IRPEF 2026: rimodulazione aliquote e nuovi limiti alle detrazioni

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La Legge di Bilancio 2026 in via di approvazione, proseguendo il percorso tracciato dai precedenti interventi normativi, introduce una rimodulazione delle aliquote IRPEF e un contestuale taglio delle detrazioni, con effetti penalizzanti per i contribuenti con redditi più elevati.

Indice

1. La revisione delle aliquote IRPEF
2. I tre filtri alle detrazioni a partire dall’anno di imposta 2026
3. Quali detrazioni non sono interessate dalle limitazioni
4. Il nuovo taglia-detrazioni 2026

1. La revisione delle aliquote IRPEF

In ottemperanza alle linee guida fissate dalla legge delega per la riforma fiscale, le politiche fiscali in materia di imposte dirette stanno attraversando una fase di profonda trasformazione, finalizzate alla riduzione della tassazione in capo al ceto medio-basso e ad un riordino complessivo del meccanismo delle detrazioni IRPEF.

La prima novità introdotta consiste nella introduzione a regime di un sistema di tassazione a tre scaglioni / aliquote.

A decorrere dal 1° gennaio 2026, l’imposta sul reddito delle persone fisiche sarà determinata applicando le seguenti aliquote:

  • 23% per i redditi fino a 28.000 euro
  • 33% per lo scaglione di reddito compreso tra 28.001 e 50.000 euro
  • 43% per la quota di reddito eccedente la soglia dei 50.000 euro.

NOVITÀ – La novità consiste nella riduzione dell’aliquota applicabile per lo scaglione intermedio, che scende dal 35% al 33%. Tale impostazione genera un risparmio d’imposta potenziale massimo di 440 euro annui (pari al 2% della base imponibile dello scaglione intermedio, ovvero 22.000 euro).

OSSERVA – Tale risparmio viene tuttavia progressivamente annullato per i redditi medio-alti attraverso un articolato sistema di limitazione degli oneri detraibili che agirà su tre distinti livelli.

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2. I tre filtri alle detrazioni a partire dall’anno di imposta 2026

A partire dall’anno di imposta 2026, per i contribuenti a reddito elevato, il flusso di calcolo delle detrazioni IRPEF effettivamente spettanti si arricchisce di un nuovo passaggio, introdotto dalla legge di Bilancio 2026.

Tale flusso si articola in uno schema a tre fasi, che riduce progressivamente il beneficio fiscale all’aumentare del reddito. In premessa si rendono sempre applicabili le singole regole applicabili a ciascuna detrazione (requisiti, franchigie, percentuale di detrazione ecc.).

A seguire, occorrerà applicare, rispettando rigorosamente la sequenza, le seguenti disposizioni:

  1. Limite alla spesa di cui all’art. 16-ter TUIR: per redditi sopra i 75.000 euro, non si calcola la detrazione sull’intera spesa sostenuta, ma entro il limite massimo di un plafond stabilito dalla norma in ragione di due fasce di reddito (superiore a 75.000 e superiore a 100.000 euro) moltiplicato per un coefficiente familiare basato sul numero di figli a carico.

Numero di figli a carico

Coefficiente Reddito tra 75.001 e 100.000 € (Base 14.000 €)

Reddito oltre 100.000 € (Base 8.000 €)

0 figli

0,50 7.000 €

4.000 €

1 figlio

0,70 9.800 €

5.600 €

2 figli

0,85 11.900 €

6.800 €

3 o più figli / Figli con disabilità

1,00 14.000 €

8.000 €

 

  1. Limiti alla detrazione (art. 15 TUIR): sulle detrazioni spettanti dopo l’applicazione delle limitazioni di cui al punto 1, se il reddito supera i 120.000 euro, si applica il decalage progressivo (il “taglia-detrazioni”), che riduce la percentuale detraibile proporzionalmente fino ad azzerarla a raggiungimento di 240.000 euro. La detrazione spettante è quindi pari alla detrazione teorica moltiplicata [(240.000 – Reddito Complessivo) / 120.000]. Si applica a tutte le detrazioni al 19%, con le esclusioni che saranno richiamate nel seguito.
  2. Il nuovo taglio fisso introdotto dalla Manovra 2026 (nuovo comma 5-bis all’interno dell’art. 16-ter TUIR): infine, per i redditi oltre i 200.000 euro, dall’importo netto ottenuto nei passaggi precedenti si sottraggono forfettariamente 440 euro, neutralizzando così il vantaggio ottenuto dalla riduzione dell’aliquota IRPEF.

