Elenchi Intrastat: dal 2018 nuove soglie per i mensili

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In base a quanto stabilito dal Decreto Milleproroghe, con il Provvedimento del 25 settembre 2017, adottato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e d’intesa con l’Istat, sono stati “alleggeriti” gli obblighi comunicativi degli elenchi Intrastat mediante la razionalizzazione dei flussi informativi.

Le novità apportate dal Provvedimento citato possono essere così riassunte, tenendo presente che le semplificazioni illustrate sotto tornano applicabili con riferimento agli elenchi Intrastat aventi periodi di riferimento che decorrono dal mese di gennaio 2018.

Semplificazioni per gli elenchi riepilogativi degli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis)

  • Gli elenchi mensili Intrastat acquisti di beni (di cui all’art. 38 del DL n. 331/1993) rimangono obbligatori, solo ai fini statistici, per i contribuenti per i quali l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore ad Euro 200.000;
  • per gli altri contribuenti l’obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat viene meno in considerazione del fatto che tale comunicazione è assolta mediante l’invio trimestrale dei dati fattura. Tramite quest’ultima comunicazione vengono acquisiti dall’Agenzia delle Entrate anche i dati statistici di interesse dell’Istat.

Semplificazioni per gli elenchi riepilogativi degli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater)

  • Gli elenchi mensili Intrastat dei servizi acquistati a livello comunitario (di cui all’art. 7-ter del DPR n. 633/1972) rimangono in vigore, ai soli fini statistici, sempre che l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore ad Euro 100.000. Con riferimento all’informazione statistica, non è più richiesto far riferimento al sesto livello della classificazione CPA ma ci si può fermare al quinto, con una riduzione di circa il 50% dei codici statistici da selezionare. Per questa semplificazione il Provvedimento annuncia la creazione di un apposito motore di ricerca;
  • qualora i suddetti limiti non siano raggiunti, il Modello Intra 2quater non deve essere presentato e l’informazione statistica è acquisita dall’Agenzia delle Entrate con le comunicazioni dei dati fattura.

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Semplificazioni per gli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis)

In merito agli elenchi Intrastat delle cessioni intracomunitarie di beni (di cui all’art. 41 del DL n. 331/1993) l’obbligo di presentazione rimane, benché per i mensili diventi facoltativa l’informazione statistica qualora in nessuno dei quattro trimestri precedenti si realizzino cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare trimestrale uguale o superiore ad Euro 100.000.

Semplificazioni per gli elenchi riepilogativi dei servizi resi (Modello INTRA 1quater)

Permane l’obbligo di presentazione con riferimento agli elenchi Intrastat dei servizi resi a livello comunitario (di cui all’art. 7-ter del DPR n. 633/1972). Con riferimento all’informazione statistica, non è più richiesto far riferimento al sesto livello della classificazione CPA ma ci si può fermare al quinto, con una riduzione di circa il 50% dei codici statistici da selezionare. Per questa semplificazione il Provvedimento annuncia la creazione di un apposito motore di ricerca.

Determinazione della soglia

Ai fini del calcolo delle nuove soglie pari a:

  • Euro 200.000 per gli acquisti di beni;
  • Euro 100.000 per le cessioni di beni;
  • Euro 100.000 per gli acquisti di servizi;

risulta opportuno precisare che il superamento di queste va calcolato per ogni singola categoria di operazione.

Quindi, a mero titolo semplificativo, qualora un contribuente nel corso di un medesimo trimestre abbia realizzato:

  • acquisti intracomunitari di servizi (di cui all’art. 7-ter del DPR n. 633/1972) per un ammontare pari ad Euro 35.000;
  • acquisti intracomunitari di beni (di cui all’art. 38 del DL n. 331/1993) per un ammontare pari ad Euro 210.000

dovrà procedere alla presentazione degli elenchi Intrastat mensili unicamente con riferimento agli acquisti intracomunitari di beni (in quanto è stata superata la soglia di Euro 200.000).

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