Modello TR: tutti gli aggiornamenti dal 1° aprile 2021

post-image
Condividi

Dal 1° aprile 2021 è necessario utilizzare il nuovo Modello TR aggiornato. Scopriamo insieme tutte le novità e i presupposti da soddisfare per la presentazione del modello

Indice

1. Il modello TR
2. Gli aggiornamenti del modello TR
3. I presupposti per la presentazione del modello TR

1. Il modello TR

Nel mese di aprile sono stati aggiornati i software di compilazione e controllo per la predisposizione del modello TR, ossia il modello che i soggetti passivi IVA devono utilizzare per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione nel modello F24 del credito IVA relativo a uno dei primi tre trimestri dell’anno solare (ai sensi dell’art. 8, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 542/99).

2. Gli aggiornamenti del modello TR

Il modello TR è stato aggiornato in data 22 marzo 2021 per poter tenere conto delle nuove percentuali di compensazione applicabili per alcune tipologie di beni dai produttori agricoli in regime IVA speciale ex art. 34 del D.P.R. n. 633/72.

Infatti, il DM 5 febbraio 2021 ha innalzato dal 6% al 6,4% le percentuali applicabili dal 1º gennaio alle cessioni di prodotti di cui ai nn. 43) e 45) della Tabella A, parte I, allegata al D.P.R. n. 633/72.

Software fatturazione

Vale a dire, rispettivamente:

  • legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine, cascami di legno compresa la segatura;
  • legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale.

Nello specifico, all’interno del modello, la percentuale del 6% è stata sostituita con la percentuale del 6,4%:

  • nel quadro TA, relativo alle operazioni attive, in corrispondenza del rigo TA4;
  • nel quadro TB, relativo alle operazioni passive, in corrispondenza del rigo TB4.

Conseguenti modifiche sono state effettuate anche alle relative specifiche tecniche. Ricordiamo che tale modello, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 542/99, è presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

Il modello aggiornato va utilizzato a partire dal 1º aprile 2021, mentre la precedente versione deve essere utilizzata solo per eventuali rettifiche di istanze presentate prima di tale data.

3. I presupposti per la presentazione del modello TR

Possono presentare il modello TR i soggetti passivi che soddisfano almeno uno dei presupposti (di cui all’art. 38-bis, comma 2 del D.P.R. n. 633/72) per il rimborso (o la compensazione) del credito IVA trimestrale, ossia l’effettuazione di:

  • operazioni attive con aliquote inferiori rispetto a quelle sulle operazioni passive;
  • operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% del totale delle operazioni effettuate;
  • acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili (in questo caso il rimborso è limitato all’imposta assolta sugli acquisti e le importazioni di beni ammortizzabili);
  • specifiche operazioni non soggette a IVA per carenza del requisito di territorialità, per un importo superiore al 50% del totale delle operazioni effettuate.

Inoltre, l’istanza può essere presentata dai soggetti non residenti che abbiano nominato in Italia un rappresentante fiscale (art. 17, comma 3 del D.P.R. n. 633/72) o si siano ivi identificati direttamente (art. 35-ter del D.P.R. n. 633/72).

Software fatturazione

Articoli correlati


TAG