Permute IVA: dal “valore normale” al criterio dei costi dal 2026
A partire dal 1° gennaio 2026 la determinazione della base imponibile IVA nelle operazioni di permuta viene profondamente rivista. Il legislatore abbandona il tradizionale riferimento al valore normale dei beni o dei servizi scambiati e introduce un criterio fondato sui costi effettivamente sostenuti dal cedente o prestatore per realizzare l’operazione.
L’intervento, previsto dalla Legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025), si colloca nel solco dell’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia dell’Unione europea ed è volto a sanare le criticità evidenziate dalla Commissione europea nell’ambito della procedura EU Pilot 10314/2022, relativa alla non piena coerenza dell’ordinamento italiano con la direttiva IVA 2006/112/CE.
La riforma non incide sulla qualificazione giuridica della permuta, che resta disciplinata dall’art. 11 del D.P.R. n. 633/1972 come insieme di due operazioni autonome, ma modifica in modo sostanziale il criterio di quantificazione della base imponibile.
Indice
1. La permuta come doppia operazione IVA
2. Il regime previgente: base imponibile ancorata al valore di mercato
3. Le obiezioni europee e il principio del “valore soggettivo”
4. La nuova disciplina dal 2026: base imponibile “a costi”
5. Componenti rilevanti della base imponibile
6. Decorrenza ed effetti sul contenzioso
7. Tabella riepilogativa
1. La permuta come doppia operazione IVA
Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, la permuta non costituisce un’unica operazione complessa, bensì due cessioni (o prestazioni) distinte, ciascuna rilevante autonomamente sotto il profilo IVA.
Questo principio, sancito dall’art. 11 del D.P.R. n. 633/1972, opera indipendentemente dalla presenza di eventuali conguagli in denaro e presenta un ambito applicativo più ampio rispetto alla permuta civilistica di cui all’art. 1552 c.c., come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 27 agosto 2001, n. 11265).
Ne deriva che, tanto prima quanto dopo la riforma, ogni bene o servizio oggetto di scambio deve essere analizzato separatamente ai fini dell’individuazione dell’aliquota e della base imponibile.
2. Il regime previgente: base imponibile ancorata al valore di mercato
Fino al 31 dicembre 2025, la base imponibile IVA delle operazioni permutative è determinata, per ciascuna operazione, dal valore normale del bene o del servizio ricevuto in contropartita, in applicazione dell’art. 13, comma 2, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972.
Il valore normale è definito dall’art. 14 del D.P.R. n. 633/1972 come il prezzo mediamente praticato per beni o servizi analoghi in condizioni di libera concorrenza, ossia un parametro essenzialmente oggettivo e di mercato.
3. Le obiezioni europee e il principio del “valore soggettivo”
La Commissione europea ha ritenuto che l’utilizzo generalizzato del valore normale non sia conforme alla direttiva IVA, la quale impone che la base imponibile sia costituita dal corrispettivo effettivamente percepito o da percepire.
La Corte di Giustizia UE, in più occasioni (cause C-33/93, Empire Stores, e C-380/99, Bertelsmann), ha chiarito che, nei rapporti tra soggetti indipendenti, la base imponibile deve riflettere il valore soggettivo della prestazione, ossia ciò che il soggetto passivo è disposto a sostenere per ottenere la controprestazione.
Applicando tale principio alle permute, la base imponibile non può che coincidere con l’insieme dei costi sostenuti dal cedente o prestatore per effettuare la propria operazione.
4. La nuova disciplina dal 2026: base imponibile “a costi”
Con decorrenza 1° gennaio 2026, l’art. 13, comma 2, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972 viene riformulato, eliminando il riferimento al valore normale e prevedendo che la base imponibile sia determinata in funzione dell’ammontare complessivo dei costi riferibili alla cessione del bene o alla prestazione del servizio.
Il criterio diventa quindi interno e soggettivo, ancorato alla struttura economica dell’operazione in capo al singolo operatore.
5. Componenti rilevanti della base imponibile
Rientrano nella base imponibile, secondo i principi elaborati in ambito unionale:
- i costi di produzione o di acquisto del bene;
- i costi direttamente imputabili alla prestazione del servizio (manodopera, materiali, strumenti);
- le spese accessorie e complementari (trasporto, spedizione, imballaggio);
- ogni altro onere necessario per rendere possibile la fornitura.
La struttura permutativa resta invariata: ciascun soggetto applica l’IVA sulla propria operazione, calcolata sui propri costi.
6. Decorrenza ed effetti sul contenzioso
La riforma ha efficacia solo per le operazioni effettuate dal 2026. Tuttavia, la legge fa salvi i comportamenti precedenti coerenti con il criterio dei costi, anche se non perfettamente aderenti alla disciplina formale vigente fino al 2025.
Tale clausola assume rilievo anche in chiave difensiva, soprattutto nei procedimenti in cui l’Amministrazione finanziaria abbia rideterminato la base imponibile facendo riferimento al valore di mercato in contrasto con i principi della direttiva IVA.
7. Tabella riepilogativa
|
Profilo |
Fino al 31.12.2025 |
Dal 1.1.2026 |
|---|---|---|
| Norma di riferimento | Art. 13, co. 2, lett. d), D.P.R. 633/1972. | Art. 13, co. 2, lett. d), D.P.R. 633/1972 (riformato). |
| Criterio base imponibile | Valore normale (art. 14 D.P.R. 633/72). | Costi effettivamente sostenuti. |
| Logica di determinazione | Oggettiva, di mercato. | Soggettiva, interna all’operatore. |
| Conformità UE | Contestata. | Allineata alla direttiva 2006/112/CE. |
| Struttura della permuta | Due operazioni autonome. | Invariata (art. 11 D.P.R. 633/72). |
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