La prima rata della nuova IMU 2020
La Legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi da 738 a 783 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019) ha stabilito che a decorrere dall’anno 2020 l’Imposta Unica Comunale, c.d. IUC (art. 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013), è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti, c.d. TARI. Riassumiamo quindi le caratteristiche della nuova IMU 2020, così come riscritta ad opera della citata Legge di Bilancio 2020.
Indice
1. Caratteristiche dell’IMU 2020
2. Tabella di riepilogo dell’IMU 2020
3. Aliquote IMU riformulate dalla Legge di Bilancio 2020
4. Modalità e codici tributo per il versamento dell’IMU 2020
1. Caratteristiche dell’IMU 2020
- La nuova IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l’autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti. Continuano ad applicarsi le norme di cui alla Legge provinciale del 30 dicembre 2014, n. 14, relativa all’Imposta Immobiliare Semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, e alla Legge provinciale del 23 aprile 2014, n. 3, sull’Imposta Municipale Immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano. La Circolare del MEF n. 1/DF del 18 marzo 2020 ha chiarito che per la regione Friuli Venezia Giulia fintanto che la stessa non esercita la relativa potestà legislativa si applica, in tema di IMU, la disciplina nazionale.
- Il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili. Va da sé che dal 2020 i detentori degli immobili (si pensi agli inquilini, ovvero comodatari e via dicendo) non saranno più tenuti al versamento della TASI, che era invece dovuta fino al 2019 sia dal titolare del diritto reale sull’immobile che dall’occupante (la TASI era dovuta ad esempio sia dal locatore che dal conduttore).
- Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente. Come chiarito dal MEF con la Circolare del 18 marzo 2020, la nuova disposizione normativa comporta il superamento della precedente impostazione normativa che consentiva di fare riferimento alla nozione civilistica di pertinenza di cui agli artt. 817 e seguenti del codice civile, nonché all’orientamento giurisprudenziale formatosi su tali disposizioni. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Qualora i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale (quindi nello stesso Comune), le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Si ricorda che il possesso dell’abitazione principale (o assimilata) non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 (abitazioni di lusso);
- Sono equiparate ad abitazione principale anche:
-
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. Il MEF nella Circolare del 18 marzo 2020 ha chiarito che l’attuale formulazione della norma, rispetto a quella vigente fino al 31 dicembre 2019 in tema di IMU, fa riferimento alla casa familiare e al genitore, e non più alla casa coniugale e al coniuge; questo al fine di chiarire che nell’ambito dell’assimilazione all’abitazione principale sono ricomprese anche le ipotesi di provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare in assenza di un precedente rapporto coniugale. Nulla quindi è mutato rispetto alla precedente disciplina. Va da sé che continua a permanere, anche dal 2020, l’esclusione dall’IMU della casa familiare assegnata con provvedimento del giudice, già assimilata all’abitazione principale nella previgente disciplina. In ogni caso, ai fini dell’applicazione dell’assimilazione in argomento, occorre evidenziare che l’individuazione della casa familiare viene effettuata dal giudice con proprio provvedimento, che non può essere suscettibile di valutazione da parte del comune. Si prescinde quindi dalla proprietà in capo ai genitori o ad altri soggetti (ad esempio i nonni) e i requisiti della residenza e della dimora dell’assegnatario non sono rilevanti ai fini dell’assimilazione;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del Decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- su decisione del singolo Comune, l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
- Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo
- Per area fabbricabile si intende, fatte salve le specificazioni previste dalla norma, l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.
- Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.
- A decorrere dal 2020, i fabbricati rurali strumentali sono soggetti a IMU nella misura dello 0,1%, mentre i fabbricati rurali abitativi continuano, come per gli esercizi precedenti, a essere soggetti a IMU in misura ordinaria, come gli altri fabbricati abitativi.
- A decorrere dal 2020 e fino al 2021 sono soggetti ad IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. immobili merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. In questi casi, fino all’anno 2021, l’aliquota di base è pari allo 0,1%, fermo restando che i Comuni possono aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all’azzeramento. Invece, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, saranno esenti da IMU.
- Il comma 765 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2020 ha previsto la possibilità di versare l’IMU, oltre che con i consueti F24 e bollettini postali, anche attraverso la piattaforma di cui all’articolo 5 del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice. Si evidenzia sul punto che con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno e con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2020, saranno stabilite le modalità attuative relativamente all’utilizzo della suddetta piattaforma.
Il comma 762 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2020 ha stabilito che in sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata IMU è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019.
