Dichiarazione IVA 2026: logistica in opzione e fine degli automatismi sulle società non operative
Il nuovo modello IVA 2026 (dichiarazione 2025), approvato dall’Agenzia Entrate con Provvedimento n. 51732/2026, conferma l’impianto generale del dichiarativo ma introduce due novità operative di rilievo: da un lato, i nuovi righi per gestire l’opzione di versamento dell’IVA da parte del committente nel settore trasporto–movimentazione–logistica, prevista dall’art. 1, commi 59–65, della legge n. 207/2024 e attuata dal Provvedimento AdE n. 309107/2025; dall’altro, un deciso ridimensionamento dei meccanismi dichiarativi collegati alle società non operative ex art. 30, legge n. 724/1994, alla luce della giurisprudenza unionale (CGUE 7/3/2024, causa C-341/22) e della recente Cassazione.
A completare il quadro, le istruzioni recepiscono la Risoluzione AdE n. 20/2025 e Cass. SS.UU. n. 13162/2024, chiarendo l’ammissibilità al rimborso dell’IVA su opere realizzate su beni di terzi.
Indice
1. Le due direttrici della riforma dichiarativa: logistica e società non operative
2. Rimborsi IVA su opere realizzate su beni di terzi
3. Novità nel modello IVA 2026
4. Termini di presentazione
1. Le due direttrici della riforma dichiarativa: logistica e società non operative
Il modello IVA 2026 si adegua, in primo luogo, al nuovo regime opzionale per le prestazioni di trasporto, movimentazione e logistica introdotto dalla legge n. 207/2024, che consente al committente di versare l’IVA pur in presenza di fattura emessa dal prestatore.
La disciplina, resa operativa dal Provvedimento AdE n. 309107 del 28 luglio 2025 e chiarita da FAQ AdE 10/9/2025 e Circolare n. 14/2025, trova ora una rappresentazione simmetrica in dichiarazione: il prestatore espone imponibile e imposta nel quadro VE, mentre il committente li dichiara e li versa tramite il nuovo rigo VJ30.
La seconda linea di intervento riguarda le società non operative. Dopo la declaratoria di incompatibilità della disciplina IVA nazionale con la direttiva 2006/112/CE (CGUE, causa C-341/22) e le successive disapplicazioni della Cassazione (tra cui Cass. nn. 27038/2025 e 25705/2025), il nuovo modello 2026 attenua i presidi dichiarativi che in passato si traducevano in perdite automatiche del credito IVA: il rigo VA15 resta come segnalazione “secca”, ma scompaiono i codici descrittivi delle annualità critiche; nel rigo VX4 non è più richiesto di attestare la disapplicazione; e nelle istruzioni al VX2 non si richiama più la decadenza automatica ex art. 30, comma 4, legge n. 724/1994.
2. Rimborsi IVA su opere realizzate su beni di terzi
Un ulteriore tassello è l’esplicito richiamo, nelle istruzioni al rigo VX4 (codice 4), della Risoluzione AdE n. 20/2025, che – in linea con Cass. SS.UU. n. 13162/2024 – ammette a rimborso anche l’IVA su opere realizzate su beni di terzi quando qualificabili come investimenti ai sensi dell’art. 30, comma 2, lett. c), D.P.R. n. 633/1972. La precisazione consolida un orientamento già emerso in giurisprudenza (v. anche Cass. SS.UU. nn. 11533 e 11534/2018) e consente una gestione più ampia del credito “qualificato”.
3. Novità nel modello IVA 2026
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Area |
Novità |
Righi interessati |
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| Logistica (opzione IVA al committente) | Nuovi campi per imponibile e imposta delle prestazioni in opzione. |
VE38 (prestatore); VJ30 (committente) |
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Società non operative |
Ridotti gli automatismi dichiarativi sul credito IVA. |
VA15, VX4, VS sez. 1 campo 4, istruzioni VX2 |
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Rimborsi su beni di terzi |
Esplicita ammissibilità al rimborso. |
VX4 – codice 4 |
Nel complesso, il modello IVA 2026 si presenta come uno strumento più coerente con l’evoluzione normativa e giurisprudenziale: accompagna l’innovazione operativa nel settore della logistica e, allo stesso tempo, riduce il rischio che il dichiarativo continui a produrre effetti pregiudizievoli non più compatibili con il diritto unionale in tema di società non operative e diritto alla detrazione e al rimborso dell’IVA.
4. Termini di presentazione
La dichiarazione IVA 2026, relativa all’anno 2025, deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2026.
Il modello deve invece essere inviato entro il 2 marzo 2026 (cadendo il 28 febbraio di sabato e il 1° marzo di domenica), qualora il soggetto passivo intenda comunicare con la dichiarazione IVA (quadro VP) i dati delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre 2025.
