Plafond con limiti per acquisti di carburante e manutenzione dei veicoli

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Come sappiamo, gli esportatori abituali hanno la facoltà di effettuare acquisti senza l’applicazione dell’IVA. Tale facoltà incontra un limite in relazione ai beni e servizi per i quali l’imposta risulta indetraibile in base agli articoli 19 e seguenti del D.P.R. 633/72. Su tale punto è stata chiara l’Agenzia delle Entrate nella C.M. n. 145 del 1998.

Quindi, la limitazione vale sia nei casi di indetraibilità per destinazione, sia nei casi di indetraibilità oggettiva e ha lo scopo di evitare che i soggetti in possesso dello status di esportatori abituali possano acquistare senza pagamento dell’IVA beni o servizi, per i quali sarebbero rimasti incisi dall’imposta in assenza della facoltà attribuita dall’utilizzo della dichiarazione d’intento e del plafond maturato.
Si tenga presente che per i soggetti che applicano il pro-rata sussiste l’obbligo di decurtare della percentuale d’imposta non ammessa in detrazione la parte di plafond utilizzabile (C.M. 145/E del 1998).

Per gli acquisti che sono invece oggettivamente indetraibili in misura parziale (ad es. acquisto di carburante o manutenzione riguardante veicoli a uso promiscuo) appare possibile utilizzare il plafond limitatamente alla quota di imposta ammessa in detrazione.
Anche se tale impostazione non ha trovato conferma nella C.M. 145/E del 1998, si ritiene che la soluzione prospettata possa trovare supporto nel criterio che è stato indicato in relazione al pro-rata.

Quindi, in sede di fatturazione, si potrà tenere conto di quanto detto scomponendo il corrispettivo nel seguente modo:

  • la quota non imponibile IVA (art. 8, comma 1, lett. c, del D.P.R. 633/72) a fronte dell’utilizzo del plafond, calcolata applicando la percentuale di imposta ammessa in detrazione sull’acquisto (40% nella maggioranza dei casi);
  • la restante quota da assoggettare ad IVA che sarà totalmente indetraibile in capo al cessionario o committente.

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