I forfettari recuperano le ritenute in dichiarazione

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Come noto, i ricavi e i compensi che percepiscono i soggetti che applicano il regime forfettario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del cessionario / committente che effettua il pagamento della fattura.

In tal senso, infatti, la C.M. n. 9/E del 2019 ha ricordato che i soggetti che applicano tale regime dovranno rilasciare al cessionario/committente un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme percepite afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

Quanto sopra esposto fa capire che il quadro LM – quadro deputato ai contribuenti soggetti al regime forfettario – non ha alcuna collocazione specifica per eventuali ritenute subite da tali contribuenti. Questo perché gli stessi per regola non dovrebbero subirne.

Come ci si dovrebbe comportare se tale contribuente avesse subito ritenute? L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in tal senso con alcuni documenti di prassi per fornire alcuni chiarimenti in merito.
Innanzitutto, viene chiarito che quando il contribuente forfettario subisce una ritenuta, questa comunque può essere fatta valere all’interno della dichiarazione dei redditi a scomputo della sostitutiva dovuta, previa indicazione nel quadro RS (rigo RS40 – Ritenute regime di vantaggio e regime forfettario. casi particolari); infatti, benché tali soggetti siano esonerati dal prelievo alla fonte, non è raro che un committente operi comunque la ritenuta.

Tali indicazioni si evincono in alcuni documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate (R.M. n. 47/E del 2013 ed R.M. n. 55/E del 2013) e sono confermate dalle istruzioni alla compilazione del modello Redditi.

Le condizioni per tale scomputo in dichiarazione rimangono comunque la certificazione da parte del sostituto e l’indicazione delle stesse da parte del sostituto nel modello 770.

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