Sgravi per favorire le misure di conciliazione vita-lavoro
In attuazione di quanto disposto in via sperimentale dall’art 25, D.Lgs. n. 80/2015, per la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, il D.M. 12 settembre 2017 (pubblicato il successivo 17 ottobre) ha stabilito condizioni e modalità per il riconoscimento di sgravi contributivi ai datori di lavoro del settore privato che hanno già stipulato o stipuleranno nel periodo 1° gennaio 2017-31 agosto 2018 contratti collettivi aziendali che prevedano l’introduzione di misure di conciliazione tra vita professionale e privata, innovative rispetto alle disposizioni del contratto collettivo nazionale applicato ovvero integrative di misure già previste in precedenti contratti collettivi aziendali.
Per poter beneficiare dello sgravio contributivo i datori di lavoro devono:
- depositare i contratti in questione presso l’Ispettorato territoriale del lavoro, ai sensi dell’art. 14, D.Lgs. n. 151/2015;
- presentare all’INPS domanda, per via telematica, a decorrere dal 17 ottobre 2017.
Requisiti
Per l’ammissione al beneficio, le misure di conciliazione previste nei contratti collettivi aziendali devono corrispondere ad almeno due tra quelle di cui all’art 3 del decreto e di seguito elencate, di cui almeno una individuata tra le aree di intervento A o B:
- Area di intervento genitorialità
– Estensione temporale del congedo di paternità, con previsione della relativa indennità;
– Estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o di integrazione della relativa indennità;
– Previsione di nidi d’infanzia/asili nido/spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali;
– Percorsi formativi (e-learning/coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità;
– Buoni per l’acquisto di servizi di baby sitting. - Area di intervento flessibilità organizzativa
– Lavoro agile;
– Flessibilità oraria in entrata e uscita;
– Part-time;
– Banca ore;
– Cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell’impresa dei permessi ceduti. - Welfare aziendale
– Convenzioni per l’erogazione di servizi time saving;
– Convenzioni con strutture per servizi di cura;
– Buoni per l’acquisto di servizi di cura.
Il contratto collettivo aziendale deve riguardare un numero di lavoratori pari ad almeno il 70% della media dei dipendenti occupati dal medesimo datore di lavoro nell’anno civile precedente la domanda di ammissione allo sgravio.
Misura dello sgravio
L’entità dello sgravio contributivo è determinata dall’INPS in funzione dell’importo complessivo delle risorse finanziarie disponibili, nonché del numero dei datori di lavoro e della relativa forza aziendale media. In ogni caso, il beneficio che sarà riconosciuto non può eccedere l’importo corrispondente al 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dichiarata dal medesimo datore di lavoro nel corso dell’anno civile precedente la domanda.
La misura ha carattere sperimentale, pertanto il beneficio è riconosciuto una sola volta per ciascun datore di lavoro nell’ambito del biennio 2017-2018.
Richiesta dello sgravio
Le domande, da presentare all’Istituto entro il 15 novembre 2017 per i contratti depositati entro il 31 ottobre 2017 ed entro il 15 settembre 2018 per i contratti depositati entro il 31 agosto 2018, devono contenere:
- i dati identificativi dell’azienda;
- la data di sottoscrizione del contratto aziendale;
- la data di avvenuto deposito del contratto aziendale medesimo, effettuata con modalità telematiche al competente ufficio dell’Ispettorato territoriale del lavoro;
- la dichiarazione di conformità del contratto aziendale alle disposizioni del decreto in esame;
- ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall’INPS.
Sanzioni
I datori di lavoro che indebitamente beneficiano dello sgravio contributivo sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta salva l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.