Il nuovo calendario per Redditi e IRAP

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Risulta finalmente definito il calendario per i versamenti di Redditi e IRAP, nonché i termini di trasmissione telematica dei relativi dichiarativi.

Le nuove scadenze sono state stabilite dal D.Lgs. n. 13 del 12 febbraio 2024, recante “Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”, entrato in vigore con l’avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2024. Il decreto è intervenuto nuovamente sui termini già recentemente modificati a cura del D.Lgs. n. 1/2024, noto come decreto legislativo “Adempimenti”.

Indice

1. Versamenti Redditi e IRAP: le nuove scadenze
2. Trasmissione Redditi e IRAP al 15 ottobre 2024
3. Trasmissione Redditi e IRAP periodi di imposta successivi

1. Versamenti Redditi e IRAP: le nuove scadenze

Per quanto riguarda i termini di versamento, occorre ricordare che, per norma ordinaria, il pagamento del saldo 2023 e primo acconto 2024 scade il 1° luglio 2024 in prima scadenza (posto che il 30 giugno cade di domenica). In alternativa, con maggiorazione dello 0,4% sulle somme non compensate (ma con maggiorazione sempre dovuta per quanto riguarda i contributi INPS) il versamento può essere posticipato di 30 giorni; di conseguenza, il pagamento in seconda scadenza con maggiorazione dello 0,4% scade il 31 luglio 2024.

In caso di rateazione delle somme dovute, sino alla scorsa campagna Redditi occorreva considerare il fatto che le rate successive alla prima sarebbero scadute entro il 16 di ciascun mese per i titolari di partita IVA, e entro la fine del mese per i non titolari di partita IVA, con ultima rata possibile, per tutte le tipologie di contribuenti, al 30 novembre.

Novità – In questo quadro si è innestata la prima novità, introdotta dall’art. 8 (Scadenza dei versamenti rateali delle imposte) del decreto “Adempimenti”, in ragione del quale:

  • a partire dal versamento del saldo 2023 e primo acconto 2024, in caso di pagamento rateale, tutte le tipologie di contribuenti verseranno le rate successive alla prima entro il 16 del mese;
  • l’ultima rata possibile scadrà il 16 dicembre

Novità – A questo quadro, con il D.Lgs. “Concordato Preventivo Biennale” n. 13/2024, art. 37, si aggiunge una seconda novità.

L’art. 37, titolato “Differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto per il primo anno di applicazione del concordato” prevede che:

Art. 371. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuti a effettuare entro il 30 giugno 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell’istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all’art. 27, comma 1, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986.

 

Attenzione – In sostanza, è stato stabilito, a favore dei medesimi soggetti che già in passato hanno goduto di un maggior termine per il versamento delle imposte in qualità di “soggetti ISA”, che la prima scadenza per il versamento del saldo 2023 e primo acconto 2024 delle imposte e dei contributi scaturenti dal modello Redditi e IRAP, in assenza di maggiorazioni, sia il 31 luglio 2024, invece che il 1° luglio 2024.

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Il quadro di insieme, risultante dal coordinamento delle diverse disposizioni normative, è il seguente:

CALENDARIO DEI VERSAMENTI
Tipologia di contribuente Prima scadenza Seconda scadenza (+0,4%)
1 “Privato” no redditi di partecipazione. 1° luglio 2024 31 luglio 2024
2 Soggetto che esercita attività ISA ma che dichiara ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito (5.164.569 euro) e relativi soci. 1° luglio 2024 31 luglio 2024
3 Soggetto che esercita attività ISA (anche in presenza di causa di esclusione quale inizio / cessazione attività, multiattività, ecc. tranne il caso di superamento della soglia di ricavi o compensi). 31 luglio 2024 30 agosto 2024
4 Contribuente in regime forfettario. 31 luglio 2024 30 agosto 2024
5 Contribuente in regime di vantaggio. 31 luglio 2024 30 agosto 2024
6 Soci, associati, collaboratori familiari dei soggetti di cui ai precedenti punti 3 e 4 (per le SRL deve trattarsi di soci che dichiarano il reddito per trasparenza). 31 luglio 2024 30 agosto 2024
Per tutti i soggetti sovra elencati, le eventuali rate successive alla prima scadranno il 16 del mese (fatto salvo la sospensione dei versamenti dal 1° al 20 agosto e lo slittamento al lunedì successivo laddove il termine cada di sabato o domenica). L’ultima rata possibile scadrà lunedì 16 dicembre 2024.

