Enti del Terzo Settore e IVA: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026, nel fornire i primi chiarimenti sistematici sulle disposizioni fiscali del Codice del Terzo settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (CTS), affronta anche – seppur sinteticamente – il tema della rilevanza IVA delle attività svolte dagli enti iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), chiarendo un principio di particolare rilievo operativo: il criterio di “non commercialità”, introdotto dall’art. 79 del CTS, rileva esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e non produce effetti automatici sul piano dell’imposta sul valore aggiunto.
La precisazione è fondamentale perché la riforma del Terzo Settore ha innovato profondamente i criteri di qualificazione reddituale delle attività di interesse generale, ma non ha introdotto una disciplina IVA parallela né ha modificato i presupposti impositivi previsti dal D.P.R. n. 633/1972. Ne consegue che la valutazione della rilevanza IVA delle operazioni poste in essere dagli ETS continua a fondarsi sui principi generali dell’imposta armonizzata, come declinati dalla Direttiva 2006/112/CE e recepiti nel sistema interno.
Indice
1. Rilevanza IVA delle attività svolte dagli ETS
2. Attività turistiche e viaggi
3. Certificazione corrispettivi
4. Regime forfetario ODV e APS
5. Regime transitorio ex ONLUS
6. Verifica della commercialità ai fini IVA
7. Tabella riassuntiva
1. Rilevanza IVA delle attività svolte dagli ETS
In particolare, per stabilire se un’attività svolta da un ente del Terzo settore sia rilevante ai fini IVA occorre verificare la sussistenza dei tre presupposti tipici del tributo:
- il presupposto oggettivo (artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 633/1972), ossia l’effettuazione di una cessione di beni o di una prestazione di servizi a titolo oneroso, caratterizzata da un nesso sinallagmatico tra prestazione e corrispettivo;
- il presupposto soggettivo (art. 4 del medesimo decreto), consistente nell’esercizio di un’attività rilevante ai fini IVA da parte di un soggetto che agisce nell’ambito di un’attività economica;
- il presupposto territoriale, disciplinato dagli artt. 7 e seguenti del D.P.R. n. 633/1972.
OSSERVA: Ne deriva che un’attività qualificata come “non commerciale” ai fini IRES, in base ai parametri dell’art. 79 del CTS, può comunque risultare imponibile ai fini IVA, qualora integri i presupposti oggettivo e soggettivo dell’imposta.
La circolare evidenzia dunque il possibile disallineamento tra disciplina reddituale e disciplina IVA, richiamando implicitamente la necessità di un’analisi autonoma per ciascun tributo.
2. Attività turistiche e viaggi
Un esempio emblematico è rappresentato dalle attività turistiche di interesse culturale. Tali attività possono rientrare tra quelle di interesse generale ex art. 5 del CTS e, ricorrendone le condizioni, essere considerate non commerciali ai fini delle imposte sui redditi; tuttavia, ai fini IVA, l’art. 4, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 considera in ogni caso commerciali talune attività, tra cui l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici.
In tali ipotesi, l’ente agisce come soggetto passivo IVA e le operazioni, ove rese a titolo oneroso, risultano imponibili.
3. Certificazione corrispettivi
Ulteriore elemento di conferma dell’autonomia del sistema IVA rispetto ai criteri di non commercialità del CTS si rinviene nell’art. 87, comma 5, del Codice, il quale esonera gli ETS non commerciali dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi per le attività non commerciali di cui agli artt. 5 e 6 del CTS.
La previsione, letta in controluce, lascia intendere che tali medesime attività possano, in concreto, assumere rilevanza commerciale ai fini IVA, rendendo necessario l’adempimento degli obblighi documentali previsti dalla normativa sull’imposta sul valore aggiunto.
4. Regime forfetario ODV e APS
La Circolare 1/E del 2026 affronta anche il tema del regime forfetario previsto dall’art. 86 del CTS per organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS).
L’Agenzia chiarisce che tale regime, modellato su quello di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 per contribuenti minori, comporta l’esonero dalla generalità degli adempimenti IVA. Le ODV e APS che optano per tale regime risultano quindi esonerate non solo dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi, ma anche dall’obbligo di emissione della fattura, salvo il caso in cui assumano la posizione di debitore d’imposta, ad esempio nell’ambito del reverse charge.
