • Decorrenza: 1° gennaio 2026; da quella data cambia la numerazione delle norme IVA.
  • Da completare: attuazione dell’art. 7, legge n. 111/2023 (revisione presupposti, razionalizzazione aliquote, esenzioni immobiliari, detrazione), regime ETS post 1° gennaio 2026, disciplina transitoria note di variazione in procedure concorsuali (art. 18, comma 2, D.L. n. 73/2021) e LIPE (art. 21-bis, D.L. n. 78/2010) destinate – verosimilmente – al Testo Unico “Adempimenti”.

2. Architettura del nuovo Testo Unico: logica, vantaggi, limiti

La bozza riordina tematicamente la materia seguendo una sequenza che privilegia:

soggetti passivi → presupposto oggettivo → territorialità → fatto generatore/esigibilità → base imponibile/aliquote → esenzioni/non imponibilità → rivalsa/detrazione → volume d’affari → obblighi → riscossione (con liquidazione e versamenti).

Seguono rimborsi, Gruppo IVA, regimi speciali e franchigia.

Punti di forza:

  • Ricognizione e sistemazione: il contribuente (e l’operatore) non è più costretto a rimbalzare fra fonti disomogenee.
  • Trasparenza sulle norme interpretative: censite (art. 169 T.U. IVA nella logica della ricognizione) le disposizioni di interpretazione autentica.
  • Chiarezza sulle esportazioni: aggiornamento della prova di uscita in linea con il diritto doganale unionale.

Debolezze:

  • Occasione (in parte) mancata: non sono state ristrutturate per settori o categorie merceologiche le esenzioni e le aliquote ridotte.
  • Accertamento fuori dal perimetro: scelta comprensibile sul piano dogmatico, ma rischiosa sul piano operativo senza un coordinato “Libro delle procedure fiscali” (o un T.U. ad hoc) che raccolga tutte le regole procedimentali/garantistiche.
  • Non allineate le Tabelle alle NC: la persistenza delle voci doganali “storiche” nei rinvii delle Tabelle rimanda a un futuro (non breve) intervento “sostanziale”, con conseguente incertezza applicativa.

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3. Cosa confluisce (e cosa no) nel Testo Unico IVA

Fonte originaria Contenuto principale Stato nel T.U.IVA
D.P.R. n. 633/1972 Istituzione e disciplina IVA Trasposto e rinumerato
D.L. n. 331/1993
(Titolo II, Capo II)
Operazioni intracomunitarie (ora: intraunionale) Trasposto
D.Lgs. n. 127/2015 Fatturazione elettronica, trasmissione telematica Trasposto (sezioni selezionate)
D.Lgs. n. 141/2024 Sanzioni “diritti di confine” (integrazione nell’attuale art. 70 D.P.R. n. 633/72) Coordinato nel nuovo articolo corrispondente
Norme di interpretazione autentica Plurime disposizioni esterne Ricognizione (art. 169 T.U. IVA)

4. Materie escluse o rinviate

Materia Norma/e di riferimento attuale Collocazione futura Stato nella bozza
Accertamento D.P.R. n. 633/1972 (parte) T.U. “Accertamento/procedure”, o altro testo ad hoc Escluso
LIPE Art. 21-bis, D.L. n. 78/2010 Probabile T.U. “Adempimenti” Non ricompreso
Note di variazione in procedure concorsuali Art. 18, c. 2, D.L. n. 73/2021 Da chiarire (transitorio a rischio “vuoto”) Assente
Aggiornamento tabelle con NC Tabelle A, D.P.R. n. 633/72 Richiede intervento sostanziale Rinviato

 

5. Presupposto oggettivo, lessico “intraunionale” e “buoni corrispettivo”

Il presupposto oggettivo viene enunciato in modo più esteso: accanto a cessioni di beni (incluse le vendite a distanza e quelle facilitate da interfacce elettroniche) e prestazioni di servizi, rientrano espressamente acquisti intraunionali di beni (con il call-off stock), importazioni e buoni corrispettivo.

Si afferma, inoltre, il passaggio terminologico da “intracomunitario” a “intraunionale”, coerente con il linguaggio della Direttiva 2006/112/CE.

6. Prova dell’esportazione: addio alla “bolla di accompagnamento”

L’attuale art. 8 D.P.R. n. 633/1972 – destinato a diventare il nuovo art. 45 T.U. IVA – chiarisce che l’esportazione deve risultare dalla prova di uscita doganale, abbandonando il riferimento alla bolla di accompagnamento (già ritenuta inidonea dall’art. 1 D.P.R. n. 472/1996). La scelta è in linea con la procedura AES e le regole del Codice doganale dell’Unione (art. 334 Reg. UE 2447/2015).

Implicazioni operative:

  • Revisione delle policy documentali dei contribuenti esportatori;
  • Allineamento delle procedure interne ai nuovi flussi digitali doganali;
  • Possibile riduzione del contenzioso legato alla prova dell’uscita.

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7. Aliquote ridotte: aggiornato il rinvio per l’edilizia, ma restano le “vecchie” voci doganali

La Relazione illustrativa segnala che, con riferimento agli interventi edilizi soggetti ad aliquota del 10% (restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica), viene allineato il rinvio all’art. 3, comma 1, D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), abrogando il richiamo alla legge n. 457/1978.

Resta invece non affrontata – per ora – la sostituzione delle “voci doganali” richiamate nelle Tabelle con le NC. La Relazione ammette che l’aggiornamento richiederebbe un “coordinamento normativo sostanziale”: il tema rimane quindi aperto (e urgente), anche alla luce della Direttiva UE 2022/542.

8. ETS ed enti non commerciali: il nodo del 1° gennaio 2026

Il Testo unico dovrà coordinarsi con le disposizioni già fissate per gli enti non commerciali (artt. 4 e 10 D.P.R. n. 633/1972, oggetto di revisione), alla luce della legge n. 111/2023 e dei rinvii progressivi intervenuti (si pensi all’art. 5, comma 15-quater, DL 146/2021, come modificato dalla L. 215/2021 e successivi differimenti).

Senza una disciplina chiara e coerente dei regimi di non soggettività/esenzione, e senza l’adozione di un regime di franchigia calibrato sugli artt. 284 e ss. della Direttiva 2006/112/CE, il 1° gennaio 2026 rischia di tradursi in un salto nel buio per migliaia di ETS minori.

9. Conclusioni: un Testo unico “utile”, ma ancora non “codice”

Il T.U. IVA è un passo avanti deciso sul terreno della certezza formale: ricuce, riallinea, ripulisce. Tuttavia:

  • la mancata ristrutturazione profonda delle tabelle aliquote/esenzioni, l’assenza di un disegno organico sull’accertamento, la questione ETS e la mancata migrazione completa delle norme sugli adempimenti mostrano che l’opera di sistemazione è solo a metà;
  • senza una clausola di manutenzione e senza un coordinamento forte con i futuri Testi unici (adempimenti, accertamento, sanzioni), il rischio è che la frammentazione rinasca per via amministrativa.

La finestra del secondo semestre 2025 deve essere sfruttata per chiudere le “zone grigie” prima della decorrenza 1° gennaio 2026. L’obiettivo non dovrebbe essere solo “compilare” il diritto vigente, ma preparare il terreno per un vero Codice dell’IVA capace di dialogare in tempo reale con la Direttiva 2006/112/CE (e le sue continue modifiche) e con le esigenze di proporzionalità e semplificazione che l’economia digitale impone.

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