Rottamazione quinquies: 5 giorni di tolleranza e apertura agli Enti locali

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Il decreto-legge fiscale n. 38/2026 introduce importanti modifiche alla disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, la cosiddetta “Rottamazione quinquies”. Viene infatti (in parte) ripristinata la tolleranza dei 5 giorni per l’effettuazione dei versamenti e, soprattutto, la procedura viene estesa agli enti territoriali, con un calendario “ad hoc”.

Indice

1. Modifiche alla disciplina del tardivo versamento
2. Estensione della rottamazione ai carichi degli Enti territoriali
3. Rottamazione Enti locali: adempimenti e scadenze per i contribuenti
4. Trattamento delle sanzioni amministrative extra-tributarie

1. Modifiche alla disciplina del tardivo versamento

L’art. 10, comma 2-bis del D.L. n. 38 del 2026, convertito in legge 22 maggio 2026, n. 8, modifica l’art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Tale comma, nella disciplina previgente, stabiliva che la definizione agevolata non producesse effetti (decadenza) in caso di mancato o di insufficiente versamento:

  • dell’unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento (scadenza 31 luglio 2026);
  • di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;
  • dell’ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.

NOVITÀ – La novità introdotta dall’art. 10, comma 2-bis del D.L. n. 38 del 2026 prevede che le parole «in caso di mancato o di insufficiente versamento» siano sostituite dalle seguenti: «in caso di mancato o insufficiente versamento ovvero, nelle sole ipotesi di cui alle lettere a) e c), anche di tardivo versamento superiore a cinque giorni».

Di conseguenza, la norma introduce una tolleranza per i versamenti effettuati in ritardo, stabilendo che la definizione mantenga i suoi effetti purché il ritardo non superi i cinque giorni.

OSSERVA – Si presti attenzione al fatto che questa possibilità si applica esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

  • Ipotesi di cui alla lettera a), relativa al pagamento effettuato in un’unica soluzione dal debitore;
  • Ipotesi di cui alla lettera c), relativa al versamento dell’ultima rata del piano di dilazione prescelto.

ATTENZIONE – Per l’ipotesi di cui alla lettera b) – ovvero mancato o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive, del piano di rateazione – la tolleranza del versamento tardivo non superiore a cinque giorni non trova applicazione. In questo caso, l’omissione o l’insufficienza determinano la perdita dei benefici secondo le regole ordinarie.

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2. Estensione della rottamazione ai carichi degli Enti territoriali

L’art. 10-quinquies del D.L. n. 38 del 2026 dispone che le disposizioni della definizione agevolata previste dall’art. 1, commi da 82 a 101, della legge n. 199 del 2025 si applichino anche a tutti i debiti, tributari e non tributari, risultanti dai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 agli agenti della riscossione da parte delle regioni e degli enti locali che, nell’esercizio della propria autonomia impositiva, ne prevedano l’applicazione con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti.

OSSERVA – Restano in ogni caso esclusi i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Gli enti locali che intendono “aprire” alla rottamazione dovranno adottare apposito provvedimento, che dovrà essere pubblicato sul sito internet istituzionale e comunicato all’agente della riscossione entro il 30 giugno 2026, secondo le modalità che saranno rese note dall’agente stesso entro il 15 giugno 2026.

I provvedimenti degli enti locali acquistano efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’ente creditore; dovranno essere trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze entro il 30 settembre 2026, ma ai soli fini statistici.

3. Rottamazione Enti locali: adempimenti e scadenze per i contribuenti

La rottamazione enti locali prevede un calendario “ad hoc”, diverso da quello previsto per la rottamazione-quinquies introdotta dalla legge di Bilancio 2026.

  • A partire dal 15 settembre 2026, l’agente della riscossione renderà disponibili ai debitori, in area riservata, i dati necessari a individuare i carichi definibili.
  • Il contribuente che intende aderire alla rottamazione con riferimento ai carichi di cui sopra dovrà trasmettere apposita istanza. Come di consueto, l’adesione potrà essere espressa esclusivamente in modalità telematica, tramite le procedure che l’agente della riscossione renderà note entro il 15 settembre 2026. La domanda di rottamazione potrà essere trasmessa a partire dal 16 settembre 2026 ed entro il 31 ottobre 2026, data entro la quale il debitore potrà anche integrare la dichiarazione di adesione resa in precedenza. Con la presentazione dell’istanza eventuali dilazioni in corso saranno sospese.
  • L’agente della riscossione invierà al debitore la comunicazione di liquidazione contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute e il prospetto delle rate entro il 31 dicembre 2026.
  • Gli effetti di revoca automatica delle dilazioni sospese e il divieto di accordare nuove dilazioni si determinano alla data del 31 gennaio 2027.

Il pagamento dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità.

  • Unica soluzione: il versamento in un’unica soluzione deve essere effettuato entro il 31 gennaio 2027.
  • Pagamento rateale: il pagamento può essere dilazionato in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari ammontare. Le rate bimestrali scadono il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dall’anno 2027. Si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo con decorrenza dal 1° febbraio 2027.

ATTENZIONE – Al riguardo è d’obbligo segnalare un emendamento al DDL di conversione in legge del D.L. 63/2026, che prevede un ampliamento dei termini di adesione alla Rottamazione-quinquies degli enti locali. Se tale modifica verrà definitivamente approvata, Comuni e Regioni avranno un mese di tempo in più (entro il 31 luglio 2026) per deliberare l’adesione alla procedura, facendo slittare a cascata tutte le scadenze successive per contribuenti e Agenzia delle Entrate-Riscossione.

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4. Trattamento delle sanzioni amministrative extra-tributarie

La lettera f) del comma 1 dell’art. 10-quinquies stabilisce una disciplina specifica per le sanzioni amministrative (comprese quelle per violazioni del codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie:

La definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio, lasciando ferma l’obbligatorietà della quota capitale della sanzione. Sono inclusi nell’agevolazione:

  • gli interessi di cui all’art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (maggiorazione di un decimo per ogni semestre);
  • interessi di mora di cui all’art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
  • nonché l’aggio di riscossione, di cui all’art. 17 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112.

In estrema sintesi, grazie alle novità ora introdotte, potranno essere rottamate anche le multe stradali che erano rimaste fuori dalla normativa originaria quali, ad esempio, quelle comminate dai vigili urbani, versando solo la sanzione originaria, depurata dagli interessi e somme aggiuntive, a condizione, beninteso, che il singolo Comune decida di aderire alla sanatoria tramite apposita delibera.

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