Logistica e IVA: attiva l’opzione per il versamento da parte del committente

Dal 30 luglio 2025 diventa disponibile un nuovo regime opzionale per il versamento dell’IVA relativo ai servizi nel settore trasporto merci e logistica, previsto dall’art. 1, commi 59‑65 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025). Tale regime è stato dettagliato nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 309107 del 29 luglio 2025, stabilendo modalità operative e adempimenti.
Indice
1. Obiettivo e quadro normativo
2. Come funziona l’opzione: modalità operative
3. Versamento dell’IVA
4. Subappalti: autonomia dell’opzione
5. Verso il reverse charge: attesa autorizzazione UE
6. Esclusioni e casi speciali
1. Obiettivo e quadro normativo
L’istituzione nuovo regime opzionale per il versamento dell’IVA nasce con finalità antifrode e in attesa dell’autorizzazione UE al reverse charge previsto nell’art. 17, comma 6, lett. a‑quinquies, del D.P.R. n. 633/1972.
In questa fase transitoria, il committente può optare per farsi carico del versamento IVA in nome e per conto del prestatore, anche se la fattura resta a carico dell’operatore logistico.
2. Come funziona l’opzione: modalità operative
L’opzione, valida 3 anni a decorrere dalla data di comunicazione, si esercita trasmettendo online il Modello approvato con il provvedimento n. 309107/2025, tramite il software “ReverseChargeLogistica” disponibile gratuitamente sul portale dell’Agenzia Entrate.
Il modello deve contenere:
- Codici fiscali di committente/prestatore/dichiarante;
- Dati contrattuali: data stipula, inizio, fine;
- Dati su eventuali subappalti e luoghi di esecuzione.
OSSERVA – È consentito correggere i dati di una comunicazione già trasmessa inviando una comunicazione correttiva che sostituisce integralmente la precedente, ma non è possibile revocare o modificare un’opzione già esercitata.
Riepilogo informazioni modello
Campo | Contenuto richiesto |
---|---|
Codici fiscali | Committente, Prestatore, Dichiarante |
Dettagli contratto | Data stipula / inizio / fine |
Subappalti e consorzi | Indicare soggetti terzi coinvolti |
Località esecuzione | Luoghi previsti per attività |
Comunicazioni correttive | Sì |
3. Versamento dell’IVA
Il committente versa l’IVA tramite modello F24, utilizzando il codice tributo “6045” (istituito con risoluzione n. 47/2025), senza possibilità di compensazione.
Il pagamento deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo alla fattura emessa dal prestatore.
Termini e modalità di versamento
Elemento | Specifica |
---|---|
Scadenza pagamento | 16° giorno del mese successivo |
Codice tributo | 6045 |
Modalità | F24, senza compensazione |
Responsabile | Committente |
4. Subappalti: autonomia dell’opzione
Il provvedimento consente che ogni soggetto nella filiera (committente, appaltatore, subappaltatore) eserciti autonomamente l’opzione, indipendentemente dalle scelte degli altri attori. Ciò rende il sistema flessibile anche in catene complesse.
5. Verso il reverse charge: attesa autorizzazione UE
La legge prevede anche l’entrata a regime del reverse charge obbligatorio, previsto dall’art. 17, comma 6, lett. a‑quinquies), D.P.R. n. 633/1972, ma l’efficacia è vincolata all’autorizzazione della Commissione europea (ai sensi dell’art. 395 della direttiva 2006/112/CE).
Fino ad allora, l’opzione si presenta come una soluzione temporanea utile a prevenire frodi IVA.
6. Esclusioni e casi speciali
Il reverse charge non si applica ai seguenti casi:
- Rapporti con PA o soggetti in split payment (ex art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72)
- Operazioni effettuate da agenzie per il lavoro (D.Lgs. n. 276/2003, art. 4)
OSSERVA – In attesa dell’implementazione completa, è attivo per tali casi il regime opzionale.
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