Nota di credito a fronte dell’errata duplicazione della fattura

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L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello n. 395 del 2019 ha chiarito come comportarsi nel caso di trasmissione telematica, per errore, di fatture già regolarmente emesse negli anni passati.

Il caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguardava un contribuente soggetto passivo che, in conseguenza di un’anomalia tecnica del software, trasmetteva erroneamente diverse decine di fatture già emesse in formato cartaceo nel 2017 e 2018, per le quali aveva già effettuato gli adempimenti IVA previsti dalla legge.

Si tenga presente inoltre che, tali documenti riportavano esattamente la medesima data e numerazione che era stata loro attribuita in origine; ciò rendeva evidente il fatto che si trattasse di mera duplicazione. Al riguardo, il contribuente informava i propri clienti dell’accaduto in modo da evitare che gli stessi procedessero all’eventuale detraibilità IVA o alla deduzione dei costi.

L’Agenzia delle Entrate ricorda nella risposta che lo SdI effettua una serie di controlli sul file trasmesso, prima di procedere alla consegna della fattura al destinatario. Una delle verifiche è l’“unicità” del file ed è operata al fine di intercettare ed impedire l’inoltro di un documento già trasmesso ed elaborato.

Nel caso di specie però le fatture si riferivano a due annualità nelle quali non sussistevano ancora obblighi di fatturazione elettronica; conseguentemente il SdI non poteva effettuare il controllo ed intercettare la duplicazione, non avendo mai ricevuto la fattura “originaria”.

Il contribuente ritiene di non poter ricondurre il caso di specie a nessuna delle fattispecie di cui all’art. 26 del D.P.R. 633/72 e quindi di non poter emettere una nota di credito.

In questo caso concreto, l’Agenzia delle Entrate ritiene invece che, al fine di sanare la duplicazione dell’invio, sia possibile emettere in formato elettronico una nota di variazione in diminuzione ex art. 26 del D.P.R. 633/72 (indicando nel campo causale la dicitura “Storno totale della fattura per errato invio tramite SdI”).

Per motivare tale spiegazione, l’Agenzia delle Entrate specifica che nel caso di specie si sarebbe in presenza di una fattispecie che può essere ricondotta alle figure “simili” a quelle di “nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione” di cui all’art. 26 del D.P.R. 633/72.

L’Agenzia delle Entrate rileva infine che ove i duplicati delle fatture non abbiano partecipato alle liquidazioni periodiche del 2019, le relative note di variazione non potranno costituire titolo per il recupero dell’IVA.

Il fornitore sarà inoltre tenuto ad informare i clienti che non abbiano detratto l’IVA dalle fatture duplicate, circa il fatto che le note ricevute non devono concorrere alla liquidazione periodica.

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