Split payment: dal 1° luglio 2025 escluse le società FTSE MIB

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Con l’art. 10 del D.L. “fiscale” 17 giugno 2025, n. 84, il legislatore interviene sulla disciplina dello split payment IVA – meccanismo già oggetto di numerose proroghe e limitazioni – dando attuazione alla Decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 del Consiglio del 25 luglio 2023.

Tale decisione aveva autorizzato l’Italia a prorogare il meccanismo dello split payment fino al 30 giugno 2026, ma con una limitazione: la possibilità di applicare il meccanismo alle società quotate nell’indice FTSE MIB era concessa solo fino al 30 giugno 2025.

Indice

1. Novità normative: abrogazione lettera d), art. 17-ter, comma 1-bis, D.P.R. n. 633/1972
2. Split payment: campo di applicazione ridotto
3. Osservazioni finali

1. Novità normative: abrogazione lettera d), art. 17-ter, comma 1-bis, D.P.R. n. 633/1972

Per dare attuazione a tale previsione europea, l’art. 10 del decreto fiscale n. 84/2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2025) cessa, con decorrenza 1° luglio 2025, la lett. d) del comma 1-bis dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, norma che includeva tra i destinatari dello split payment le società per azioni quotate in borsa, incluse nell’indice FTSE MIB.

Osserva – A decorrere da tale data, dunque, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle suddette società torneranno ad essere assoggettate all’ordinario regime IVA, con addebito dell’imposta in fattura da parte del fornitore e con diritto alla detrazione da parte del committente secondo le regole generali.

L’intervento normativo rappresenta una semplificazione per i fornitori di tali soggetti, che non saranno più tenuti ad applicare le regole particolari del meccanismo di “scissione dei pagamenti” e a gestire eventuali complicazioni derivanti dal mancato versamento dell’imposta da parte del committente.

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2. Split payment: campo di applicazione ridotto

Il meccanismo dello split payment – disciplinato dall’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 – continuerà comunque ad applicarsi, fino al 30 giugno 2026, per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti pubblici e di enti/società inclusi negli elenchi del Dipartimento delle Finanze, come:

  • amministrazioni dello Stato;
  • enti pubblici territoriali;
  • università;
  • enti e società controllate da pubbliche amministrazioni;
  • fondazioni partecipate.

L’eliminazione dell’obbligo per le società FTSE MIB segna quindi una significativa restrizione dell’ambito soggettivo di applicazione del regime in questione.

3. Osservazioni finali

L’intervento normativo, oltre a rispondere a una necessità di allineamento con le indicazioni dell’Unione Europea, si inserisce nel più ampio processo di razionalizzazione delle semplificazioni IVA.

Resta tuttavia fermo che fino a nuova proroga, il regime continuerà a trovare applicazione per una vasta platea di soggetti pubblici e controllati, imponendo ai fornitori un attento monitoraggio degli elenchi annuali pubblicati sul sito del MEF (qui gli elenchi).

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