Qualora, tuttavia, venga emessa fattura elettronica – ad esempio su richiesta del cliente – l’operazione dovrà essere indicata con codice natura “N2.2”, riferito alle operazioni non soggette a IVA, coerentemente con il regime adottato. La circolare non fornisce invece indicazioni specifiche in ordine al codice regime fiscale da riportare nei tracciati elettronici.
5. Regime transitorio ex ONLUS
Un ulteriore profilo di interesse concerne la soppressione dell’Anagrafe delle ONLUS e il regime transitorio applicabile alle ex ONLUS.
L’Agenzia ha chiarito che, dal 1° gennaio 2026 e fino alla presentazione dell’istanza di iscrizione al RUNTS (entro il 31 marzo 2026), le ex ONLUS possono continuare ad applicare le esenzioni IVA di cui all’art. 10, nn. 15), 19), 20) e 27-ter), del D.P.R. n. 633/1972, ora riferite agli enti del Terzo settore.
Tale applicazione è giustificata dall’effetto retroattivo dell’eventuale accoglimento della domanda di iscrizione. In caso di diniego, l’ente sarà tuttavia tenuto a rettificare le fatture emesse applicando il regime ordinario.
6. Verifica della commercialità ai fini IVA
In conclusione, il quadro delineato dalla Circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026 conferma che la riforma del Terzo settore ha inciso in modo significativo sulla qualificazione reddituale delle attività degli ETS, ma non ha modificato l’architettura dell’IVA.
L’imposta sul valore aggiunto continua a operare secondo i principi generali del D.P.R. n. 633/1972 e della direttiva 2006/112/CE, con la conseguenza che la verifica della commercialità ai fini IVA deve essere condotta in modo autonomo e distinto rispetto alla nozione di non commercialità rilevante ai fini IRES.
Tale impostazione impone agli enti del Terzo settore un’attenta analisi caso per caso delle singole operazioni, al fine di evitare disallineamenti e contestazioni in sede di controllo.
7. Tabella riassuntiva
| Profilo | Disciplina di riferimento | Effetti ai fini IVA | Osservazioni operative |
|---|---|---|---|
| Non commercialità ex art. 79 CTS | Art. 79 D.Lgs. 117/2017 | Rileva solo ai fini delle imposte sui redditi. | Non incide automaticamente sulla qualificazione IVA delle operazioni (circ. 1/E/2026). |
| Presupposto oggettivo | Artt. 2 e 3 D.P.R. 633/1972 | Cessione di beni o prestazione di servizi a titolo oneroso. | Necessario nesso sinallagmatico tra prestazione e corrispettivo. |
| Presupposto soggettivo | Art. 4 D.P.R. 633/1972 | Attività commerciale rilevante ai fini IVA. | Talune attività sono considerate “commerciali in ogni caso” (es. organizzazione viaggi). |
| Presupposto territoriale | Artt. 7 e ss. D.P.R. 633/1972 | Operazione territorialmente rilevante in Italia. | Applicazione delle regole ordinarie sulla territorialità. |
| Attività turistiche e viaggi | Art. 4, co. 5, D.P.R. 633/1972 | Commerciali in ogni caso. | Anche se “non commerciali” ai fini IRES, possono essere imponibili IVA. |
| Attività di interesse generale (art. 5 CTS) | Artt. 5 e 79 CTS | Valutazione autonoma ai fini IVA. | Possibile disallineamento tra disciplina reddituale e IVA. |
| Regime forfetario ODV/APS | Art. 86 D.Lgs. 117/2017 | Esonero da adempimenti IVA. | No fattura e no certificazione corrispettivi, salvo reverse charge. |
| Fattura in regime forfetario ETS | Circ. 1/E/2026 | Codice natura “N2.2” | Operazione non soggetta a IVA. |
| Ex ONLUS – fase transitoria | Art. 10, nn. 15), 19), 20), 27-ter), D.P.R. 633/1972 | Applicazione esenzioni IVA fino a iscrizione RUNTS. | Effetto retroattivo se iscrizione accolta; rettifica in caso di diniego. |
| Certificazione corrispettivi | Art. 87, co. 5, CTS | Esonero per attività non commerciali. | Se attività rilevante IVA sussiste obbligo documentale. |
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