Fatture UE con IVA esposta: come rimediare agli errori senza rischi fiscali

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Quando un’impresa italiana riceve una fattura da un fornitore UE con IVA – italiana o estera – applicata in modo non corretto, si trova ad affrontare una situazione tutt’altro che infrequente.

Gli errori possono derivare, ad esempio, da acquisti online trattati come operazioni B2C, da valutazioni errate sulla territorialità o da differenze tra le normative degli Stati membri. In tutti i casi, il cessionario italiano deve individuare il corretto comportamento fiscale: se emettere autofattura, applicare il reverse charge, richiedere la rettifica al fornitore oppure, in alcune eccezioni, non fare nulla.

Di seguito, una guida per orientarsi rapidamente.

Indice

1. IVA italiana esposta da fornitore UE per errore
2. IVA estera esposta da fornitore UE in modo errato
3. IVA estera applicata correttamente con/senza rimborso
4. Fornitore UE con posizione IVA italiana che versa l’imposta
5. Tabella riepilogativa

1. IVA italiana esposta da fornitore UE per errore

Capita spesso che un’impresa italiana riceva una fattura con IVA italiana esposta da un fornitore comunitario quando, in realtà, l’operazione avrebbe dovuto essere assoggettata al reverse charge ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972.

Il caso più frequente riguarda gli acquisti online: se il cliente non inserisce la partita IVA, il sistema classifica l’operazione come vendita al consumatore, con applicazione dell’IVA italiana tramite la posizione IVA locale del fornitore (identificazione diretta IVA ovvero rappresentante fiscale IVA in Italia di soggetto estero).

In queste circostanze la soluzione ideale è chiedere una nota di credito e una nuova fattura corretta senza applicazione dell’IVA in Italia. Tuttavia, quando il cedente non collabora, il cessionario deve comunque regolarizzare l’operazione.

La strada più prudente è l’emissione di un’autofattura-denuncia (TD20), seguita da integrazione TD19 per applicare il reverse charge interno, così da evitare le pesanti sanzioni previste dall’art. 6, comma 9-bis.1, del D.Lgs. 471/1997.

2. IVA estera esposta da fornitore UE in modo errato

Un secondo scenario riguarda le fatture con IVA di altro Paese della UE esposta in modo errato da parte dei fornitori comunitari.

Anche in questo caso il committente italiano non può limitarsi a registrare la fattura: deve integrare il documento e assolvere il reverse charge.

Se l’IVA straniera deriva da un errore, essa diventa un costo e la base imponibile italiana coincide con l’importo totale del documento.

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3. IVA estera applicata correttamente con/senza rimborso

Diverso è il caso in cui l’IVA di altro Paese della UE sia legittimamente applicata: è la normativa del Paese del cedente a considerarne la territorialità.

Succede spesso per i servizi fieristici, logistici o legati a beni immobili. Qui il committente deve decidere se chiedere il rimborso dell’imposta estera: se la richiede, il reverse charge si applica sull’imponibile netto; se non la richiede, l’imposta estera diventa un costo e il reverse charge si applica sull’intero importo.

4. Fornitore UE con posizione IVA italiana che versa l’imposta

Esiste infine una situazione particolare in cui la regolarizzazione non è necessaria: quando il fornitore UE, dotato di partita IVA italiana, ha versato l’imposta tramite registrazione nel proprio registro vendite.

La circolare 16/E/2017 consente in questo caso al cessionario di detrarre l’IVA e di non emettere autofattura, lasciando la sanzione eventualmente al cedente.

5. Tabella riepilogativa

Caso operativo

Comportamento IVA corretto Base imponibile per reverse charge

Note rilevanti

IVA italiana esposta da fornitore UE per errore Chiedere nota di credito; se non arriva → TD20 + TD19 Corrispettivo fattura Sanzioni art. 6, c. 9-bis.1 D.lgs. 471/1997
IVA estera esposta erroneamente Reverse charge obbligatorio Totale fattura (IVA estera = costo) Imposta estera non detraibile
IVA estera corretta e richiesta di rimborso Reverse charge obbligatorio Imponibile al netto dell’IVA estera L’IVA estera non entra nella base
IVA estera corretta ma senza rimborso Reverse charge obbligatorio Totale fattura L’IVA estera diventa costo deducibile
Cedente UE con posizione IVA italiana che versa l’imposta Regolarizzazione non dovuta N/A Il cessionario può detrarre; responsabilità in capo al cedente

 

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