Rimborsi giudiziali negli appalti: quando scatta l’imponibilità IVA

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Con la risposta all’interpello n. 215/2025 l’Agenzia delle Entrate chiarisce un importante principio in ambito IVA: le somme riconosciute dal giudice all’appaltatore a seguito di ritardi e varianti contrattuali, se riferite a maggiori oneri sostenuti per l’esecuzione dell’opera, costituiscono corrispettivi supplementari e devono quindi essere assoggettate ad IVA.
Questo vale anche se l’importo è definito come “risarcimento” in sede giudiziale. Il criterio decisivo è il collegamento funzionale con la prestazione eseguita. Di seguito una sintesi dell’inquadramento normativo, operativo e pratico.

Indice

1. Corrispettivo integrativo o risarcimento? La distinzione fa la differenza IVA
2. Il caso: riconoscimento giudiziale di maggiori oneri per sospensioni
3. La posizione dell’Agenzia delle Entrate
4. Inquadramento normativo
5. Rilevanza operativa
6. Riepilogo operativo per l’appaltatore

1. Corrispettivo integrativo o risarcimento? La distinzione fa la differenza IVA

Nel contesto dei contratti d’appalto, specie in ambito edilizio, può accadere che varianti in corso d’opera o sospensioni dei lavori portino l’appaltatore a sostenere costi imprevisti. Quando tali costi sono riconosciuti in sede giudiziale – come avvenuto nel caso esaminato con la risposta n. 215 del 20 agosto 2025 – occorre valutare se le somme erogate dal committente debbano essere considerate risarcimenti (esclusi da IVA) o corrispettivi aggiuntivi (assoggettati ad IVA).

2. Il caso: riconoscimento giudiziale di maggiori oneri per sospensioni

Una società ha chiesto all’Agenzia delle Entrate di chiarire il trattamento IVA applicabile a somme liquidate dal giudice per maggiori costi subiti durante l’esecuzione di un contratto d’appalto, a causa di sospensioni e modifiche richieste dal committente. In particolare, l’autorità giudiziaria ha condannato quest’ultimo a rimborsare spese generali, mancati utili, costi di ammortamento e retribuzioni non produttive.

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3. La posizione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ha stabilito che le somme in questione:

  • non rappresentano un risarcimento “in senso tecnico”;
  • costituiscono invece una componente integrativa del corrispettivo pattuito;
  • sono quindi imponibili ai fini IVA, anche se definite “danno” nella sentenza.

La motivazione principale è che l’opera è stata portata a termine e il committente ne ha beneficiato, nonostante le modifiche o i ritardi.

4. Inquadramento normativo

Norma Contenuto
Art. 13, co. 1, D.P.R. 633/72 Base imponibile IVA: comprende tutti i corrispettivi dovuti al prestatore.
Art. 15, co. 1, n. 1, D.P.R. 633/72 Esclusione dalla base imponibile per penali, interessi moratori e risarcimenti veri.
Art. 3, D.P.R. 633/72 Prestazioni di servizi: inclusione anche di obbligazioni diverse da cessioni di beni.
Interpello AdE n. 215/2025 I rimborsi giudiziali per maggiori oneri contrattuali sono imponibili IVA.

 

5. Rilevanza operativa

Se le somme ricevute a seguito di sentenza:

  • sono riferite a costi sostenuti per l’esecuzione dell’opera;
  • non hanno funzione meramente risarcitoria;
  • e l’opera è stata realizzata e fruita dal committente,

allora devono essere assoggettate ad IVA, come corrispettivi aggiuntivi. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che non è determinante la dicitura utilizzata dal giudice (es. “danno”), ma la sostanza economica dell’importo percepito.

6. Riepilogo operativo per l’appaltatore

  • Fatturazione: va emessa fattura soggetta ad IVA, anche per somme giudiziali.
  • Descrizione fattura: è opportuno indicare il riferimento alla sentenza o provvedimento giudiziale.
  • Aliquota IVA: ordinaria, salvo specifiche eccezioni settoriali.
  • Registrazione contabile: come prestazione imponibile nel periodo in cui l’importo è incassato o il titolo è divenuto definitivo.

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