La previsione del comma 762 implica che il soggetto passivo dell’IMU corrisponda in sede di acconto la metà dell’importo versato nel 2019, che ai fini della TASI coincideva con la sua sola quota, determinata ai sensi del comma 681 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 (quindi, ad esempio, per abitazioni locate ad una quota compresa tra il 70% ed il 90% dell’imposta complessivamente dovuta, secondo le indicazioni del singolo regolamento comunale).
Quindi, anche se nel 2020 la TASI è stata soppressa, in sede di prima rata IMU, da versare entro il 16 giugno 2020, l’applicazione del metodo storico comporta la necessità di versare esattamente la metà di quanto versato nel 2019, compresa la TASI. Fermo restando che il contribuente potrà decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell’anno di imposizione (tenendo presente l’eventuale versamento a saldo qualora le aliquote dell’anno precedente siano difformi a quanto stabilito dal singolo Comune per l’anno d’imposizione). Tale importo sarà poi scorporato al momento in cui dovrà essere determinato il saldo IMU effettivamente dovuto per il 2020, da versare entro il 16 dicembre.
In tema di versamento IMU 2020, a seguito della nuova modalità di calcolo, la Circolare MEF n. 1/DF del 18 marzo 2020 ha chiarito, tra le altre cose, che:
- se l’immobile è stato ceduto nel corso del 2019 non si realizza il presupposto impositivo nell’anno 2020, per cui non deve essere versato nulla (tali considerazioni tornano applicabili anche nel caso di un immobile che era tenuto a disposizione o era locato nell’anno 2019 e che dal 1° gennaio 2020 viene destinato ad abitazione principale);
- se l’immobile è stato acquistato nel corso dell’anno 2020, il contribuente può, in alternativa, non versare nulla oppure versare l’acconto sulla base dei mesi di possesso nel primo semestre tenendo conto dell’aliquota IMU per l’anno 2019 (medesime considerazioni valgono anche se l’immobile era destinato ad abitazione principale nel 2019 e dal 1° gennaio 2020 viene locato o tenuto a disposizione come seconda casa).
Attenzione: in merito al versamento della prima rata IMU 2020 entro il 16 giugno 2020 si segnala che l’IFEL, con nota del 21 maggio 2020, ha informato che ha predisposto uno schema di delibera consiliare per il differimento del termine del versamento della prima rata IMU 2020 in relazione alle difficoltà determinate dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Lo schema può essere adattato a seconda degli orientamenti e delle esigenze di ciascun comune.
2. Tabella di riepilogo dell’IMU 2020
Adempimento | Scadenza | Caratteristiche(*) | Modalità di versamento | Profili sanzionatori |
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Versamento 1a rata IMU 2020 |
16 giugno 2020 |
Attenzione Risulta comunque possibile effettuare il versamento per tutto l’anno (prima e seconda rata 2020) in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2020, tenendo presente che il Comune potrà intervenire sulle proprie delibere 2020 fino al 14 ottobre 2020 in modo che il Ministero possa provvedere alla loro pubblicazione nel proprio sito internet di cui al D.Lgs. n. 360/1998, entro il termine del 28 ottobre 2020. |
Il versamento va effettuato utilizzando esclusivamente il modello F24 ovvero il bollettino di conto corrente postale, nonché attraverso la piattaforma di cui all’articolo 5 del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (piattaforma PagoPA), e con le altre modalità previste dallo stesso codice. |
In caso di omesso o errato versamento dell’IMU tornerà applicabile la sanzione pari al 30% dell’imposta con possibilità, da parte del contribuente, di usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso. |
Versamento 2a rata IMU 2020 |
16 dicembre 2020 |
La seconda rata 2020 (a saldo della prima) va pagata prendendo a riferimento le aliquote nonché le detrazioni approvate dai singoli Comuni per l’anno 2020, a condizione che le delibere di approvazione delle aliquote e detrazioni dei Comuni siano inviate al MEF, per il tramite dell’apposito Portale del federalismo fiscale entro il 14 ottobre 2020, in modo che il Ministero possa provvedere alla loro pubblicazione nel proprio sito internet di cui al D.Lgs. n. 360/1998, entro il termine del 28 ottobre 2020. Attenzione |
Il versamento va effettuato utilizzando esclusivamente il modello F24 ovvero il bollettino di conto corrente postale, nonché attraverso la piattaforma di cui all’articolo 5 del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (piattaforma PagoPA), e con le altre modalità previste dallo stesso codice. |
In caso di omesso o errato versamento dell’IMU tornerà applicabile la sanzione pari al 30% dell’imposta con possibilità, da parte del contribuente, di usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso. |
(*) In merito agli enti non commerciali, il versamento va effettuato in tre rate:
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3. Aliquote IMU riformulate dalla Legge di Bilancio 2020
Di seguito si riportano le aliquote IMU, suddivise per tipologie di immobili, così come riformulate ad opera della Legge di Bilancio 2020.
