Limite pagamenti in contanti: deroga per i turisti stranieri

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Come noto, con l’inserimento del comma 3-bis nell’art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007, a decorrere dal 1º luglio 2020 fino a dicembre 2021, il limite per i pagamenti in contanti è stato ridotto a 1.999,99 Euro. Dal 1º gennaio 2022, la soglia sarà ulteriormente ridotta a 999,99 Euro.

Tuttavia, come stabilisce l’art. 3, comma 1 del D.L. n. 16/2012, il limite ordinario di utilizzo del denaro contante è innalzato a 15.000 Euro in relazione all’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legati al turismo ed effettuati presso commercianti al minuto o agenzie di viaggio, da parte delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e con residenza fuori dal territorio dello Stato.

Gli adempimenti da effettuare

Data questa deroga, il commerciante o agenzia di viaggio che effettua un’operazione nei confronti di un “turista” non residente, è tenuto ad effettuare alcuni adempimenti:

  • l’acquisizione, al momento dell’effettuazione dell’operazione, di fotocopia del passaporto del cliente, nonché di apposita autocertificazione di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante che egli non è cittadino italiano e che la sua residenza è ubicata fuori del territorio dello Stato;
  • il versamento del denaro incassato, nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione, in un conto corrente a lui intestato, consegnando copia della comunicazione preventiva di adesione alla disciplina (come richiesto dall’art. 3, comma 2 del D.L. n. 16/2012).

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La comunicazione delle operazioni

Oltre ai punti citati, è necessario effettuare entro il giorno 10 o 20 aprile dell’anno successivo la comunicazione delle operazioni effettuate, di importo compreso tra il limite ordinario per l’utilizzo del denaro contante e il limite derogatorio (15.000 Euro).

Si ricorda inoltre che, per effetto dell’art. 1, comma 245 della Legge n. 145/2018, a decorrere dal 2019 la comunicazione è stata estesa anche ai cittadini di altri Stati dell’UE o dello Spazio economico europeo, essendo stata riconosciuta anche a questi soggetti la possibilità di avvalersi del più ampio limite per l’utilizzo del contante.

Il termine per effettuare la comunicazione relativa al 2020 è:

  • Il 12 aprile 2021 (primo giorno feriale successivo al 10 aprile 2021), per i soggetti con liquidazioni IVA mensili;
  • Il 20 aprile 2021, per tutti gli altri soggetti tenuti all’adempimento.

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