Il noleggio auto degli agenti nelle dichiarazioni 2018

post-image
Condividi

Nel 2017 sono cambiate le regole per la deducibilità del noleggio auto per gli agenti. Infatti, il limite massimo deducibile è aumentato per questi soggetti, passando dal 1° gennaio 2017 a 5.164,57 euro. Una modifica che trova già applicazione nelle dichiarazioni dei redditi del 2018.

Quadro normativo

In base all’art. 164, comma 1, lett. b) del TUIR, la deduzione annua dei costi di locazione e noleggio di autovetture non utilizzate esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa non può essere al di sopra dei 723,04 euro annui; l’importo è tale in quanto il costo massimo sul cui calcolare il 20% deducibile è pari a 3.615,20 euro.

Quella appena esposta è la regola generale. Per gli agenti o rappresentanti di commercio, invece, la deduzione è stata aumentata a partire dal 1° gennaio 2017. Infatti, il limite massimo al quale applicare la percentuale di deducibilità pari all’80% è passato dai 3.615,20 euro a 5.164,57 euro.

Ricordiamo che tale modifica è stata effettuata per mano della Legge di Stabilità 2017 e che sarà già applicabile nelle dichiarazioni dei redditi del 2018.

Quota tetto massimo deducibile
Fino al 31.12.2016
Dal 1.1.2017
3.615,20 Euro
5.164,57 Euro

Noleggio full service

Si ricorda che nei contratti di noleggio full service di autovetture, dove oltre alla locazione è prevista la fornitura di una serie di servizi accessori, la limitazione fiscale – data dai limiti sopra esposti e dalla percentuale di deducibilità relativa – si applica solo al costo del noleggio puro, e non anche sulla quota dei servizi accessori, per la quale si applicherà la percentuale di deduzione relativa al soggetto (20% nella generalità dei casi, 80% nel caso dell’agente), senza alcun tetto massimo di spesa.

Quindi, in base a quanto sopra esposto, il costo riconosciuto per gli agenti – 5.164,57 Euro – deve essere in questo caso considerato al netto delle spese relative ai servizi accessori. Tali spese, che saranno deducibili con la percentuale dell’80% per gli agenti, dovranno essere identificate separatamente nelle fatture di noleggio. Qualora non lo fossero, sarà necessario considerarle unitariamente alla tariffa del noleggio, subendo però la limitazione degli importi di cui sopra (C.M. n. 48/E del 1998).

Articoli correlati


TAG