I valori soglia per la valutazione dell’insolvenza

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La pubblicazione della bozza dei valori soglia degli indici elaborata dal CNDCEC lo scorso 10 settembre sta alimentando il dibattito professionale.
Gli indici elaborati sono sette di cui due validi per le società indipendentemente dall’attività economiche ed i restanti cinque applicabili per settori produttivi di appartenenza. La metodologia prevista dalla bozza prevede un meccanismo di calcolo sequenziale e gerarchico che si sviluppa per fasi ciascuna delle quali da valutarsi criticamente.

I due indici ritenuti significativi per tutte le società indipendentemente dal settore di appartenenza sono:

  • il Patrimonio netto: tale grandezza deve essere positiva, se negativa o scesa al di sotto dei valori di legge è segnale di allarme;
  • sostenibilità dei debiti finanziari ovvero il debt service coverage ratio (DSCR), il quale rapporta il cash flow prodotto dall’impresa, con gli impegni finanziari assunti in termini di quota capitale ed interesse oggetto di rimborso nell’orizzonte temporale di riferimento ossia nei sei mesi successivi. Trattasi di un indicatore, che non si limita a quantificare in maniera “statica” l’ammontare complessivo del debito finanziario in relazione al patrimonio netto, ma che consente di esaminare in maniera “dinamica” e prospettica le capacità di rimborso del debito dell’azienda e la conseguente sostenibilità finanziaria dei relativi piano di sviluppo aziendali.

La formula per il calcolo del DSCR consolidata dagli analisti ed esperti può essere sintetizzata come segue:

Ove:

  • Per “Cash flow operativo – Tax” si intende il flusso di cassa prodotto dalla gestione caratteristica al netto del flusso fiscale relativo al pagamento delle imposte sul reddito d’esercizio. Tale grandezza nel rendiconto finanziario (redatto con il metodo indiretto) è sintetizzabile con il “flusso finanziario della gestione reddituale (A)”.
  • Per “Flusso finanziario a servizio del debito” si intende il flusso finanziario per il pagamento degli interessi passivi nonché della quota capitale dei finanziamenti nel periodo considerato.

Per tale indice i valori soglia previsti sono superiori o inferiori all’unita e precisamente:

  • DSCR > 1, per cui è attestata la sostenibilità dei debiti nei sei mesi successivi (poiché il cash flow operativo generato eccede gli impegni finanziari a servizio del debito);
  • DSCR < 1, per cui non vi è sostenibilità dei debiti nei sei mesi successivi (poiché il cash flow operativo generato risulta inferiore agli impegni finanziari a servizio del debito nel periodo considerato, evidenziando in tal modo situazioni di tensione finanziaria con possibili difficoltà nel rimborso del debito).

Il DSCR viene sempre più utilizzato dagli istituti di credito, con l’obiettivo di individuare le aziende
ed i progetti meritevoli di finanziamento, richiedendo in tal senso che l’azienda dimostri di avere un DSCR non inferiore a [1,20-1,30].
Per quanto concerne i cinque indicatori per cui il CNDCEC ha previsto diverse soglie di riferimento a seconda del settore di attività possiamo far riferimento alla tabella seguente.

Titolo Titolo Titolo Titolo Titolo Titolo
(A) Agricoltura silvicoltura e pesca
2,8%
9,4%
92,1%
0.3%
5,6%
(B) Estrazione; (C) Manifattura;
(D) Produzione energia/gas
3,0%
7,6%
93,7%
0,5%
4,9%
(E) Fornitura acqua reti fognarie rifiuti;
(D) Trasmissione energia/gas
2,6%
6,7%
84,2%
1,9%
6,5%
(F41) Costruzione di edifici
3,8%
4,9%
108%
0,4%
3,8%
(F42) Ingegneria civile;
(F43) Costruzioni specializzate
2,8%
5,3%
101,1%
1,4%
5,3%
(G45) Commercio autoveicoli;
(G46) Comm. ingrosso;
(D) Distr. energia/gas
2,1%
6,3%
101,4%
0,6%
2,9%
(G47) Commercio dettaglio;
(I56) Bar e ristoranti
1,5%
4,2%
89,8%
1%
7,8%
(H) Trasporto e magazzinaggio;
(I55) Hotel
1,5%
4,1%
86%
1,4%
10,2%
(JMN) Servizi alle imprese
1,8%
5,2%
95,4%
1,7%
11,9%
(PQRS) Servizi alle persone
2,7%
2,3%
69,8%
0,5%
14,6%

L’applicazione sequenziale prevista dalla bozza indica che deve essere preso in considerazione in primis il Patrimonio netto che, se negativo o sceso al di sotto dei minimi di legge, si ha evidenza di un primo segnale di allerta. Seppur vero che in tali circostanze è ipotizzabile lo stato di crisi è anche vero che in caso di perdite rilevanti e cumulate è comunque sempre possibile la ricapitalizzazione e la ricostruzione del patrimonio. Pertanto, in tal caso, significativa sarà la valutazione che effettueranno in merito gli organi di governance prima che l’organo di controllo decreti lo stato di allerta.
A seguire il calcolo del DSCR che deve essere calcolato da tutte le società anche quelle che rilevano un patrimonio netto positivo. Trattasi di indice certamente rilevante ma di non facile determinazione che, come evidenziato da molti, “disallineato” rispetto ad altri indici. Infatti, mentre tutti gli altri indici possono essere calcolati in modo oggettivo a consuntivo, per determinare il DSCR è necessario utilizzare dei dati previsionali per cui legati a valutazioni soggettive. Inoltre, per poter stimare in modo adeguato e scrupoloso il flusso di cassa prospettico da utilizzare al numeratore della formula da un punto di vista pratico, è necessario che la società sia dotata di adeguate e sofisticate contabilità analitica-gestionale nonché di infrastrutture gestionali ed organizzative in grado di valutare se il DSCR è un indice affidabile o meno. A tal fine è la stessa bozza predisposta dal CNDCEC che già riconosce una certa criticità affermando che “se il DCSR non è disponibile oppure è ritenuto non sufficientemente affidabile per la inadeguata qualità dei dati prognostici”.

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