Fattispecie di immobile | Aliquota base IMU | Possibile variazione marginale delle aliquote IMU da parte del singolo Comune |
---|---|---|
Abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze |
0,5% (con detrazione di 200 euro) |
Aumento dello 0,1% o diminuzione fino all’azzeramento |
Fabbricati rurali strumentali |
0,1% |
Diminuzione fino all’azzeramento |
Immobili merce |
|
Per gli anni 2020 e 2021:
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Terreni agricoli |
0,76% |
Aumento sino all’1,06% o diminuzione fino all’azzeramento |
Immobili produttivi del gruppo “D” |
0,86%, di cui: la quota pari allo 0,76% allo Stato, la quota eccedente al Comune |
Aumento sino all’1,06% o diminuzione fino allo 0,76% |
Altri immobili (per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune per gli “Altri immobili”, è ridotta al 75% – art. 1 comma 760 della Legge di Bilancio 2020) |
0,86% |
Aumento sino all’1,06% (con possibilità di aumentarla da parte dei Comuni, in determinati casi, fino all’1,14%) o diminuzione fino all’azzeramento |
4. Modalità e codici tributo per il versamento dell’IMU 2020
Le forme di pagamento che possono utilizzare i contribuenti per il versamento della prima rata dell’IMU 2020:
F24 telematico | Obbligatorio per i soggetti dotati di partita IVA |
F24 telematico o cartaceo | Per i soggetti non titolari di partita IVA |
Bollettino postale | Per i soggetti non titolari di partita IVA |
Piattaforma PagoPA | Si deve attendere apposito decreto attuativo |
Si ricorda che così come stabilito da uno dei Provvedimenti direttoriali del 12 aprile 2012 (protocollo n. 2012/53909), i titolari di partita IVA (professionisti e imprese) devono effettuare i pagamenti soltanto utilizzando il modello F24 telematico; a tutti gli altri contribuenti, invece, è consentito utilizzare anche la tradizionale via cartacea (oltre alla possibilità di utilizzare il bollettino postale).
Il DL n. 193/2016, in sede di conversione in legge, ha ripristinato la possibilità di utilizzare, per i contribuenti non titolari di partiva IVA, il modello F24 cartaceo per operazioni con un saldo finale superiore ad Euro 1.000 senza che siano state effettuate compensazioni.
Non ci sono novità riguardo alle modalità di presentazione dei modelli F24 a zero, che continueranno a poter essere inviati esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Tali servizi possono essere fruiti direttamente dal contribuente, utilizzando gli applicativi F24 web o F24 online. In alternativa, l’invio dell’F24 a zero può essere eseguito per il tramite di un intermediario (professionista, CAF, associazione di categoria) abilitato alla trasmissione telematica delle deleghe F24 in nome e per conto dei propri assistiti, avvalendosi del servizio F24 cumulativo.
Si ricorda che la risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012 aveva approvato i 10 diversi codici tributo per il versamento dell’IMU mediante F24, che si agganciano alle diverse tipologie catastali sottoposte a tassazione. L’Agenzia delle Entrate, con la RM n. 33/E del 31 maggio 2013, aveva quindi approvato dei nuovi codici tributo da utilizzare per la compilazione dell’F24 per il versamento dell’IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione dei fabbricati rurali strumentali di cui alla categoria catastale D/10), di cui lo 0,76% a carico dello Stato mentre la differenza a carico dei Comuni.
Di seguito i codici tributo rivisitati (è stato tolto in alcuni casi il codice tributo riservato allo Stato) in considerazione del fatto che, tranne i casi degli immobili di categoria D, il versamento andrà effettuato con il solo codice tributo riservato al Comune.
- 3912 abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune). Questo codice tributo in sede di prima rata IMU 2020 sarà utilizzato per i possessori di abitazioni principali (e relative pertinenze) che rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, in quanto per le altre vi è la sospensione del pagamento;
- 3913 fabbricati rurali strumentali diversi da quelli della categoria D (destinatario il Comune);
- 3914 terreni (destinatario il Comune);
- 3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune);
- 3918 altri fabbricati (destinatario il Comune). Da utilizzare ad esempio in presenza di “seconde case”;
- 3923 interessi da accertamento (destinatario il Comune);
- 3924 sanzioni da accertamento (destinatario il Comune);
- 3925 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (destinatario Stato);
- 3930 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (eventuale incremento di cui è destinatario il Comune).
Con la RM n. 29/E del 29 maggio 2020 l’Agenzia delle Entrate, per esigenze di monitoraggio, per il versamento tramite il modello F24 dell’IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, di cui all’articolo 1, comma 751, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha istituito il seguente codice tributo:
- “3939” denominato “IMU – imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita” (destinatario il Comune).