2. Trasmissione Redditi e IRAP al 15 ottobre 2024

Novità si segnalano anche sul fronte del termine di trasmissione telematica previsto per i dichiarativi, modificati dapprima dal decreto “Adempimenti” D.Lgs. n. 1/2024, e ora nuovamente modificati dal decreto “Concordato Preventivo Biennale” D.Lgs. n. 13/2024.

In ordine temporale, il primo intervento in modifica alle regole previgenti è stato quello operato dall’art. 11 del decreto legislativo “Adempimenti” D.Lgs. n. 1/2024, intervenuto in modifica al D.P.R. n. 322/1998. Secondo tale disposizione, rispetto al passato sono stati anticipati di due mesi i termini di presentazione dei dichiarativi Redditi ed IRAP.

Di conseguenza, per i soggetti aventi esercizio coincidente con l’anno solare, il modello Redditi 2024 anno di imposta 2023 avrebbe dovuto essere trasmesso telematicamente entro il 30 settembre 2024 (invece che entro il 30 novembre).

Per le società di capitali con esercizio non coincidente con l’anno solare, la trasmissione telematica sarebbe dovuta avvenire entro la fine del nono mese successivo alla chiusura dell’esercizio (invece che alla fine dell’undicesimo mese successivo). Sempre con riferimento alle società di capitali con esercizio non coincidente con l’anno solare, era poi stata prevista una norma transitoria a favore dei soggetti per i quali il termine di presentazione dei Redditi e IRAP relativi al periodo di imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 sarebbe scaduto successivamente al 2 maggio 2024; in tal caso, i contribuenti avrebbero potuto continuare a trasmettere tali dichiarativi entro la fine dell’undicesimo mese successivo.

Novità – Quanto sopra brevemente richiamato è stato ora oggetto di una completa rivisitazione da parte del decreto legislativo Concordato Preventivo Biennale, D.Lgs. n. 13/2024, art. 38, che ha introdotto novità nei termini di presentazione del modello Redditi e IRAP, relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023.

L’attuata revisione dei termini di presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di Irap ha stabilito scadenze ad hoc per il primo anno di introduzione del concordato:

Art. 38 – 1. Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023:
a) i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, presentano la dichiarazione in via telematica entro il 15 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
b) i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, presentano la dichiarazione in via telematica entro il quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

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In sintesi, i nuovi termini di trasmissione dei modelli Redditi e IRAP per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 sono i seguenti:

TERMINI DI TRASMISSIONE MODELLI REDDITI E IRAP
Tipologia contribuente Termine trasmissione telematica Redditi e IRAP
Tutte le persone fisiche e tutte le società (tranne le società di capitali con esercizio non coincidente all’anno solare), indipendentemente dal fatto che si tratti di soggetti ISA o meno, o dall’eventuale adesione alla proposta di concordato preventivo. 15 ottobre 2024
Società di capitali con esercizio non coincidente all’anno solare, indipendentemente dal fatto che si tratti di soggetti ISA o meno, o dall’eventuale adesione alla proposta di concordato preventivo. Entro il quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

3. Trasmissione Redditi e IRAP periodi di imposta successivi

Tali termini ultimi di trasmissione telematica sono destinati poi a cambiare nuovamente a partire dall’anno successivo, ovvero con riferimento ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2024 e successivi, andando nuovamente a riallinearsi a quelli inizialmente stabiliti dal decreto “Adempimenti”.

Attenzione – Pertanto, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024, la trasmissione telematica dovrà avvenire entro il 30 settembre 2025 e, per le società di capitali con esercizio non coincidente con l’anno solare, la trasmissione telematica dovrà essere portata a termine entro la fine del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

 

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