IVA e trasporti internazionali di beni

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Torna il regime di non imponibilità anche nei rapporti “a catena”. Con l’art. 12 del D.Lgs. 12 dicembre 2025, n. 186, il legislatore interviene nuovamente sull’art. 9 del D.P.R. n. 633/1972, correggendo una delle criticità più rilevanti emerse negli ultimi anni in materia di IVA sui trasporti internazionali di beni.

A decorrere dalle prestazioni effettuate dal 13 dicembre 2025, viene infatti ampliato l’ambito della non imponibilità IVA per i servizi di trasporto collegati a operazioni di esportazione, importazione e transito, recuperando una lettura più aderente alla realtà operativa del settore logistico.

Indice

1. Trasporto reso direttamente a soggetti qualificati
2. Torna la non imponibilità anche nei rapporti “a catena”
3. Decorrenza della nuova normativa
4. Tabella riepilogativa

1. Trasporto reso direttamente a soggetti qualificati

L’intervento normativo del D.Lgs. n. 186/2025 incide in modo diretto sull’art. 9, comma 3, del D.P.R. 633/1972, introdotto nel 2021 dal D.L. n. 146/2021 in recepimento della sentenza della Corte di Giustizia UE 29 giugno 2017, causa C-288/16.

Tale disposizione aveva ristretto il regime di favore ai soli servizi di trasporto resi direttamente nei confronti di soggetti “qualificati” (esportatore, importatore, destinatario dei beni, titolare del regime di transito o spedizioniere), escludendo di fatto le prestazioni rese da sub-vettori e intermediari, anche quando pienamente inserite nella catena del trasporto internazionale.

2. Torna la non imponibilità anche nei rapporti “a catena”

La riforma del 2025 supera questo approccio formalistico e riconosce nuovamente la non imponibilità IVA anche quando il servizio di trasporto è reso da un intermediario, purché la prestazione resti funzionalmente e sostanzialmente riferibile a uno dei soggetti indicati dall’art. 9 del D.P.R. n. 633/1972.

Viene così ridimensionato l’effetto penalizzante che, sulla base della prassi amministrativa (circolare Agenzia delle Entrate n. 5/E del 2022 e risposta a interpello n. 392/2022), aveva colpito i rapporti di subappalto e le organizzazioni “multilivello” tipiche dei traffici internazionali.

Il nuovo assetto normativo appare maggiormente coerente con il principio di neutralità dell’IVA e con una lettura sostanziale delle operazioni, già valorizzata in dottrina e, in parte, anche dalla giurisprudenza unionale.

Come osservato da Assonime (circolare n. 2/2023), la sentenza C-288/16 non imponeva necessariamente l’esclusione automatica degli intermediari, ma mirava piuttosto a evitare l’estensione del regime di non imponibilità a prestazioni prive di un reale nesso con l’operazione internazionale. In questa prospettiva, il D.Lgs. n. 186/2025 sembra recuperare un equilibrio più funzionale tra certezza del diritto ed esigenze operative.

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3. Decorrenza della nuova normativa

Resta ora centrale il tema del coordinamento interpretativo: sarà necessario un aggiornamento della prassi dell’Agenzia delle Entrate per allineare i documenti di prassi precedenti al nuovo dato normativo.

In assenza di un regime transitorio, la decorrenza va individuata secondo le regole generali dell’art. 6 del D.P.R. 633/1972, distinguendo tra servizi resi a soggetti stabiliti e non stabiliti in Italia.

4. Tabella riepilogativa

Profilo

Disciplina fino al 12.12.2025

Disciplina dal 13.12.2025

Trasporto reso direttamente a soggetti qualificati

Non imponibile IVA

Non imponibile IVA

Trasporto reso da intermediari / sub-vettori

Generalmente imponibile IVA

Non imponibile se riferibile ai soggetti ex art. 9 D.P.R. 633/72

Rilevanza del subappalto

Esclusione dal regime di favore

Superamento dell’esclusione

Coerenza con prassi AE 2022

Allineata

Necessario aggiornamento

Decorrenza

Fino al 12.12.2025

Prestazioni effettuate dal 13.12.2025

 

L’intervento del D.Lgs. 186/2025 segna quindi un cambio di passo rilevante, restituendo centralità al collegamento economico dell’operazione e attenuando rigidità che avevano inciso negativamente sulla competitività del settore dei trasporti internazionali.

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