Gli sgravi per i contratti di solidarietà

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Il Ministero del Lavoro con la circolare n. 18/2017 ha fornito istruzioni in merito alle modalità di inoltro delle richieste di riduzione contributiva da parte delle imprese che, avendo stipulato contratti di solidarietà, ne possono beneficiare ai sensi del D.M. 27 settembre 2017, n. 2. Con successiva circolare (n. 19/2017) il Ministero è intervenuto nuovamente sulla materia per sciogliere i dubbi interpretativi sollevati da parte aziendale, circa la possibilità di presentare un’unica istanza o più domande distinte in caso di contratti di solidarietà successivi riferiti alla medesima unità produttiva.

Imprese destinatarie dello sgravio

Per il corrente anno sono destinatarie della riduzione contributiva le imprese che al 30 novembre 2017 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ex L. n. 863/1984 o ex D.Lgs. n. 148/2015, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nell’arco dell’anno 2016.
Per gli anni 2018 e seguenti le destinatarie della riduzione contributiva sono le imprese che al 30 novembre di ogni anno di riferimento abbiano stipulato un contratto di solidarietà, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.

Modalità di applicazione

Lo sgravio è riconosciuto per periodi non anteriori al 21 marzo 2014 (data di entrata in vigore del D.L. 20 marzo 2014, n.34, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 78), per l’intera durata del contratto di solidarietà, nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori che siano interessati alla riduzione di orario in misura superiore al 20%.
Lo sgravio compete per l’intero periodo di solidarietà previsto nell’accordo, entro il limite massimo di 24 mesi nel quinquennio mobile, in relazione alla singola unità produttiva interessata. Può essere richiesto con un’unica domanda, in relazione al singolo accordo di solidarietà, per l’intero periodo di riduzione di orario in esso previsto. In ipotesi di più accordi di solidarietà, benché consecutivi (con o senza soluzione di continuità), il beneficio va richiesto con domande distinte, ciascuna riferita al periodo di riduzione oraria previsto nel singolo accordo.
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Presentazione della domanda

L’istanza, firmata digitalmente e in bollo, può essere inoltrata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale degli ammortizzatori sociali e delle formazione – secondo la modulistica e con le modalità operative indicate nell’apposita sezione del sito internet www.lavoro.gov.it. Inoltre, la domanda deve essere contestualmente inoltrata per via telematica anche all’INPS.
L’impresa deve dichiarare nell’istanza, a pena d’inammissibilità, la propria previsione in ordine all’entità della riduzione contributiva richiesta, oltre al codice pratica relativo alla domanda di integrazione salariale per contratto di solidarietà presentata nel sistema denominato “C.i.g.s. on-line”. All’istanza va allegato l’elenco dei lavoratori interessati, contenente per ciascun nominativo la percentuale di riduzione oraria applicata. Le domande di decontribuzione devono essere presentate perentoriamente dal 30 novembre al 10 dicembre di ogni anno di riferimento.
Le istanze sono istruite in base all’ordine cronologico di presentazione risultante dall’invio effettuato secondo le modalità su esposte. Il mancato rispetto delle condizioni e dei presupposti previsti comporta l’inammissibilità dell’istanza.

Provvedimento di concessione o diniego

La riduzione contributiva di cui al D.M. n. 2/2017 è riconosciuta con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione – per l’intero periodo richiesto e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile. Il provvedimento di concessione o di diniego del beneficio viene adottato entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda.

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