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3. Quali detrazioni non sono interessate dalle limitazioni

Per completare il quadro occorre dar conto dei dettagli di concreta applicazione di ognuna delle limitazioni alle detrazioni IRPEF sovra descritte. Ciascuna disposizione normativa va a colpire (o far salve) solo specifiche detrazioni, rendendo l’insieme particolarmente complesso.

Di seguito il dettaglio delle spese ESCLUSE dai limiti sovra riportati:

  1. Limite alla spesa di cui all’art. 16-ter TUIR: il limite di spesa basato sul reddito (75.000 / 100.000 euro) e sul numero di figli a carico non si applica a:
  • Spese sanitarie;
  • Oneri che derivano da impegni di spesa assunti prima del 2025: interessi passivi su mutui ipotecari/agrari e premi per assicurazioni contro eventi calamitosi, a condizione che i contratti siano stati stipulati entro il 31 dicembre 2024;
  • Rate residue di bonus edilizi: rateizzazioni di spese sostenute entro il 31 dicembre 2024 per recupero del patrimonio edilizio, superbonus, riqualificazione energetica, bonus mobili, ecc.;
  • Erogazioni liberali ai partiti: ai sensi dell’art. 11 del D.L. 149/2013;
  • Spese per cani guida: detrazione forfettaria afferente alle spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida (1.100 euro dal 2025);
  • Gli investimenti in start-up innovative e PMI innovative.
  1. Limiti alla detrazione (art. 15 TUIR): il meccanismo di riduzione proporzionale tra 120.000 e 240.000 euro non colpisce:
  • Spese sanitarie;
  • Interessi passivi sui mutui: gli oneri per interessi passivi su mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale o per la costruzione della stessa (art. 15, comma 1, lett. a e b).
  1. Limiti alla detrazione art. 16-ter TUIR: la decurtazione finale alle detrazioni di 440 euro introdotta dalla Manovra 2026 per redditi superiori a 200.000 euro non si applica alla quota di detrazione derivante da:
  • Spese sanitarie;
  • Erogazioni liberali ai partiti politici;
  • Premi assicurativi per eventi calamitosi relativi a unità abitative (art. 119, c. 4, D.L. 34/2020).

OSSERVA – Le spese sanitarie godono di una protezione assoluta (sono escluse da tutti e tre i meccanismi di limitazione delle detrazioni e restano pertanto detraibili secondo le regole ordinarie, con franchigia di 129,11 euro). Gli interessi passivi sui mutui sono protetti dal PRIMO FILTRO (art.16-ter) a condizione che il contratto di mutuo sia stato stipulato entro il 31 dicembre 2024, mentre sono sempre esclusi dal secondo filtro (art. 15), indipendentemente dalla data di stipula. Tali oneri risultano invece soggetti al terzo filtro (decurtazione fissa di 440 euro) per redditi oltre 200.000 euro, in quanto non rientrano tra le eccezioni tassative previste dalla norma. Al contrario, le spese d’istruzione, le spese veterinarie e le assicurazioni vita sono pienamente soggette a tutti i meccanismi di riduzione.

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4. Il nuovo taglia-detrazioni 2026

Se il meccanismo di limitazione delle detrazioni previsto dall’art. 15 del TUIR (D.P.R. 917/1986) per redditi superiori a 120.000 euro è in vigore da anni, il diverso meccanismo del plafond di spesa (art. 16-ter TUIR, redditi superiori a 75.000 euro) è stato introdotto dalla scorsa legge di Bilancio e si applica a partire dall’anno di imposta 2025.

NOVITÀ – Come si è detto, a questi due meccanismi, a partire dai redditi conseguiti nel 2026, se ne affiancherà un terzo, destinato ai contribuenti che dichiarano un reddito complessivo superiore a 200.000 euro, i quali si vedranno decurtare dall’ammontare della detrazione lorda complessivamente spettante (già calcolata tenuto conto delle altre due limitazioni) un importo fisso pari a 440 euro.

Come accennato in precedenza, la scelta della cifra non è stata casuale: 440 euro è esattamente l’ammontare del massimo risparmio IRPEF ottenibile grazie al passaggio dell’aliquota dal 35% al 33%. Attraverso questa sottrazione forfettaria, il legislatore intende quindi sterilizzare completamente il vantaggio della riduzione dell’aliquota per i contribuenti ad alto reddito, assicurando che la riforma sia fiscalmente neutrale, se non peggiorativa, per tale categoria di soggetti.

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